Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18842 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 20/12/2019, dep. 11/09/2020), n.18842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19209-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 2726 la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

VALLEVERDE SOCIETA’ AGRICOLA SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA

ADRIANA 5 SC. A/13, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MASIANI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO

VIANELLO, giusta procura a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 10/2012 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 31/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale;

udito per il ricorrente incidentale l’Avvocato MASIANI che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso

incidentale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate eseguiva una verifica nei confronti di Valleverde Società agricola s.r.l., esercente l’attività di allevamento bovini e produzione di latte crudo, rilevando che il bestiame acquistato, in parte veniva allevato direttamente ed in parte veniva allevato da terzi, con i quali la società stipulava contratti di soccida. Al termine della verifica l’ente impositore notificava alla società Valleverde un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006 con cui procedeva ad una pluralità di riprese a tassazione ai fini Ires, Irap ed Iva. Per quanto di interesse nel presente giudizio, l’Ufficio accertava in Euro 1.302.305 il maggior valore delle rimanenze finali costituite dagli animali in stalla alla data del 31.12.2006; considerava indetraibile una quota di Iva di Euro 16.666 detratta dalla verificata in relazione ad una fattura passiva dell’importo di Euro 468.000 che però la società aveva saldato solo in parte, per il minore importo di Euro 368.000.

Contro l’avviso di accertamento la società Valleverde proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Treviso che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 73 del 2010.

La società proponeva appello e l’Agenzia delle Entrate si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 10 del 31.1.2012 accoglieva parzialmente l’appello della società e rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio. Con riferimento alle giacenze costituiti dai capi di bestiame presenti nelle stalle alla data del 31.12.2006, la C.T.R. rilevava che la società Valleverde aveva documentato che i costi per mangimi, medicinali ed altro destinati all’accrescimento degli animali erano sostenuti dai soccidari concludendo che ” mancando criteri ed elementi certi per una valutazione sicura delle giacenze spettanti alla soccidante Valleverde, la Commissione ritiene di poter procedere in maniera equitativa valutando le rimanenze di competenza della stessa società agricola s.r.l. in Euro 750.000″; con riferimento alla indebita detrazione dell’Iva per Euro 16.666 si riportava alla motivazione del giudice di primo grado.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per cassazione.

La società Valleverde Società Agricola srl resiste con controricorso e propone ricorso incidentale sulla base di tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECIONE

A)Ricorso principale.

1.I1 primo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92 e degli artt. 2170 c.c. e s.s. in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3″ nella parte in cui ha ridotto ad Euro 750.000 le rimanenze finali accertate dall’Ufficio”.

Il motivo è fondato. Non è controverso che la proprietà degli animali allevati sia della società Velleverde soccidante. L’Ufficio ha determinato il valore delle rimanenze finali (animali in stalla alla data del 31.12.2006) sommando al costo di acquisto il “costo stalla” sopportato dalla società per l’accrescimento del valore (ossia del peso) degli animali stessi. Il giudice di appello, dopo avere convenuto che la quantificazione delle rimanenze finali è basata sull’accrescimento del valore (del dato ponderale) degli animali, erroneamente procede ad una “suddivisione” delle giacenze tra soccidante e soccidari che hanno contribuito all’accrescimento degli animali mediante fornitura del mangimi, operando una ripartizione “equitativa” del maggior valore delle giacenze e quindi riducendo ad Euro 750.000 la giacenza posta dall’Ufficio ad esclusivo carico della società soccidante. In realtà, come osserva correttamente parte ricorrente, la rettifica delle rimanenze finali si riflette esclusivamente sulla determinazione del reddito relativo all’esercizio 2006 attribuibile alla società Valleverde proprietaria degli animali, mentre le spese sostenute dai soccidari non determinano alcun abbattimento del valore delle rimanenze finali di pertinenza esclusiva della soccidante Valleverde.

2.11 secondo motivo denuncia: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″ nella parte in cui la C.T.R., con motivazione apparente, ha rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio relativamente al rilievo relativo alla indebita detrazione Iva per Euro 16.666 poichè effettuata su una parte di corrispettivo non pagato.

Il motivo è fondato. A fronte di una articolata esposizione dei motivi di appello per i quali l’Ufficio riteneva illegittima la deduzione dell’Iva effettuata dalla società sulla intera somma esposta in fattura pari ad Euro 468.000, mentre il corrispettivo effettivamente saldato, sul quale calcolare l’Iva detraibile, era di Euro 368.000, il giudice di appello risolve la questione con la seguente affermazione:” Relativamente al punto 4, la Commissione osserva che quanto stabilito dai primi giudici possa essere confermato e le motivazioni condivise”. Così formulata la motivazione è totalmente vuota di contenuto ed integra la fattispecie della motivazione meramente apparente, nei termini precisati da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016), in quanto non rende intellegibili le ragioni per le quali il giudice di appello è pervenuto a rigettare le dettagliate censure alla sentenza di primo grado sviluppate nei motivi di impugnazione (con riferimento ai limiti di ammissibilità della motivazione per relationem si richiamano Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008; Sez. 6-5 n. 11138 del 2011).

B) Ricorso incidentale.

1. Il primo motivo denuncia: “Violazione ed errata applicazione dell’art. 92 TUIR e degli artt. 2170 c.c. e s.s. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, per erroneità della sentenza quanto alle conclusioni tratte in violazione dell’art. 92 TUIR.

Il motivo è fondato per le medesime ragioni già indicate nell’esame del primo motivo di ricorso principale.

2.11 secondo motivo denuncia:”Contraddittorietà della motivazione con riguardo alla determinazione del valore delle rimanenze (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

3.11 terzo motivo denuncia: “Sulla illegittima irrogazione delle sanzioni. Omessa pronuncia, violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ” nella parte in cui ha omesso di scrutinare il motivo del ricorso introduttivo, reiterato nell’atto di appello, relativo alla illegittimità delle sanzioni irrogate per mancanza dell’elementi psicologico e, subordinatamente, per la mancata applicazione dell’istituto della progressione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12.

I motivi secondo e terzo sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale e dall’accoglimento del ricorso principale.

La sentenza deve pertanto essere cassata in accoglimento del ricorso principale e del primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso incidentale, con conseguente rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso principale; accoglie il primo motivo di ricorso incidentale e dichiara assorbiti il secondo e terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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