Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18841 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 26/09/2016, (ud. 11/02/2016, dep. 26/09/2016), n.18841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.T.C., IN PROPRIO E QUALE EREDE D.T.A.,

NONCHE’ PROCURATRICE SPECIALE DI: D.T.I. –

D.T.N., D.T.G. – A MEZZO DEL PROCURATORE SPECIALE

AVV. P.M., elettivamente domiciliati in Roma, via

Girolamo Savonarola, n. 39, nello studio dell’avv. Giuseppe

Palmieri; rappresentati e difesi dall’avv. Mario Presigiacomo,

giusta procure speciali in atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PALERMO, elettivamente domiciliato in Roma, presso la

cancelleria della Corte di cassazione; rappresentato e difeso

dall’avv. Salvatore Modica, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI PALERMO, elettivamente domiciliato

in Roma, viale Mazzini, n. 134-B/24, nello studio dell’avv. Ignazio

Fiore; rappresentato e difeso, dall’avv. Giuseppe Li Greci, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

COMUNE DI PALERMO, come sopra rappresentato;

– ricorrente in via incidentale –

contro

D.T.C., IN PROPRIO E QUALE EREDE D.T.A.,

NONCHE’ PROCURATRICE SPECIALE DI: D.T.I. –

D.T.N., D.T.G. – A MEZZO DEL PROCURATORE SPECIALE

AVV. P.M., come sopra rappresentati;

– controricorrenti a ricorso incidentale –

e contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI PALERMO, come sopra rappresentati;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, n. 1066,

depositata in data 19 agosto 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza tenutasi

in data 11 febbraio 2016 dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito per i ricorrenti in via principale l’vv. P.;

udito il P.M., nella persona del Sost. Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento dei primi

tre motivi del ricorso principale, assorbito il quinto, e per il

rigetto del quarto e dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza non definitiva depositata in data 20 giugno 2000 il Tribunale di Palermo affermava la sussistenza di un’obbligazione solidale in capo al Comune e all’IACP di Palermo in ordine al risarcimento dei danni arrecati ai signori T.A., nonchè D.T.I., G., N. e C. in relazione all’irreversibile trasformazione di un fondo di loro proprietà, sito in località (OMISSIS), ed occupato per la realizzazione di programma di edilizia economica e popolare.

1.1 – Con successiva decisione definitiva, depositata in data (OMISSIS), i suddetti enti venivano condannati al pagamento in solido della somma di Euro 96.060,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dal (OMISSIS).

1.2 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, pronunciando sui gravami proposti, in via principale, dall’IACP, e, in via incidentale, dal Comune di Palermo e dai proprietari del fondo, ribadita l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione riproposta dagli enti appellanti, nonchè delle questioni in tema di titolarità passiva del rapporto rispettivamente sollevate dagli stessi, ha ritenuto fondata la censura proposta da tale ente territoriale secondo cui la superficie considerata ai fini della liquidazione del danno dal Tribunale, pari a mq 3.190, non apparteneva interamente agli originari attori, riducendosi, sulla base di cessioni effettuate da altri soggetti al Comune di Palermo, a mq 812.

1.3 – L’eccezione dei proprietari, fondata sulla nullità di dette cessioni, in quanto effettuate dopo la trasformazione del fondo, è stata ritenuta inammissibile, per aver proposto, per altro in comparsa conclusionale, un nuovo tema d’indagine. E’ stato conseguentemente rigettato anche il motivo incentrato sull’omessa considerazione del valore di un fabbricato rurale e di un pozzo, in quanto detti beni “insistevano sulla porzione della particella (OMISSIS) alienata al Comune di Palermo con atto del (OMISSIS)”.

1.4 – Ai fini della liquidazione del danno, la Corte distrettuale ha poi affermato, sulla base delle pronuncia della Corte costituzionale n. 349 del 2007, che il ristoro del pregiudizio doveva essere effettuato tenendo conto del valore di mercato del bene. Confermata – anche all’esito del rigetto delle deduzioni inerenti al ricorso dell’indice fondiario – la congruità del valore unitario del terreno, individuato in prime cure in Lire 133.812 al mq., la somma dovuta a titolo di ristoro del danno è stata rideterminata, sulla base della superficie come sopra precisata, in Euro 56.115,95, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sull’importo anno per anno rivalutato, a far tempo dal luglio 1986.

1.5 – E’ stata altresì accolta la domanda inerente all’indennità relativa al periodo di occupazione temporanea legittima, determinata, sulla base del calcolo dell’indennità di espropriazione “virtuale”, in Euro 8.417,40.

1.6 – Per quanto in questa sede rileva, la Corte distrettuale ha infine rilevato l’inammissibilità della domanda di rivalsa avanzata dal Comune di Palermo nei confronti dell’I.A.C.P., in quanto proposta per la prima volta in grado di appello, non essendo nella stessa riconducibile la domanda di ingiustificato arricchimento enunciata nel primo grado del giudizio, in quanto fondata su diversi presupposti.

1.7 – Per la cassazione di detta decisione la signora Crocifissa D.T. e gli altri soggetti indicati in epigrafe, anche quale eredi di T.A., propongono ricorso, affidato a cinque motivi, cui resistono l’IACP e il Comune di Palermo, che propone ricorso incidentale, con due motivi, resistiti da controricorso dei ricorrenti in via principale.

I ricorrenti in via principale e l’I.A.C.P. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo del ricorso principale, deducendosi violazione degli artt. 184 e 345 c.p.c., si sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità dei negozi di cessione effettuati da altri soggetti in favore del Comune di Palermo in relazione alla porzione di terreno, già oggetto di irreversibile trasformazione, essendo stata la relativa eccezione formulata tempestivamente, in relazione alla formulazione dell’art. 345 c.p.c., applicabile “ratione temporis”.

2.1 – Con il secondo mezzo la questione della nullità delle suddette cessioni viene proposta sotto il profilo del vizio di omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.2 – Le esposte censure, che, essendo intimamente correlate, possono essere congiuntamente esaminate, sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

2.3 – Deve premettersi che, secondo l’orientamento di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato “error in procedendo”, richiedendo un’incidenza causale sul vizio stesso sull’esito della sentenza (Cass., 7 febbraio 2011, n. 3024; Cass. 23 febbraio 2010, n. 4340).

2.3 – I vizi denunciati, che si sostanziano, in realtà, nell’omesso esame della questione della nullità delle cessioni effettuate da terzi soggetti al Comune espropriante di una porzione dell’area originariamente attribuita agli attori, non reflui-scono in maniera decisiva sul thema decidendum (e, di riflesso, sul thema probandum), in quanto l’ubi consistam dell’eccezione sollevata dal Comune, ancorchè incentrata sulle cessioni in parola, riposa in realtà non sulla validità delle cessioni stesse, ma sull’appartenenza ad altri di parte del terreno occupato. Ne consegue che, a fronte della contestazione della titolarità del rapporto, che costituisce mera difesa e non un’eccezione in senso stretto, si richiedeva da parte degli originari attori non la sterile deduzione della nullità delle suddette cessioni (che, potendo, in ipotesi, provenire da soggetti non proprietari del bene, non assumono all’evidenza alcun rilievo), ma la prova della titolarità dell’intera area, e non della residua porzione di mq 812 ad essi attribuita nell’impugnata decisione.

Sotto tale profilo il ricorso è silente, nè risulta che, a fronte della suddetta contestazione, sia stata fornita o quanto meno allegata la dimostrazione della proprietà dell’intera area.

2.4 – Giova ribadire che la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso costituisce un requisito di fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa, sicchè il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma. Ne consegue che l’attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull’onere probatorio, ex art. 2697 c.c., è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui “non egent probatione” i fatti pacifici o incontroversi (Cass., 10 luglio 2014, n. 15759).

La giurisprudenza di questa Corte ha quindi precisato che la questione relativa alla titolarità passiva del rapporto controverso, che attiene al merito della lite, non costituisce un’eccezione in senso stretto – soggetta, come tale, al regime decadenziale sancito, nel sistema processuale di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, dall’art. 180 c.p.c., comma 2 e, a seguito delle modifiche recate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, dall’art. 167 c.p.c. – bensì, involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, segnatamente, ove con essa si introducano nuovi temi di indagine, alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del “thema decidendum” e del “thema probandum”, con l’ulteriore conseguenza che l’esclusione dal “thema decidendum” dei fatti tardivamente contestati (e la loro conseguente inopponibilità nelle fasi successive del processo) si verifica solo allorchè il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l’esistenza o l’inesistenza, “ex officio”, in base alle risultanze ritualmente acquisite (Cass., 5 agosto 2010, n. 18207).

2.5 – Con riferimento alla questione introdotta dal Comune, come sopra delineata, vale bene ricordare che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno, il proprietario può agire indipendentemente da una prova rigorosa della propria “legittimazione”, giacchè oggetto del giudizio non è direttamente l’accertamento della proprietà del fondo, ma tale diritto deve essere dimostrato al solo fine di individuare, nell’effettivo titolare del bene, l’avente diritto al risarcimento del danno, ed il giudice può formare il proprio convincimento circa la proprietà del bene in capo a chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale o presuntivo (scilicet con riferimento al possesso), sufficiente ad escludere una erronea destinazione del pagamento dovuto (Cass. 21.1.1987, n. 514; Cass., 26.3.1997, n. 2701, Cass., 28 novembre 1988, n. 6412; Cass., 6 giugno 2000, n. 7583; Cass., 21 maggio 2004, n. 9711).

2.6 – Tanto premesso, va osservato che la Corte di appello, nel rilevare la tardività dell’eccezione concernente la nullità delle cessioni effettuate da terzi, comunque non aveva alcun dovere – per l’evidenziata irrilevanza della questione – di pronunciarsi, laddove la liquidazione del danno sulla base dell’indicata estensione, attribuita ai proprietari, di mq 812, appare comunque conforme a diritto, in assenza di qualsiasi deduzione probatoria intesa a dimostrare una maggiore ampiezza del diritto di proprietà.

3 – Il terzo motivo, con il quale si deduce, richiamando la legge fondamentale n. 2359 del 1865 e gli artt. 2043 e 2056 c.c., la violazione del principio dell’integralità del risarcimento, con riferimento all’omessa considerazione del valore di un fabbricato rurale e di un pozzo, in quanto ubicati nella particella n. (OMISSIS), alienata al Comune di Palermo, con atto di cessione del (OMISSIS), da altri comproprietari pro indiviso, presenta vari aspetti di inammissibilità, vuoi per la natura revocatoria del vizio denunciato (Cass., 27 marzo 2007, n. 7469), vuoi per l’inadeguata formulazione del quesito di diritto, nel quale la questione, enunciata nel motivo, della spettanza, pro quota, del risarcimento relativo ai suddetti beni non è neppure accennata, in presenza, vale bene ribadirlo, della statuizione della Corte distrettuale che ne aveva escluso la risarcibilità perchè “insistevano sulla porzione della particella (OMISSIS) alienata al Comune di Palermo con atto del (OMISSIS)”.

4 – Il quarto mezzo, con il quale si denuncia violazione del D.I. n. 1444 del 1968, per aver la Corte determinato il valore del terreno sulla base dell’indice di edificabilità comprensoriale e non della densità edilizia fondiaria, è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

4.1 – Sotto il primo profilo va rilevato che non è censurata l’unica “ratio decidendi” della decisione fondata, in relazione all’aspetto in considerazione, sull’omessa produzione di “alcun documento idoneo a confutare il dato preso in esame dal ctu in base al Piano di Zona denominato (OMISSIS)”; dovendosi altresì rilevare che il rilievo secondo cui la Corte di appello non avrebbe inteso esattamente il motivo di doglianza, basato, per l’appunto, sulla mancata valutazione della densità edilizia fondiaria è assolutamente carente sotto il profilo dell’autosufficienza.

4.2 – Vale bene ribadire, in ogni caso, il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui nella determinazione dell’indennità di espropriazione di un fondo edificabile in base al piano regolatore ed incluso in un piano per l’edilizia economica e popolare, la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione va fatta tenendo presente che i volumi realizzabili non possono essere quantificati applicando senz’altro l’indice fondiario di edificabilità, il quale è riferito alle singole aree specificamente destinate alla edificazione privata dallo strumento urbanistico attuativo, ma, poichè ai fini dell’esercizio concreto dello “ius aedificandi” è necessario che l’area sia urbanizzata, occorre tener conto dell’incidenza degli spazi riservati (secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale; il che può anche essere espresso ricorrendo a indici medi di edificabilità riferiti all’intera zona omogenea. Ne consegue che tutti i terreni espropriati in ambito p.e.e.p. percepiscono la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire dietro applicazione di un indice di fabbricabilità (territoriale) che sia frutto del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi o, comunque, non suscettibili di edificazione per il privato, mentre l’indice fondiario trova piena applicazione ove l’area da valutare sia collocata in comprensorio già totalmente urbanizzato, per il quale, dunque, non è necessario lo strumento urbanistico attuativo, ancorchè previsto dal piano regolatore generale (Cass., 21 giugno 2010, n. 14939; Cass., 5 settembre 2008, n. 22421).

5 – Quanto alla compensazione delle spese processuali dichiarata dalla corte distrettuale, e contestata con l’ultima censura del ricorso principale, deve rilevarsi che non è sindacabile in questa sede l’esercizio del relativo potere discrezionale da parte del giudice del merito, tanto più che, trattandosi di giudizio intrapreso anteriormente alla modifica dell’art. 92 c.p.c., introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, la motivazione resa in proposito appare congrua.

6 – Il ricorso proposto in via incidentale dal Comune di Palermo è inammissibile.

6.1 – Debbono, infatti, trovare applicazione, per essere stata impugnata una sentenza depositata in data 19 agosto 2008, le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 (in vigore dal 2 marzo 2006 sino al 4 luglio 2009), con particolare riferimento all’art. 6, che ha introdotto l’art. 366-bis c.p.c.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve contenere, a pena di inammissibilità (cfr. ex multis: Cass. Sez. Un. n. 20603 del 2007; Cass., n. 16002 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008), un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto, nella specie assolutamente carente – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

I motivi proposti dal Comune di Palermo sono del tutto privi dei requisiti sopra indicati.

7 – In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quello proposto in via incidentale va dichiarato inammissibile: le spese relative al presente giudizio di legittimità, avuto riguardo alla reciproca soccombenza fra i ricorrenti in via principale e il Comune di Palermo, vanno compensate, mentre vanno poste in solido, nella misura liquidata in dispositivo, a carico degli stessi, in favore dell’I.A.C.P. di Palermo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità fra i ricorrenti in via principale e il Comune di Palermo che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali stesse, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore dell’I.A.C.P. di Palermo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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