Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18841 del 15/09/2011
Cassazione civile sez. I, 15/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 15/09/2011), n.18841
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.A., con domicilio eletto in Roma, via Sebino n. 32,
presso l’Avv. Di Gravio Cesidio che lo rappresenta e difende come da
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BOCCABELLA ANTONIO & C. s.n.c., fallita, in persona del curatore
pro
tempore, con domicilio eletto in Roma, via Otranto n. 47, presso
l’Avv. Palanza Paolo, rappresentata e difesa dall’Avv. Ranaldi
Sandro, come da procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
S.R. e C.N.;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n.
690/07 depositata il 20 settembre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;
sentiti il PM nella persona del Sost. Proc Gen. Dott. APICE Umberto e
l’Avv. Ranaldi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.A. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di l’Aquila che ha dichiarato inammissibile la sua impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Avezzano per omessa ottemperanza all’ordine di integrare il contraddittorio.
Resiste l’intimata curatela con controricorso.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Paolo Vittoria con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione è inammissibile sia perchè manca il prescritto quesito di diritto sia perchè la censura attinente alla motivazione non è ammissibile a fronte di una sentenza che dichiara l’inammissibilità dell’appello per mancata integrazione del contraddittorio che altro vizio non può presentare che quello di violazione delle norme sul procedimento o di errore di fatto rilevante quale motivo di revocazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011