Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18841 del 11/09/2020
Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 20/12/2019, dep. 11/09/2020), n.18841
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18457-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS DI (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 108/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 10/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/12/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’accoglimento del primo
motivo con assorbimento del terzo motivo e rigetto nel resto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
A seguito di processo verbale di constatazione del 19.3.2008 l’Agenzia delle Entrate, previo annullamento in autotutela del precedente avviso di accertamento per una irregolarità formale, rinotificava alla società (OMISSIS) sas di (OMISSIS), l’avviso di accertamento emendato con il quale contestava maggiori ricavi per Euro 355.750, costi non di competenza per Euro 2.200, costi non documentati per Euro 20.750, determinando le conseguenti maggiori imposte Irap ed Iva.
Contro l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale che lo accoglieva con sentenza n. 104 del 2009, ritenendo preliminarmente che l’Ufficio, con l’emissione del secondo avviso in sostituzione del precedente annullato in autotutela, avesse violato il principio del “ne bis in idem”.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che con sentenza n. 108 del 10.6.2011, in via preliminare riteneva insussistente la violazione del principio del ne bis in idem ravvisata dal giudice di primo grado, ma rigettava nel merito l’appello in quanto: la mancata esibizione delle distinte di magazzino non giustificava il ricorso all’accertamento induttivo puro D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 2 con riguardo alla determinazione dei maggiori ricavi; riteneva adeguatamente documentati i costi che l’Ufficio aveva considerato indeducibili per difetto di documentazione; riteneva conformi al principio di competenza i costi considerati indeducibili dall’Ufficio perchè non di competenza.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della società (OMISSIS) Sas dichiarata fallita, notificando il gravame al curatore fallimentare. Formula tre motivi di impugnazione.
La società è rimasta intimata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rilevata d’ufficio la nullità della sentenza per difetto di costituzione del litisconsorzio necessario tra i soci e la società di persone destinataria dell’avviso di accertamento ai fini Irap, in applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui ” l’Irap è imposta assimilabile all’Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44; poichè ” sussiste una sostanziale coincidenza degli elementi economici che costituiscono i presupposti rispettivamente dell’imposta accertata a carico della società(Irap) e dell’imposta a carico dei soci (Irpef), che vincola il tributo dovuto dai soci al giudicato sull’imposta a carico della società” (pag.10 motivazione), ne discende la ricorrenza del litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società. (Sez. U, Sentenza n. 10145 del 20/06/2012).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e l’intero giudizio dichiarato nullo, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Varese in diversa composizione, che nel giudizio di rinvio procederà all’integrazione del contraddittorio con l’ordine di citazione in giudizio anche dei soci. Alla stessa Commissione tributaria provinciale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
pronunziando sul ricorso cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria provinciale di Varese in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 11 settembre 2020