Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18840 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 21387/2018 r.g. proposto da:

G.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Francesco Bonatesta, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Ravenna Viale della Lirica n. 43;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro legale rappresentante

pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata in

data 12.1.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/6/2019 dal Consigliere, Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna – decidendo sull’appello proposto da G.M., cittadino nigeriano, avverso la ordinanza emessa in data 2.8.2016 dal Tribunale di Bologna (con la quale erano state respinte le domande dirette al riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè quelle volte ad ottenere la protezione sussidiaria e umanitaria) – ha rigettato la predetta impugnazione, confermando, pertanto, integralmente la decisione impugnata.

La corte del merito ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente in ordine alle ragioni che lo avevano costretto ad espatriare, non essendo verosimile che il ricorrente, proveniente dal (OMISSIS), si fosse determinato a svolgere l’attività di venditore ambulante proprio nel nord del paese, ove esiste una forte instabilità politica per la presenza del gruppo terroristico di (OMISSIS); ha, inoltre, evidenziato che il narrato del ricorrente era stato caratterizzato da un sovrapporsi di più dichiarazioni che avevano inficiato la genuinità del racconto; ha inoltre evidenziato, quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, che il (OMISSIS) (da cui proviene il richiedente) non è caratterizzato da una situazione di violenza generalizzata e che, pertanto, il richiedente, qualora rientrasse nel suo paese, non sarebbe esposto ad alcun rischio; ha escluso anche il riconoscimento della protezione umanitaria non ricorrendone i presupposti.

2. La sentenza, pubblicata il 12.1.2018, è stata impugnata da G.M. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, – si duole dell’erroneità della valutazione di credibilità del richiedente espressa dal giudice di appello perchè non conforme ai canoni di valutazione dettati dalla norma di cui si denuncia la violazione.

2. Con il secondo motivo si articola, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b). Si osserva che erroneamente la corte distrettuale non aveva approfondito il tema delle condizioni carcerarie in (OMISSIS), in relazione al pericolo cui sarebbe stato esposto nel suo paese per la probabile accusa di fiancheggiatore del gruppo terroristico di (OMISSIS).

3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione di legge in riferimento al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Osserva il ricorrente che il rilevato difetto di credibilità in relazione alla domanda di rifugio politico e di protezione sussidiaria non esclude l’obbligo di fornire una motivazione adeguata anche sulla richiesta di protezione umanitaria ove invece la corte di merito aveva fornito motivazione solo apparente.

4. Occorre ricordare che, con le ordinanze interlocutorie nn. 11749, 11750, 11751 del 2019, depositate il 3 maggio 2019, la Prima Sezione di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni:

a) se la disciplina contenuta nel D.L. n. 113 del 2018, nella parte in cui abolisce le norme che consentivano il rilascio di un permesso per motivi umanitari (art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, vecchio testo, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,comma 3) e le sostituisce con ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno in “casi speciali”, sia applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L., relativi a fattispecie in cui, alla stessa data, la commissione territoriale non avesse ravvisato le ragioni umanitarie e avverso tale decisione fosse stata proposta azione davanti all’autorità giudiziaria;

b) se, risolta la prima questione nel senso di ritenere tuttora applicabili ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, i previgenti parametri normativi, debba essere confermato il principio affermato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, secondo cui il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, può essere riconosciuto anche al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, sulla base di una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Ne consegue che – in ragione del contenuto delle doglianze sollevate dal ricorrente in riferimento al diniego della domanda di protezione umanitaria – si impone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU..

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU..

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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