Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18840 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 11/09/2020), n.18840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28557-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIUSEPPE GERVASI;

– controricorrente –

e contro

AGENTE RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 320/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 06/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 320/18/13, depositata il 06/11/2013, con la quale la CTR della Sicilia, Sez. Stacc. di Catania, ha confermato la decisione del giudice di prime cure, avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di S.G., e relativa alla iscrizione a ruolo per l’IVA 2003, in relazione alla sospensione del pagamento dei tributi per gli eventi calamitosi del 2002 (sisma-Sicilia);

la CTR confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo che, in base a quanto previsto nel D.M. 14 novembre 2002, art. 1, comma 1, e nella L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, in pendenza del termine di sospensione del pagamento dei tributi per i soggetti ed i territori interessati dall’evento calamitoso, restasse inibita per l’Amministrazione finanziaria la potestà di procedere ad accertamenti e riscossioni;

avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi;

S.G. si difende con controricorso;

Agente Riscossione Catania, Riscossione Sicilia S.p.A. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per avere la CTR omesso di considerare che alla data del 30/06/2007 il contribuente non aveva, ancora, versato l’ammontare dovuto per il perfezionamento del condono ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, e per avere, erroneamente, ritenuto che il contribuente avesse legittimamente sospeso gli adempimenti tributari nel periodo temporale contemplato dal D.M. 14 novembre 2002, art. 1, comma 1, omettendo di valutare che detta sospensione dei termini era cessata definitivamente alla data del 16/12/2005;

2. con il secondo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2,3,4,5 e 6, atteso che il carente versamento degli importi dovuti da parte del contribuente comportava, comunque, l’irrogazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13;

3. con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa ed insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia, rappresentato dalla possibilità per l’Amministrazione finanziaria di poter emettere e procedere ad accertamenti e riscossioni, durante il periodo di sospensione di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011;

4. per ragioni di ordine logico va scrutinati, congiuntamente, i primi due motivi di gravame;

5. entrambi appaiono, manifestamente, inammissibili;

6. infatti, per giurisprudenza unanime di questa Corte (Cass. n. 15952/07 – Cass. n. 3654/06) il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata;

7. in particolare per quanto concerne quest’ultimo requisito (riferibilità del motivo alla decisione impugnata) che qui, specificamente, rileva, è stato, ulteriormente chiarito che, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano state già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. n. 907/2018);

8. ciò posto, nel caso che occupa, è “ictu oculi” evidente che nè le doglianze prospettate con il primo motivo (mancato versamento dei tributi dovuti entro il termine di legge – illegittima sospensione del versamento di quanto dovuto da parte del contribuente) nè quelle dedotte con il secondo (irrogazione delle sanzioni per mancato pagamento dei tributi entro il termine di legge) attengono al “thema decidendum” del giudizio d’appello, costituito, invece, come detto, dalla possibilità per l’Amministrazione finanziaria di poter disporre accertamenti ed avviare procedure di riscossione durante il periodo di sospensione del pagamento degli obblighi tributari per i contribuenti residenti od operanti nell’ambito territoriale interessato dall’evento calamitoso;

9. risulta, parimenti, inficiato da inammissibilità il terzo motivo, atteso che, con tale mezzo, parte ricorrente prospetta, sostanzialmente, il vizio d’insufficiente motivazione, laddove, nella fattispecie concreta in disamina, trova applicazione il “nuovo” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con il quale è stato introdotto nell’ordinamento, come vizio specifico denunciabile per cassazione, solo quello relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, con la conseguenza che costituisce obbligo del ricorrente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il dato testuale ed extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” ed il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass. S.U. n. 8053 del 2014);

10. ciò stante, anche a voler considerare quale fatto storico il “mancato versamento del 50% delle imposte nel termine del 30/06/2007, risulta, comunque, assente l’indicazione degli elementi oggettivi che devono corredare il predetto fatto storico;

11. di conseguenza, per quanto precede, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va rigettato; le spese del giudizio liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti costituite, nulla dovendosi disporre riguardo al rapporto processuale tra ricorrente e società agente della riscossione rimasta intimata;

12. rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio in favore di S.G., liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA