Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18840 del 02/07/2021

Cassazione civile sez. I, 02/07/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 02/07/2021), n.18840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21329/2020 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso dagli avvocati DIANA CRISTANELLI

e LORENZA DE BONI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1534/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/06/2020;

udita la relazione della causa svolta neila camera di consiglio del

06/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame proposto da D.M. avverso l’ordinanza del 14.9.2017, con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.M., affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 25 e 102 Cost., art. 158 c.p.c., R.D. n. 12 del 1941, art. 110, nonchè l’illegittimità del decreto adottato in data 10.4.2020 per la trattazione dell’udienza di discussione nelle forme previste dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 7, e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè il collegio sarebbe stato formato in violazione del principio di immutabilità del giudice naturale precostituito per legge, con la partecipazione di un giudice ausiliario. Inoltre, il ricorrente si duole del fatto che la causa sarebbe stata decisa, nelle forme previste dal richiamato D.L. n. 18 del 2020, art. 83, dettato per affrontare l’emergenza epidemiologica da Covid 19, anche se essa non sarebbe rientrata nell’ambito dei giudizi urgenti, ai quali la suindicata norma si riferisce.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il racconto fornito dal richiedente, omettendo di considerare il contesto esistente nel suo Paese di provenienza.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., l’apparenza della motivazione, l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, e D.Lgs n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare il percorso di integrazione sociale e lavorativa conseguito dal ricorrente durante la permanenza in Italia, ed il conseguente rischio di lesione del nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare il periodo di permanenza del richiedente in Libia ed il suo intervenuto radicamento in quel contesto territoriale e sociale.

Per ragioni di priorità logica, occorre esaminare innanzitutto il terzo motivo, nel quale il ricorrente indica una serie di documenti (dettagliatamente indicati a pagg. 33 e s. del ricorso) che il giudice di merito non ha in alcun modo considerato, nell’ambito del giudizio (l comparazione tra la condizione di vita del richiedente in Italia, e quella che egli potrebbe avere in caso di rientro, ai fini della verifica dell’esistenza del rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei diritti fondamentali della persona, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471).

Poichè la Corte distrettuale ha omesso di considerare uno dei profili di possibile radicamento del richiedente in Italia, e considerato che, dalle indicazioni contenute in ricorso e dal fascicolo di parte prodotto nella fase di merito, emerge un significativo livello di integrazione lavorativa conseguita dal richiedente in Italia, attestata anche da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il Collegio ravvisa l’opportunità di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in merito alla configurabilità del diritto alla protezione umanitaria in presenza dell’allegazione, o dell’accertamento da parte del giudice di merito, di un significativo profilo di radicamento del richiedente in Italia, fondato su indici di stabilità lavorativa o relazionale, la cui radicale modificazione, per effetto del rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e familiare, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione E.D.U., sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello sradicamento, che incentri la valutazione comparativa sul livello di integrazione conseguito dallo straniero in Italia, con attenuazione del rilievo delle condizioni del Paese di origine non eziologicamente ricollegabili alla predetta integrazione. Argomenti, questi, attualmente sottoposti all’esame delle Sezioni Unite giusta l’ordinanza di remissione di questa sezione n. 28316 del 2020.

P.Q.M.

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione oggetto dell’ordinanza di remissione di questa sezione, n. 28316 del 2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

 

 

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