Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1884 del 29/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1884 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 3013-2012 proposto da:
LO RE DOMENICA LRODNC47D45F158W, LIVIO ANTONINO
LVINNN46A05I600N, LIVIO NICOLA LVINCL69H20F158Q,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIA JACOPUCCI, rappresentati e difesi dagli
avvocati PORCELLO ANGELA, ANNA CARDILE, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
ITALFONDIARIO SPA (che ha incorporato Castello Gestione
Crediti Srl) nella qualità di mandataria di Intesa Sanpaolo SpA in
persona del suo procuratore speciale, elettivamente domicffiata In
ROMA, VIA ELEONORA D’ARBOREA 38, presso lo studio
dell’avvocato TORRINI SIMONA, rappresentata e difesa
Data pubblicazione: 29/01/2014
dall’avvocato GENOVESE FRANCANTONIO, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricoirente –
avverso la sentenza n. 376/2011 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Simona Torrini (per delega
avv. Francantonio Genovese) che si riporta agli scritti.
PREMESSO
Che nella relazione presentata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si
legge quanto segue:
<<1. — I sig.ri Antonino e Nicola Livio e la sig.ra Domenica Lo
Re proposero opposizione al decreto ingiuntivo loro notificato dalla
Banca Commerciale s.p.a. Il Tribunale di Messina dichiarò estinto il
processo per la mancata tempestiva riassunzione dopo l'evento
interruttivo (fusione per incorporazione della banca opposta in Banca
Intesa s.p.a.) dichiarato all'udienza del 26 novembre 2001. Rilevò che
gli attori, depositato tempestivamente ricorso in riassunzione il 25
marzo 2002, avevano chiesto, all'udienza fissata per la comparizione
delle parti del 15 luglio 2002, la concessione di un nuovo termine per la
notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, e che, non
rispettato neppure il nuovo termine in tal modo concesso, avevano
richiesto, alla nuova udienza del 17 marzo 2003, la concessione di un
terzo termine, che finalmente avevano rispettato eseguendo la notifica
il 29 aprile 2003; tuttavia, essendo perentorio il secondo termine
concesso dal giudice il 15 luglio 2002 e non essendo provata la Ric. 2012 n. 03013 sez. M1 - ud. 22-10-2013
-2- MESSINA dell'8.7.2011, depositata 11 21/07/2011; incolpevolezza del mancato rispetto di tale termine, il processo si era
estinto.
La Corte di Messina, sull'appello degli opponenti nel
contraddittorio con Italfondiario s.p.a., quale mandataria di Intesa San
Paolo s.p.a., ha confermato la sentenza di primo grado. cassazione articolando due motivi di censura, cui Italfondiario s.p.a. ha
resistito con controricorso.
3. — Con il primo motivo di ricorso, deducendo vizio di
motivazione, si lamenta che la Corte d'appello, nell'escludere
l'incolpevolezza del ritardo nella notifica del ricorso, non abbia dato
risposta ai seguenti rilievi svolti in proposito dagli appellanti:
a) con riferimento al primo termine, l'omessa comunicazione da
parte della cancelleria, del decreto di fissazione dell'udienza steso in
calce al ricorso depositato, doverosa ai sensi degli artt. 134, secondo
comma, e 135 c.p.c.;
b) con riferimento al secondo termine, l'impossibilità oggettiva
di reperire il fascicolo di ufficio, dipendente da inefficienza della
cancelleria;
c) la circostanza che il giudice istruttore aveva sempre accolto le
richieste di rimessione in termini degli opponenti, giudicando legittime
le loro rimostranze in merito al reperimento del fascicolo.
3.1. — Il motivo è inammissibile.
La Corte d'appello ha escluso, per difetto di prova,
l'incolpevolezza del ritardo della notifica da parte degli opponenti
osservando che, quanto al mancato rispetto del secondo termine, la
dedotta confusione della tenuta dei fascicoli in cancelleria non poteva
valere a giustificare l'omessa notifica del ricorso, scongiurabile con Ric. 2012 n. 03013 sez. M1 - ud. 22-10-2013
-3- 2. — I sig.ri Livio e la sig.ra Lo Re hanno proposto ricorso per l'esatto e tempestivo adempimento dell'onere di attivazione gravante
sulla parte interessata.
Può dunque osservarsi che il rilievo sub a) è tutt'altro che
decisivo, essendo stato concesso un nuovo termine alla prima udienza
del 15 luglio 2002 ed essendo pacifica la legittimità di tale concessione. rispetto del termine perentorio concesso in tale occasione, ai fini della
rimessione in termini (ai sensi — deve ipotizzarsi — dell'art. 184 bis
c.p.c.). Ma a tal proposito non poteva e non può essere sufficiente la
generica deduzione del mancato reperimento del fascicolo di ufficio a
causa della confusione regnate in cancelleria: occorreva, invece, che gli
appellanti e attuali ricorrenti deducessero specificamente (indicando
tempi e circostanze precise dell'accaduto) perché e in quale maniera
ciò aveva inciso sul rispetto del termine loro assegnato. Né ha pregio il
rilievo in sé dell'accoglimento delle istanze di concessione di nuovi
termini da parte del giudice istruttore, ancorché motivate secondo
quanto asserito dai ricorrenti, posto che le valutazioni del giudice di
primo grado, tanto più se assunte solo in sede istruttoria, non possono
certo vincolare il giudice di appello.
4. — Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza
per violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello omesso
qualsiasi pronuncia in merito al secondo motivo di gravame, con cui
era stato dedotto che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto
essere emessa non solo nei confronti di Intesa BCI Gestione Crediti
s.p.a., cessionaria del credito litigioso, ma anche nei confronti di Banca
Intesa s.p.a., cedente, che non era stata estromessa dal giudizio di
primo grado nonostante si fosse costituita solo la banca cessionaria.
4.1. — La censura è inammissibile non essendo esatto che la
Corte d'appello abbia omesso di pronunciassi sul punto, vero essendo,
Ric. 2012 n. 03013 sez. M1 - ud. 22-10-2013
-4- Ciò che veramente rileva è la pretesa incolpevolezza del mancato invece, che la stessa ha dichiarato assorbita tale censura. Si legge infatti
nell'ultimo capoverso della sentenza impugnata: `La decisione in rito assunta dal primo giudice va, pertanto, confermata ed impedisce di entrare nel
merito delle dogliane (anche preliminari) sollevate dagli appellanti...".»;
che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli memorie;
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione
di cui sopra; letatx/ che pertanto il ricorso va iresi
che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti
alle spese processuali, liquidate in € 4.100,00, di cui € 4.000,00 per
compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 ottobre
2013 avvocati delle parti costituite e non sono state presentate conclusioni o