Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1884 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 28/01/2020), n.1884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2339-2014 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MENICACCI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

Nonchè da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 8435/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/11/2013 r.g.n. 6252/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato MARIA PASSARELLI per delega verbale Avvocato

VINCENZO TRIOLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 25.11.2013, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto all’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, di pagare a C.S. somme per ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturate alle dipendenze di GE Gruppo Eldo s.p.a. in amministrazione straordinaria.

La Corte, in particolare, ha dapprima ritenuto che l’ammissione del credito per il TFR al passivo fallimentare interrompesse la prescrizione anche nei confronti dell’INPS fino all’esaurimento della procedura concorsuale; quindi, dopo aver affermato che l’INPS aveva ritualmente eccepito fin dal primo grado la circostanza dell’avvenuto superamento del massimale previsto per la garanzia apprestata dal Fondo, ha ritenuto incontestato che il lavoratore avesse agito per un residuo non pagato, che eccedeva il massimale garantitogli dal Fondo.

Avverso tale pronuncia ha ricorso per cassazione C.S., deducendo un unico articolato motivo di censura. L’INPS ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, anch’esso fondato su un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., dell’art. 2733 c.c. e del D.Lgs. n. 80 del 1992, nonchè vizio di motivazione e motivazione apparente, per avere la Corte di merito ritenuto che l’INPS avesse eccepito fin dal primo grado il superamento del massimale garantito dall’intervento del Fondo di solidarietà e che, avendo egli agito per un residuo rispetto a quanto già riconosciutogli dal Fondo, fosse certamente provato l’avvenuto superamento del massimale.

Il motivo è inammissibile.

Come anzidetto in narrativa, la Corte di merito, dopo aver premesso che l’INPS aveva eccepito che la domanda proposta in giudizio eccedeva il “superamento del massimale” garantito dal Fondo (pag. 2 della sentenza impugnata), ha ritenuto incontestata la circostanza che l’INPS avesse “già pagato le ultime tre retribuzioni (pacificamente superiori a tre volte il trattamento di CIGS)” e ne ha desunto che “riconoscere ulteriori somme signific(herebbe) certamente superare il massimale”, il quale non “andrebbe riferito alla singola pretesa retributiva, ossia nella specie solo ai ratei di 13″ e 14 (…) vantati” dall’odierno ricorrente, bensì al “limite omnicomprensivo (pari a tre volte il trattamento di CIGS)” posto dal legislatore “e pertanto non cumulabile di volta in volta in relazione al diverso titolo retributivo vantato” (ibid., pag. 6).

Sennonchè, nell’avversare codesto ragionamento, parte ricorrente ha riportato nel ricorso per cassazione soltanto un brevissimo stralcio del ricorso in opposizione proposto dall’INPS avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato richiesto il pagamento delle somme per cui è causa, in cui l’ente previdenziale eccepiva che le mensilità richieste non rientrassero nelle ultime tre individuate dal legislatore (cfr. ricorso per cassazione, pag. 6); nulla per contro ha riferito circa la restante parte del ricorso in opposizione, dal cui contenuto, invece, la Corte di merito ha ritenuto di poter desumere sia l’eccezione di avvenuto superamento del massimale sia l’allegazione dell’avvenuto pagamento delle ultime tre retribuzioni. E considerato che la parte mancante del ricorso di opposizione dell’INPS non è in alcun modo desumibile dal contenuto della memoria di costituzione dell’odierno ricorrente nel giudizio di opposizione (trascritta viceversa alle pagg. 14-23 del ricorso per cassazione), nè risulta in quale parte del fascicolo processuale e/o di parte essa in atto si troverebbe (a pag. 7 del ricorso per cassazione si dice infatti che l’atto sarebbe affollato quale doc. A del fascicolo di primo grado di parte opponente, i.e. dell’INPS, mentre nell’ultima pagina del ricorso si attesta l’avvenuto deposito di “fascicolo di parte, copia del decreto impugnato, n. 1 istanza di trasmissione”), è evidente che la censura appare formulata in spregio al principio di specificità, che impone al ricorrente in cassazione, che intenda denunciare la violazione del principio di non contestazione ad opera dei giudici di merito, il duplice onere di trascrivere gli atti processuali sulla scorta dei quali la non contestazione è stata ritenuta e di indicare in quale luogo del fascicolo processuale essi si trovano (così Cass. nn. 15961 del 2007, 16655 e 20637 del 2016, 24062 del 2017). Resta conseguentemente assorbito il ricorso incidentale, siccome espressamente condizionato all’accoglimento di quello principale.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Tenuto conto della declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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