Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1884 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17810/2008 proposto da:

P.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, P.ZZA FILATTIERA 49, presso l’avvocato MARTINELLI SIMONA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAVUOTO Carmen giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositati il

04/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 4 maggio 2007, la Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione sulla domanda proposta dalla Signora P.M., condannò il Ministero della giustizia a pagare, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo, la somma di Euro 800,00 per un ritardo di poco più di un anno nella definizione del giudizio, conclusosi con il rigetto della domanda, e, tenuto conto della ragionevole disputabilità in ordine alla eccessiva durata della controversia, compensò le spese del giudizio tra le parti.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre la Signora P., con atto notificato in data 19 giugno 2008, con due mezzi d’impugnazione.

L’amministrazione resiste con controricorso notificato il giorno 8 luglio 2008, e con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura il criterio di determinazione dell’equa riparazione commisurato al periodo di ritardo, invece che all’intera durata del giudizio.

Il mezzo è manifestamente infondato, essendo giurisprudenza consolidata di questa corte che la precettività, per il giudice nazionale, dell’indirizzo della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di liquidazione dell’indennità per l’irragionevole durata del processo non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore della base annuale di calcolo, perchè, mentre per la CEDU l’importo in questione quantificato va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Detta diversità di calcolo, peraltro, non tocca la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) (Cass. 13 aprile 2006 n. 8714; 23 aprile 2005 n. 8568).

Il secondo motivo censura per violazione dell’art. 91 c.p.c. (principio della condanna alle spese del soccombente) la compensazione integrale delle spese giudiziali disposta nel decreto impugnato.

Il motivo, che ignora del tutto la motivazione offerta dal giudice di merito, è manifestamente infondato, posto che la norma invocata, contenuta nell’art. 91 c.p.c., trova un’espressa e parziale deroga nel cpv. dell’art. 92 c.p.c., il quale consente al giudice di compensare in tutto o in parte, per giusti motivi, le spese del giudizio.

Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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