Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1884 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. II, 27/01/2011, (ud. 24/09/2010, dep. 27/01/2011), n.1884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

G.C. e P.M.G., rappresentati e difesi

dagli Avvocati GUALTIERI Piero e Enrico Gabrielli per procura

speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati in Roma,

Via Teodosio Macrobio n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Gabrielli;

– ricorrenti –

contro

C.M.A., S.M., S.

G., rappresentati e difesi dagli Avvocati GIARDINI Giovanni Luca

e Daniela Rescigno per procura speciale in calce alla memoria di cui

all’art. 47 cod. proc. civ., ed elettivamente domiciliati in Roma,

Via Ovidio n. 20, presso lo studio dell’Avvocato Rescigno;

– resistenti –

nonchè nei confronti di:

ENTERPRISE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

G.M.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Pesaro, depositata in data 19

marzo 2009 (R.G. 498/08);

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 settembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con citazione notificata il 24 marzo 2005, G.C. ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Pesaro, S. P. deducendo l’indebita occupazione, da parte di quest’ultimo, di una porzione condominiale del fabbricato sito in (OMISSIS), per effetto della realizzazione del tamponamento in muratura di parte del pianerottolo del vano scale posto al terzo piano, nonchè l’indebito innalzamento del tetto di copertura di venti centimetri, al quale erano conseguite infiltrazioni di acqua piovana nel vano scale;

che il G. ha quindi chiesto la condanna del convenuto alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi, nonchè alla eliminazione delle infiltrazioni;

che si è costituito S.P., assumendo che il tamponamento era avvenuto in conformità ad accordi intercorsi con P.G., nonno del ricorrente e falsus procurator del medesimo, e chiedendo di essere autorizzato a chiamarlo in causa;

che il S. ha altresì domandato la divisione del pianerottolo comune, e a tal fine ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa P.M.G., e ha poi proposto domanda riconvenzionale chiedendo, oltre alla divisione del pianerottolo comune, la condanna dell’attore “all’arretramento e/o eliminazione della costruzione realizzata sullo scoperto di proprietà esclusiva a distanza non regolamentare” e allo “spostamento e/o eliminazione” delle tubazioni delle caldaie e dei contatori posizionati all’esterno dell’immobile in corrispondenza con la proprietà di esso convenuto, nonchè, nei confronti del solo P.G., la condanna al risarcimento dei danni;

che, autorizzate le chiamate in causa, si sono costituiti P. G. e P.M.G., chiedendo il rigetto delle domande contro di loro proposte;

che, a seguito della morte di S.P., il giudizio è stato riassunto da C.A., in proprio e quale esercente la potestà dei genitori sui minori M. e S. G.;

che, con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2008, G. C. e P.M.G. hanno poi convenuto in giudizio gli eredi di S.P. e la Enterprise s.r.l. chiedendo: a) che G.C., per effetto dell’acquisto per usucapione ventennale, venisse dichiarato comproprietario del passo carraio posto nel retro del condominio, ovvero, in subordine, che venisse dichiarata la sussistenza di una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia o per usucapione in favore dell’unità immobiliare sita nel Comune di Pesaro, foglio 40, particella 1982, sub. 18, cat. A/2 e a carico del fondo adibito a passo carraio oggetto di causa, con condanna dei convenuti alla demolizione del muretto ivi realizzato; b) che fosse accertata e dichiarata l’avvenuta costituzione per usucapione ventennale della servitù corrispondente al diritto di mantenere la posizione, le dimensioni, le aperture, le luci, le vedute, gli scarichi d’acqua piovana in favore del suindicato manufatto di proprietà di G. C. contro tutte le altre unità immobiliari del fabbricato condominiale e della porzione di scoperto adibita a passo carraio, a tergo del condominio; c) che fosse accertato e dichiarato il diritto degli attori di utilizzare il muro perimetrale del condominio per il passaggio delle condutture del gas e delle caldaie, ovvero, in subordine, l’avvenuta costituzione per usucapione ventennale delle stesse, oltre alla servitù di installazione dei relativi contatori;

che tale seconda causa è stata iscritta al R.G. n. 498/2008, laddove quella introdotta nel 2005 recava il numero 768/2005;

che, costituitosi il contraddittorio, la C., in proprio e nella qualità, ha eccepito che quanto richiesto nella causa più recente avrebbe dovuto formare oggetto di eccezione nella causa precedentemente introdotta;

che si è costituita anche la Enterprise s.r.l. chiedendo il rigetto delle domande;

che, a scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie nella causa n. 498/2008, il Giudice, rilevato che “effettivamente, come rilevato dalla difesa convenuta C., il giudizio pendente n. 768/05 (avente ad oggetto l’accertamento se sia maturata l’usucapione) ha carattere pregiudiziale sull’oggetto di questo giudizio”, ha ritenuto ricorrere “l’ipotesi di cui all’art. 295 cod. proc. civ.” e ha disposto la sospensione del giudizio n. 498/08 sino alla decisione del giudizio n. 768/05, pendente tra le stesse parti;

che avverso questo provvedimento, G.C. e P. M.G. hanno proposto regolamento di competenza con ricorso notificato a C.M.A., in proprio e quale esercente la potestà parentale sui figli M. e S. G., alla Enterprise s.r.l. e a G.M.;

che ha resistito la C., in proprio e nella qualità, mentre non hanno svolto difese gli altri intimati;

che è stato richiesto parere alla Procura Generale presso la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i ricorrenti deducono violazione ed erronea applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ.;

che, dopo aver richiamato il contenuto delle domande proposte nei due giudizi, i ricorrenti sostengono che il Tribunale sia incorso in errore attribuendo efficacia pregiudicante al giudizio introdotto per primo, individuato come avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuta usucapione, laddove un simile accertamento era stato richiesto nel giudizio successivamente proposto e del quale è invece stata disposta la sospensione;

che i ricorrenti formulano quindi il seguente quesito di diritto: “il giudizio avente ad oggetto l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della comproprietà di un passo carraio (o della servitù di passaggio sul medesimo), del diritto di usare il muro perimetrale condominiale per il passaggio delle tubazioni (o della contestuale servitù), nonchè della servitù di mantenere un manufatto a distanza infralegale, deve essere considerato pregiudiziale rispetto a quello relativo alla domanda di condanna alla demolizione del medesimo fabbricato, oggetto di altro giudizio, e non è pertanto soggetto a sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., che va invece disposta per quest’ultima causa, riguardante la demolizione del manufatto”;

che il ricorso è fondato;

che deve rilevarsi che, “in tema di regolamento di competenza, avendo la relativa istanza la funzione di investire la Corte di Cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata nè dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza” (Cass., n. 2591 del 2006;

Cass., n. 19591 del 2004);

che deve quindi preliminarmente rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la sospensione del processo per pregiudizialità non è ammissibile allorchè sia possibile la riunione e la decisione congiunta dei giudizi davanti al giudice della causa pregiudiziale o a quello della causa dipendente attraverso gli strumenti offerti dagli artt. 34, 40, 274 cod. proc. civ., atteso che il processo simultaneo è il mezzo più efficace per perseguire la speditezza e il coordinamento delle decisioni (Cass., n. 1653 del 2005; Cass., n. 2104 del 2000);

che una simile situazione ricorre nel caso di specie, posto che sia la causa ritenuta pregiudicata che quella pregiudicante, al momento della adozione del provvedimento di sospensione, erano pendenti dinnanzi al medesimo ufficio giudiziario;

che, oltre a tale considerazione – che è di per sè assorbente e comporta l’accoglimento del ricorso – altre concorrono alla medesima conclusione;

che, invero, il rapporto di pregiudizialità, che ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nell’ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perchè la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo far stato nei confronti delle parti di altro giudizio, non può per ciò stesso costituire il necessario antecedente logico – giuridico della relativa decisione (Cass., n. 8701 del 2007);

che, nel caso di specie, il giudizio sospeso, perchè ritenuto pregiudicato dall’altro precedentemente introdotto, si svolge tra parti che non risultano essere tutte presenti in quest’ultimo giudizio;

che, inoltre, effettivamente, come dedotto dal ricorrente, il giudice di merito, se ha ravvisato un nesso di pregiudizialità logico- giuridica tra il giudizio avente ad oggetto l’accertamento dell’usucapione e quello avente ad oggetto la domanda di demolizione, ha tuttavia errato nella individuazione del giudizio pregiudicante, posto che il provvedimento di sospensione ha interessato proprio il giudizio avente ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta usucapione, laddove nel giudizio ritenuto pregiudicante era stata introdotta in via riconvenzionale la domanda di demolizione sul presupposto della insussistenza di un diritto a mantenere il manufatto a distanza inferiore a quella legale;

che non può neanche convenirsi con i resistenti, i quali sostengono che il rapporto di pregiudizialità logico-giuridico che solo può giustificare la sospensione del giudizio pregiudicato dovrebbe essere valutato con riferimento alle preclusioni verificatesi nella causa anteriormente proposta, giacchè ai fini della valutazione della sussistenza o no del nesso di pregiudizialità occorre avere riguardo unicamente alla pendenza della controversia che, ove dovesse dare luogo alla formazione di un giudicato, avrebbe efficacia pregiudicante su quella della quale viene disposta la sospensione e non all’ammissibilità della domanda pregiudicante;

che, conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, dovendosi escludere la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 295 cod. proc. civ., tra il giudizio avente ad oggetto la violazione delle norme sulle distanze (ritenuto pregiudicante) e quello avente ad oggetto l’accertamento dell’usucapione del diritto della parte a costruire a distanza inferiore a quella legale, pendenti dinnanzi al medesimo giudice;

che, conseguentemente, il provvedimento impugnato va annullato e va disposta la riassunzione del procedimento sospeso nei termini di legge;

che la regolamentazione delle spese del presente giudizio è rimessa al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza di sospensione, rimette la liquidazione delle spese del giudizio di regolamento al Tribunale di Pesaro, dinnanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entra i termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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