Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18839 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 30/08/2010), n.18839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10227/2008 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, C/O SOFIM S.P.A.

VIA BARBERINI 11, presso lo studio dell’avvocato D’ONOFRIO ANGELO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI LORENZO Errico, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MASSA DI SOMMA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo

studio dell’avvocato DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA Giancarlo, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 578/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 03/04/2007 R.G.N. 1149/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA GIANCARLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.C. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Salerno, pubblicata il 3 aprile 2007, che ha respinto il suo ricorso per revocazione della sentenza 67/2006, emessa dalla medesima Corte d’Appello.

La vicenda è la seguente.

Il G. era risultato vincitore di un concorso bandito dal Comune di Massa di Somma per un posto di manutentore riservato alle categorie protette.

La graduatoria fu impugnata da altro candidato, perchè l’invalidità del G. era del 37%, mentre il D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 7, richiedeva un’invalidità superiore al 45%. Si pronunciarono il TAR Campania ed il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso dell’altro lavoratore. Il Comune, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo, licenziò il G. il (OMISSIS). Il G. propose un ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Nola, chiedendo in via d’urgenza la reintegrazione nel posto di lavoro, previa declaratoria della illegittimità del licenziamento. Il Tribunale, al termine del giudizio di merito, rigettò il ricorso ritenendo che il recesso fosse legittimo, costituendo un atto obbligato a seguito del passaggio in giudicato della decisione del giudice amministrativo, e rigettò la domanda di risarcimento dei danni, escludendo la responsabilità del Comune sia sotto il profilo dell’art. 2043 c.c., sia sotto il profilo del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 36, comma 8.

Il G. propose appello. La Corte d’Appello di Napoli confermò la decisione di primo grado.

Il G. propose ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione si pronunziò con sentenza del 22 novembre 2003, n. 17794, ritenendo fondati i primi due motivi di ricorso, concernenti il danno derivante al partecipante ad un concorso pubblico dal protrarsi delle operazioni concorsuali.

Era infatti accaduto che erano state approvate nuove norme che avevano innalzato, con efficacia retroattiva, il livello di invalidità richiesto per la partecipazione al concorso riservato agli invalidi civili, e che la L. n. 509 del 1988, art. 7, aveva dettato una disciplina transitoria, specificando che i vecchi livelli di invalidità conservavano vigore per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 2, comma 1, della stessa Legge (D.M. 5 febbraio 1992, entrato in vigore il 13 marzo 1992), con la conseguenza che il G., la cui invalidità rientrava nel livello richiesto dalla normativa vigente al momento del bando e della richiesta di presentazione dei documenti, era stato ingiustamente danneggiato dal fatto che il Comune, protraendo i tempi del concorso, aveva fatto decorrere l’anno previsto dalla norma su indicata.

La Cassazione annullò la sentenza con rinvio alla Corte di Salerno.

Quest’ultima, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata la irragionevolezza della durata della procedura concorsuale, condannò il Comune appellato al pagamento in favore del G. della somma di 28.514,00 Euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale commisurato all’ultima retribuzione per un periodo equitativamente determinato in due anni, oltre accessori.

Contro tale decisione il G. propose ricorso per revocazione.

La Corte, con la sentenza ora impugnata, lo dichiarò inammissibile.

Il G. propone due motivi di ricorso. Il Comune di Massa di Somma si difende con controricorso.

Con il primo motivo il G. denunzia la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, “con riferimento alla ritenuta novità della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, domanda che sarebbe stata avanzata dal G. solo nel giudizio di rinvio, domanda che invece era contenuta nel ricorso in prime cure”.

Il quesito di diritto è il seguente: “se trattasi di errore revocatorio – mancato esame di un documento fondamentale – quando il documento nel suo tenore non è stato preso in considerazione direttamente, o indirettamente dalla sentenza, non potendo scriversi nella pronuncia di appello di domanda nuova, se l’atto introduttivo – da cui si parte per determinare il contenuto della domanda – non è stato esaminato direttamente nè indirettamente”.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dello stesso art. 395 c.p.c., n. 4, “con riferimento alla svista di aver ritenuto la mancanza della prova della entità del danno non patrimoniale subito dal G. a seguito dell’ingiusto licenziamento irrogato dal Comune di Massa di Somma, laddove la prova rappresentata dalla certificazione medica (del Servizio per l’impiego della provincia di Napoli) da cui risultava un aggravamento dell’invalidità dal 37% al 67%; prova comunque acquisibile in sede di CTU, la cui richiesta anche in tale caso per chiara svista risultava assolutamente ignorata in sentenza, il che configura anche il vizio di contraddittoria motivazione della pronuncia gravata, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

La norma che si assume violata, in entrambi i motivi, prevede l’impugnazione per revocazione “4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata su di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno che nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare”.

Tale situazione non ricorre con riferimento a quanto denunziato con il primo motivo, che censura la valutazione della Corte circa il carattere nuovo o meno di un capo della domanda. Non si controverte di un fatto, ma della valutazione fornita dal giudice del rinvio circa il carattere nuovo o meno di un capo della domanda. La questione peraltro costituì un punto controverso della decisione, sul quale la sentenza si è specificamente pronunciata. Si è pertanto fuori dal perimetro dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Analoga considerazione vale per il secondo motivo. In questo caso si denunzia quella che con termine atecnico viene qualificata una “svista”. La svista consisterebbe “nell’aver ritenuto la mancanza della prova della entità del danno non patrimoniale subito dal G. a seguito dell’ingiusto licenziamento irrogato dal Comune di Massa di Somma, laddove la prova rappresentata dalla certificazione medica (del Servizio per l’impiego della provincia di Napoli) da cui risultava un aggravamento dell’invalidità dal 37% al 67%; prova comunque acquisibile in sede di CTU, la cui richiesta anche in tale caso per chiara svista risultava assolutamente ignorata in sentenza, il che configura anche il vizio di contraddittoria motivazione della pronuncia gravata, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Quindi il giudice avrebbe errato per una duplice “svista”: non avrebbe considerato la prova dell’entità del danno non patrimoniale costituita dal documento attestante l’aggravamento della invalidità sino al 67% e non avrebbe considerato la richiesta di ctu.

E’ evidente che si tratta di due censure che rimangono del tutto estranee allo specifico mezzo di impugnazione previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4. Anche in questo caso non si è in presenza di una errata supposizione della esistenza o inesistenza di un fatto, che, viceversa, è incontrovertibilmente escluso o sussistente.

Le due censure formulate con il ricorso in esame contro la sentenza della Corte d’Appello di Salerno sono pertanto del tutto estranee al ricorso per revocazione. Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese devono essere poste a carico del ricorrente che ha proposto un ricorso inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 25,00 Euro, nonchè 2.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

 

 

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