Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18839 del 28/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29574-2011 proposto da:

M.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA CAMILLUCCIA 145, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA

PASTORE STOCCHI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREA FRANCESCO PANSINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, C.F. (OMISSIS), ora I.N.P.S. ISTITUTO

NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARINUZZI,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/08/2011 R.G.N. 267/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PANSINI ANDREA FRANCESCO;

udito l’Avvocato MESSINA PIERA per delega Avvocato MARINUZZI DARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 530/2011, ha accolto l’impugnazione proposta dall’INPDAP avverso la sentenza del Tribunale di Verona di accoglimento della domanda proposta da M.G., dirigente scolastica dimessasi dal servizio, riammessa su sua richiesta il 1.9.2002 e cessata definitivamente in data 1.9.2005, tesa ad ottenere la riliquidazione dall’INPDAP del trattamento di fine rapporto per il periodo 2002-2005 secondo la disciplina dei dipendenti pubblici assunti prima del 31.12.2000, sul presupposto che la riammissione in servizio corrispondesse a nuova assunzione come previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 516 e del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 132 con consequenziale applicazione della disciplina del calcolo del trattamento di fine rapporto relativa al nuovo rapporto instaurato a seguito della riammissione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.G. prospettando due motivi illustrati da memoria. Resiste l’INPS, nelle more succeduto all’INPDAP ai sensi del D.L. n. 201 del 2011, art. 21 conv. in L. n. 214 del 2011, con contro ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso M.G. lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 516, del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 132, dell’art. 97 Cost., del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 3 ed del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 1 e della L. n. 335 del 1995, art. 2 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, contrariamente alla tesi adottata dalla Corte territoriale, la riammissione in servizio costituisce una ipotesi peculiare e distinta tra i modi di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni per cui essa non avrebbe potuto essere assimilata alle mere assunzioni, avvenute a decorrere dal 31.12.2000, a cui era stata estesa la disciplina di calcolo del t.f.r. prevista dall’art. 2120 c.c. ad opera della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 5 e dei successivi D.M. 20 dicembre 1999 e D.M. 2 marzo 2001.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e o falsa applicazione del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3 derivante dalla circostanza, disattesa dalla Corte territoriale, che tale norma prevede che l’indennità di buonuscita venga riliquidata dopo la riassunzione in servizio con ciò rafforzando la tesi che si tratti di ricalcolare un diritto già acquisito dal dipendente.

3. I due motivi, legati da evidente connessione e dunque da trattare congiuntamente, sono infondati. La questione centrale è chiaramente quella relativa alla ricostruzione sistematica dell’istituto della riammissione in servizio del dipendente pubblico ed, in particolare, se la riammissione sortisca l’effetto di una nuova costituzione di rapporto d’impiego ovvero se si tratti di una mera ripresa del precedente rapporto lavorativo, mentre tutte le ulteriori considerazioni svolte dalla ricorrente costituiscono mere conseguenze adattabili alla premessa.

4. Questa Corte di cassazione, (Cass. 14 agosto 2008 n. 21660), ha avuto modo di chiarire che, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, il potere di disporre la riammissione in servizio previsto dal T.U. n. 3 del 1957, art. 132 si è trasformato in potere privato. Dunque, è stato precisato che l’istituto della riammissione in servizio del dipendente pubblico già dimissionario, ai sensi del D.P.R. 3 del 1957, art. 132 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526 presuppone la decisione discrezionale dell’amministrazione volta alla verifica del soddisfacimento dell’interesse pubblico con la copertura del posto vacante senza concorso, sicchè resta esclusa la configurabilità di un diritto soggettivo all’accettazione di quella che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, è da qualificare in termini di proposta contrattuale.

5. Inoltre, poichè il potere amministrativo è procedimentalizzato dalla specifica disciplina legislativa, recante l’obbligo della valutazione dell’interesse pubblico, dell’esame tempestivo e secondo correttezza e buona fede della domanda, nonchè della motivazione della decisione di riammissione (ancorchè negativa), il richiedente, non può chiedere la stipulazione del contratto, ma solo il risarcimento del danno da inadempimento di tali obblighi strumentali (principio affermato con riferimento al settore scolastico e a domanda di riammissione in servizio e risarcimento del danno proposta da direttrice didattica cessata dal servizio per dimissioni).

6. E’ proprio la necessaria valutazione dell’interesse pubblico che preclude, dunque, la possibilità di ravvisare la continuità tra il nuovo impiego e quello precedente alla riammissione in servizio ed anzi la riammissione determina necessariamente la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (vd. in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa: Cons. St., sez. 4, 5 agosto 2005 n. 4200, in materia di effetti derivanti dal blocco delle assunzioni; Cons. St., sez. 5, 16 aprile 1998 n. 458).

7. A fronte di tale ricostruzione dell’istituto è evidente che la individuazione della disciplina applicabile per il calcolo del trattamento di fine rapporto non potrà che conformarsi al presupposto della novità del rapporto lavorativo successivo alla riammissione.

8. Nè, come già osservato dalla Corte di merito, assume valore ostativo rispetto a tale ricostruzione il contenuto del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 4 secondo cui al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all’indennità’ di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell’indennità per il complessivo servizio prestato, purchè il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull’ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell’indennità già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo, computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima attribuzione e quella definitiva.

9. Occorre, infatti, considerare che la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 5 norma successiva rispetto al citato art. 4, ha introdotto una nuova disciplina prevedendo che per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1 i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall’art. 2120 c.c. in materia di trattamento di fine rapporto.

10. L’introduzione di tale ultima disposizione ha comportato una profonda innovazione in materia di prestazioni di fine rapporto del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni giacchè il trattamento di cui all’art. 2120 c.c. ha caratteristiche strutturali del tutto diverse da quelle dell’indennità di buonuscita.

11. Questa Corte di legittimità ha, infatti, precisato – attesa l’inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l’indennità di buonuscita- che, mentre in merito al trattamento di fine servizio per i pubblici dipendenti già assunti alla data del 31 dicembre 1995 è demandata alla contrattazione collettiva soltanto la definizione delle modalità applicative della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 7), per quelli assunti successivamente è stata prevista ed attuata una “nuova regolamentazione contrattuale della materia”, destinata a superare la previgente disciplina D.Lgs. n. 29 del 1993, ex art. 72, comma 3, ora trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 2.

12. Con tale regolamentazione si è realizzato un intervento complessivo di modifica del quadro normativo e non meri interventi specifici su taluni punti, quale l’inclusione di voci retributive nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (vd. Cass. n. 709/2012; 24673/2016).

13. Da tale strutturale difformità di disciplina tra i due trattamenti deriva la giuridica impossibilità di effettuare il ricalcolo previsto dal D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 4in quanto il presupposto applicativo implicito della norma è rappresentato dalla assoluta omogeneità delle due frazioni di prestazione sulle quali operare il ricalcolo; deriva da tale considerazione che tale norma non è applicabile alla concreta fattispecie in esame, caratterizzata dal fatto che la riammissione in servizio si è verificata all’interno del periodo di vigenza della nuova normativa.

14. Correttamente, dunque, l’Istituto ha calcolato il trattamento di fine rapporto considerando il maturato dalla riammissione alla definitiva cessazione secondo le nuove regole, a prescindere dal ricalcolo dell’importo della buonuscita già corrisposto al momento delle dimissioni rassegnate.

15. Il ricorso va, quindi rigettato. Le spese del giudizio vanno compensate attesa la novità della questione oggetto di giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA