Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18839 del 16/07/2018


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Civile Decr. Sez. 2 Num. 18839 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

sul ricorso proposto da:
DE LUCIS ANTONIO ANGELO GIUSEPPE, elettivamente
domiciliato in Roma, viale Regina Margherita 140, presso lo studio
dell’avvocato Anna Maria Ferretti, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente —
contro
SIBAUD ROBERTA, elettivamente domiciliata in Roma, via F.P.
De’ Calboli 5, presso lo studio dell’avvocato Eva UTZERI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Francesco Utzeri;
– controricorrente —
per la cassazione della sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA,
n. 7819 del 2014, pubblicata in data 29 dicembre 2014.
Il Presidente titolare
Letta la rinuncia al ricorso proposto da De Lucis Antonio Angelo
Giuseppe;
ritenuto che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli
articoli 390 e 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi
dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs
n. 40 del 2006;
considerato che le spese del giudizio possono essere compensate
in ragione della dedotta intervenuta definizione amichevole della
lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del
giudizio;
45/2018

Data pubblicazione: 16/07/2018

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai
difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci
giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata
l’udienza.

Così deciso in Roma il 15 maggio 2018

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