Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18839 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 11/09/2020), n.18839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25-2013 proposto da:

GROS RIVIERA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo

studio dell’avvocato GARDIN MARCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO PARRELLA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato. in ROMA, VIA DEI PONTEFICI 3, presso lo

studio dell’avvocato DEL SASSO CAPECE MINUTOLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FULVIO CEGLIO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 205/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 14/06/2012;.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta agli

atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di notificazione di cartella di pagamento non opposta, Equitalia Polis spa inviava alla società Gros Riviera srl una intimazione di pagamento per la somma di Euro 296.988, dovuta a titolo di Irpeg a seguito di condono ex L. n. 289 del 2002.

Contro l’intimazione di pagamento la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, eccependo l’omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento e l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dalla facoltà di notificazione per decorrenza dei termini previsti dal D.P.R. n. 602 del 1975, art. 25; nel giudizio si costituivano l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Polis; il ricorso veniva rigettato con sentenza n. 302 del 2011.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo dichiarava inammissibile con sentenza n. 205 del 14.6.2012. Il giudice di secondo grado osservava che l’atto di appello risultava spedito a mezzo posta all’agente della riscossione, ma non era stato prodotto l’avviso di ricevimento, sicchè, in mancanza di costituzione dell’agente della riscossione, non vi era prova del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello; considerava irrilevante l’avvenuta costituzione della Agenzia delle Entrate in quanto la controversia verteva unicamente su vizi propri della intimazione di pagamento, atto di pertinenza dell’agente della riscossione.

Contro la sentenza di appello Gros Riviera srl propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Equitalia Sud spa resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.I1 primo motivo denuncia: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7, 20 e 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, poichè la C.T.R. ha proceduto alla declaratoria di inammissibilità dell’appello senza chiedere all’appellante l’esibizione ed il deposito dell’avviso di ricevimento.

2.11 secondo motivo denuncia: “Violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) -Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo”, nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei seguenti termini. Non è controverso che nel giudizio davanti alla C.T.P. si sono costituiti sia l’Agenzia delle Entrate che Equitalia Polis spa. Ne deriva la sussistenza del litisconsorzio processuale necessario previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, per cui non solo l’Agenzia delle Entrate, quale parte costituitasi nel giudizio di primo grado, era legittimata a partecipare al giudizio di secondo grado, ma la sua chiamata in giudizio da parte della società appellante era obbligatoria a norma del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

Poichè l’Agenzia delle Entrate è stata doverosamente chiamata in giudizio e si è regolarmente costituita, deve essere applicato il principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. (Sez. 5, Sentenza n. 10934 del 27/05/2015; conforme Sez. 5 n. 27616 del 2018).

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo giudizio, previa integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa di Equitalia Polis, confluita in Equitalia spa cui è succeduta Agenzia delle Entrate-Riscossione. Alla medesima Commissione tributaria regionale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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