Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18838 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 30/08/2010), n.18838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24313/2006 proposto da:

FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI FIOM – CGIL PROVINCIALE

DI PORDENONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio

dell’avvocato COSSU Bruno, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TROISI MIRCO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato ZUCCHINALI

Paolo (c/o STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS), che la rappresenta e

difende

unitamente agli avvocati FAVALLI GIACINTO, BIANCHIN ROMEO, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2 006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 27/05/2006 R.G.N. 366/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato COSSU BRUNO;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel corso del 2003 FIM-CISL, UILM-UIL e FIOM-CGIL hanno usufruito di un’ora ciascuna di assemblea retribuita durante l’orario di lavoro all’interno della Elettrolux Home Products spa. La FIOM-CGIL ha chiesto di indire un’altra assemblea.

L’azienda non lo ha consentito, assumendo che erano esaurite le tre ore di assemblea durante l’orario di lavoro spettanti alle organizzazioni sindacali.

La FIOM-CGIL provinciale di Pordenone ha proposto ricorso ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, assumendo che tale comportamento costituiva condotta antisindacale. Il Tribunale di Pordenone ha respinto il ricorso ed ha poi rigettato l’opposizione.

Il sindacato provinciale ha proposto appello, che la Corte d’Appello di Trieste ha respinto, con sentenza pubblicata il 10 maggio 2006.

Contro tale decisione il sindacato propone ricorso per cassazione chiedendo alla Corte, in via principale, di “accertare la natura antisindacale del comportamento aziendale” e di “ordinare alla società di consentire alla FIOM-CGIL di Pordenone di indire assemblee retribuite sino all’esaurimento del monte ore di spettanza (3 ore annue)”. In via subordinata, di cassare la sentenza con rinvio.

La Elettrolux Home Products Italy spa si difende con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza.

Il ricorso della FIOM è basato su di un unico motivo, con il quale si denunzia la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 20 e dell’art. 4 dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (poichè la sentenza è stata pubblicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è possibile il ricorso per violazione diretta di “contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

L’art. 20 dello Statuto dei lavoratori distingue tra assemblee fuori dall’orario di lavoro, per le quali non vengono posti limiti temporali, ed assemblee durante l’orario, con conservazione della retribuzione, per le quali viene posto il limite di dieci ore annue.

Il potere di indire le assemblee viene conferito dalla legge alle RSA costituite nell’unità produttiva, che possono esercitarlo tanto congiuntamente che disgiuntamente. Migliori condizioni, o comunque ulteriori modalità, possono essere previste dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.

Esercitando il potere conferito alla contrattazione collettiva, l’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, dopo aver disciplinato i meccanismi con i quali le RSU (rappresentanze sindacali unitarie) subentrano alle RSA, riconosce alle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva il “diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore L. n. 300 del 1970, ex art. 20”.

L’accordo interconfederale, pertanto, conferisce alle “organizzazioni aderenti alle associazioni stipulanti il c.c.n.l. applicato nell’unità produttiva”, un diritto di indire le assemblee, che lo Statuto dei lavoratori riconosceva solo alle rappresentanze sindacali aziendali e fissa il limite orario di tale potere indicandolo in tre delle dieci ore retribuite.

Il sindacato ricorrente dichiara espressamente di non condividere la tesi per la quale “il limite delle dieci ore deve essere riferito esclusivamente al diritto di ciascun lavoratore di partecipare ad assemblee retribuite, sicchè le assemblee durante l’orario di lavoro potrebbero essere convocate da ciascun soggetto collettivo (RSA, RSU, associazioni firmatarie) senza limiti predeterminati e in numero non predeterminabile, fino a che nell’unità produttiva vi siano lavoratori che nell’anno non hanno ancora consumato il monte ore individuale delle dieci ore retribuite durante l’orario di lavoro” (così, la memoria, a pag. 5, esplicitando una posizione desumibile dalla formulazione del ricorso e del quesito di diritto).

Tale posizione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (capostipite: Cass. 16936/2009) e con la dottrina, che ha dimostrato come sia “più consono alla natura dell’istituto dell’assemblea che il computo delle dieci ore venga operato non avendo come punto di riferimento i singoli lavoratori, bensì un elemento che rappresenti la dimensione collettiva”.

Quindi, nonostante alcune ambiguità del testo dell’art. 20, frutto di un tormentato “iter” parlamentare, il limite massimo delle dieci ore annuali di assemblea (durante l’orario di lavoro e con percezione della retribuzione) vale non solo per i lavoratori, ma anche per le rappresentanze sindacali aziendali, alle quali la norma dello Statuto riconosce il diritto di indire le assemblee.

Il sindacato ricorrente, pur condividendo espressamente questa ricostruzione, tuttavia ritiene il combinato disposto dell’art. 20 St. lav. e dell’art. 4 dell’accordo interconfederale debba essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee riconosciuto alle organizzazioni sindacali per tre delle dieci ore di assemblea annuale spetti non all’insieme delle organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni stipulanti il contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva, bensì a ciascuna di tali organizzazioni.

La conseguenza di tale impostazione è che il numero di ore spettanti alle organizzazioni sarà un multiplo di tre a seconda del numero delle associazioni che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale, o meglio, delle organizzazioni aderenti alle associazioni sottoscrittici (nove se le organizzazioni sono tre, dodici se sono quattro, quindici se sono cinque, e così via).

La tesi non può essere condivisa.

L’accordo riconosce, testualmente, il “diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite” alle “organizzazioni aderenti alle associazioni stipulanti il c.c.n.l.

applicato nell’unità produttiva”.

Il riferimento è indistintamente alle organizzazioni; non viene compiuta nessuna specificazione. Questa omissione ha un significato sul piano ermeneutico. Se le parti avessero voluto concordare una soluzione diversa, che avesse preveduto il riconoscimento di tre ore di assemblea per ogni associazione stipulante, lo avrebbero sicuramente precisato, utilizzando un’espressione adeguata ad affermare il concetto, del tipo: tre ore “per ciascuna” associazione.

Un elemento così incisivo nell’equilibrio contrattuale non poteva non essere specificato.

In conclusione, il sistema normativo, risultante dall’integrazione delle disposizioni legali e dell’autonomia collettiva in materia di assemblea durante l’orario di lavoro, è così articolato: il limite massimo di dieci ore annuali di assemblea in orario di lavoro e con percezione della normale retribuzione vale anche per i soggetti sindacali ai quali è riconosciuto il diritto di indire le assemblee;

raccordo interconfederale sulle RSU, esercitando una facoltà conferita dalla legge all’autonomia collettiva, ha attribuito alle associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali applicati nell’unità produttiva il diritto di indire una parte delle assemblee che lo Statuto dei lavoratori riservava alle rappresentanze sindacali aziendali; tale attribuzione riguarda tre delle dieci ore spettanti alle RSA; il diritto riconosciuto con l’accordo spetta alle organizzazioni firmatarie, che possono esercitarlo disgiuntamente o congiuntamente (“singolarmente o congiuntamente”, prevede l’accordo), ma all’interno di un monte ore complessivo; le altre sette ore sono di competenza delle rappresentanze sindacali aziendali; in caso di più richieste, implicanti il superamento del monte ore, ci si atterrà all’ordine di precedenza (“secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate al datore di lavoro”, specifica la L. n. 300 del 1970, art. 20, comma 2).

Nel caso in esame il diritto spettante alle organizzazioni stipulanti era stato già esercitato dalla stessa FIOM-CGIL, oltre che dalla FIM- CISL e dalla UILM-UIL. La controversia riguarda una quarta ora di assemblea richiesta dalla FIOM-CGIL. La sentenza impugnata ha deciso attenendosi ai principi su enunciati. Il ricorso pertanto non è fondato.

Poichè lo stesso è antecedente alle prime decisioni di questa Corte sul tema, è congruo compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

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