Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18838 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 26/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12973/2012 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODRIGUEZ

PEREIRA, 142, presso lo studio dell’avvocato ELIO RIPOLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO CERIOTTI;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato ELENA FERRARI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE VIRGILIO FRANCESCO

GUARDAMAGNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 681/2012 della Corte d’Appello di MILANO,

depositata il 24/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato RIPOLI Elio, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FERRARI Elena con delega depositata in udienza

dell’avvocato DAVIDE VIRGILIO FRANCESCO GUARDAMAGNA, difensore della

resistente che deposita copia sent. del Tribunale di Milano n.

983/13 2^ Sezione Civile; si riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 14 febbraio 2005 la sig.ra C.S. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano, sez. distaccata di Rho, la società (OMISSIS) s.r.l. e, premesso di aver concluso, con scrittura privata del (OMISSIS), un contratto di compravendita con la convenuta, avente ad oggetto un immobile industriale sito in (OMISSIS), e di avere corrisposto alla venditrice la somma di Lire 140.000.000, chiedeva che le venisse intestato l’immobile in oggetto o, in subordine, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto, con restituzione di quanto pagato.

La convenuta eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto azionato.

Con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, l’attrice, considerato che l’immobile era stato frattanto venduto a terzi, rinunciava alla domanda principale ed insisteva per l’accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale e di restituzione dell’importo versato.

Con sentenza non definitiva n. 149/08 del 31 marzo 2008, il tribunale respingeva l’eccezione di prescrizione, ritenendo che – poichè le parti non avevano fissato alcun termine per il versamento del saldo del prezzo e, conseguentemente, per la stipulazione dell’atto pubblico necessario per l’intestazione dell’immobile all’acquirente – la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto fosse iniziata solo dal momento in cui la sig.ra C. aveva formalmente richiesto alla controparte l’adempimento del contratto, nel (OMISSIS).

Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 14 gennaio 2009, la (OMISSIS) s.r.l..

Nelle more del giudizio di appello il tribunale, con sentenza pronunciata all’udienza del 2/7/09 nelle forme di cui all’art. 281 sexies c.p.c., definiva la causa davanti a sè, accogliendo la domanda risolutoria della C. e condannando la (OMISSIS) a restituire all’attrice gli acconti da costei versati, oltre interessi e spese.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 681/2012 del 24.2.2012, ha accolto il gravame della (OMISSIS) e, per l’effetto, ha dichiarato prescritto il diritto della C. di far valere la risoluzione della scrittura privata del (OMISSIS).

La corte distrettuale ha fondato la propria decisione, per quanto nella presente sede ancora rileva, sulle seguenti considerazioni:

a) anche ritenendo non applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 1183 c.c., il momento entro il quale si sarebbe dovuto adempiere all’obbligo di stipula dell’atto pubblico (e, quindi, oltre il quale la protrazione della mancata stipula dell’atto pubblico avrebbe integrato gli estremi del grave inadempimento costitutivo del diritto alla risoluzione contrattuale) non avrebbe potuto collocarsi ad una distanza cronologica dalla conclusione del contratto eccedente il limite della normale tollerabilità;

b) la (OMISSIS) avrebbe dovuto adempiere, indipendentemente dalle sollecitazioni di controparte, nell’arco di non oltre due anni dall’epoca ((OMISSIS)) di conclusione del contratto; con la conseguenza che nel mese di (OMISSIS) (allorquando, cioè, la sig.ra C. fece valere per la prima volta il diritto all’intestazione dell’immobile) il diritto di risolvere il contratto si era ormai prescritto;

c) non poteva trovare applicazione l’interruzione ex art. 2944 c.c., sulla base di pretese trattative intervenute tra le parti, i cui termini erano del tutto generici.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Santina C., sulla base di tre motivi. La Impresa (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15.6.16, per la quale la sola ricorrente ha depositato una memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. In udienza è stata depositata la sentenza del tribunale di Milano n. 983/13 del 24/29 ottobre 2013, che ha dichiarato il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (improduttivo di effetti interruttivi del giudizio di cassazione, cfr. Cass. 21153/10).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 1183 e 2935 c.c., lamentando l’apoditticità dell’affermazione della corte d’appello che individua in due anni il periodo di ragionevole tolleranza oltre il quale la protrazione della mancata stipula del contratto dovrebbe ritenersi integrativo del grave inadempimento idoneo a legittimare l’esercizio dell’azione di risoluzione contrattuale.

Il motivo è fondato.

Premesso che l’accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (cfr. Cass. n. 17157/02), il Collegio osserva che la statuizione della sentenza gravata alla cui stregua la (OMISSIS) s.r.l. “avrebbe dovuto adempiere, indipendentemente dalle sollecitazioni di controparte, nell’arco di almeno due anni” (ultima pagina, primo cpv, della sentenza) risulta del tutto apodittica, giacchè la corte territoriale non ha in alcun modo spiegato le ragioni che l’hanno indotta a individuare in due anni dalla formazione della scrittura privata di compravendita il tempo oltre il cui decorso la mancata stipula dell’atto pubblico di trasferimento diventerebbe qualificabile come grave inadempimento, nè con riferimento a criteri generali di normale tollerabilità, nè, come pure avrebbe dovuto, in relazione alla concreta evoluzione della vicenda negoziale che ha coinvolto le parti. Il primo mezzo di gravame va quindi accolto.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la statuizione con cui la corte territoriale ha escluso che la prescrizione sia stata interrotta, ex art. 2944 c.c., dalle trattative intervenute tra le parti, in ragione dell’asserita genericità di tali trattative. La ricorrente deduce il vizio di motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 2944 c.c. e artt. 336 e 356 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5).

Con il motivo si svolgono due distinte doglianze.

Con la prima, si lamenta che la corte territoriale abbia ricostruito i fatti di causa senza tenere conto degli accertamenti operati dalla sentenza definitiva del tribunale e, in particolare, dell’affermazione di tale sentenza secondo cui le ammissioni effettuate dal legale rappresentante della società (OMISSIS) in sede di interrogatorio formale (in ordine al fatto che egli aveva discusso con la C. della questione del capannone oggetto del contratto per cui è causa, ipotizzando di trasferirle un diverso capannone) avrebbero costituito “circostanze certamente rilevanti ai fini dell’interruzione di eventuali termine di prescrizione”. Secondo la ricorrente detta affermazione costituirebbe un capo della sentenza definitiva non travolto dalla riforma della sentenza parziale, in quanto non dipendente dalla stessa ai sensi dell’art. 336 c.p.c..

Al riguardo il Collegio rileva che:

a) Il richiamo della ricorrente all’art. 336 c.p.c., non è pertinente, giacchè qui non si discute della portata degli effetti caducatori della sentenza di appello ma del vizio motivazionale in cui tale sentenza sarebbe incorsa trascurando le motivazioni svolte nella sentenza definitiva del tribunale pronunciata nelle more del giudizio di appello.

b) Sulla questione della prescrizione del diritto della C. alla risoluzione del contratto del (OMISSIS) per inadempimento della venditrice il tribunale si era spogliato della potestas judicandi, emettendo la sentenza parziale poi riformata dalla sentenza qui gravata. Le considerazioni svolte al riguardo nella sentenza definitiva erano dunque ultronee e non potevano in alcun modo condizionare la corte di appello nell’esercizio della sua potestà di giudicare sull’impugnativa della sentenza non definitiva.

La prima censura va dunque disattesa.

Con la seconda censura del secondo motivo di ricorso si lamenta che la corte territoriale abbia omesso di considerare le risultanze dell’interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della società (OMISSIS) nella prosecuzione del giudizio di primo grado successivo all’emissione della sentenza parziale appellata.

Anche tale censura va disattesa.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, sebbene la presunzione di rinunzia prevista dall’art. 346 c.p.c., riguardi le domande e le eccezioni, e non si estenda anche alle istanze istruttorie, tuttavia queste ultime, ove disattese dal giudice di primo grado, non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall’art. 359 c.p.c. (Così sent. n. 14135/00; in senso conforme, sent. n. 5812/16).

Alla strega di tali principi, a cui il Collegio intende dare continuità, la censura in esame risulta infondata, perchè la sig.ra C. non poteva provare, mediante la produzione dei verbali delle udienze del giudizio di primo grado successive alla pronuncia della sentenza appellata, circostanze dalla possibilità della cui prova la stessa era decaduta, non avendo reiterato la proposizione delle pertinenti istanze istruttorie nella comparsa di costituzione appello. Ciò, peraltro, senza considerare la inammissibilità della stessa censura, sotto il profilo della carenza di autosufficienza, discendente dal rilievo che nel ricorso per cassazione nemmeno si indica con quale atto del giudizio di secondo grado la sig.ra C. avrebbe prodotto i verbali delle udienze istruttorie del processo di primo grado successive alla pronuncia della sentenza appellata, chiedendone l’ammissione in deroga al divieto di nova in appello di cui all’art. 345 c.p.c..

Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, la sig.ra C. denuncia l’error in procedendo, in relazione all’art. 115 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 7, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non considerando che il primo giudice aveva pregiudicato il suo diritto di difesa rigettando le sue istanze di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e di prova per O testi e, quindi, negandole la possibilità di fornire la prova del riconoscimento del suo diritto ad opera della controparte, ai sensi dell’art. 2944 c.c., prima della decisione sulla eccezione preliminare di prescrizione.

Il motivo non può trovare accoglimento, perchè con il medesimo la ricorrente lamenta, in sostanza, che la corte di appello abbia omesso di rimediare alla mancata ammissione delle istanze istruttorie da lei proposte in primo grado, senza, tuttavia, dedurre di aver riproposto tali istanze in sede di costituzione nel giudizio di appello sulla sentenza non definitiva.

In definitiva il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo, disattesi gli altri, e la sentenza gravata va cassata, con rinvio, sul capo relativo alla maturazione della prescrizione del diritto della sig.ra C. alla risoluzione del contratto.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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