Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18838 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 11/09/2020), n.18838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26866-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATA in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domicilia o in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VALENTINO SPA persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZA D’ARACOELI 1, presso lo stuolo

dell’avvocato MARCO CERRATO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocatura GUGLIELMO MAISTO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza o. 82/2012 della COMM.TRIB.REG. di Milano

depositata il 25/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. lo persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato CERRATO che ha chiesto il

rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate eseguiva una verifica fiscale presso la sede della società Valentino spa, redigendo processo verbale di constatazione del 27.10.2008 con il quale rilevava quanto segue: nel 2002 la Marzotto spa acquistava dal gruppo HDP il gruppo Valentino; nell’ambito della ristrutturazione del gruppo acquisito, la società Marzotto spa costituiva la società Emmeffe srl alla quale veniva ceduto l’intero marchio Valentino, che la precedente proprietaria HDP aveva frazionato attribuendone la proprietà alla società italiana Valentino spa per la parte riguardante l’Italia e il Nord America, e alla società lussemburghese Valentino Lux SA per la restante parte del mondo; la società Emmeffe versava per l’acquisto del marchio, avvenuto in data 29 luglio 2003, il corrispettivo di Euro 245 milioni. I verificatori ritenevano che il prezzo versato dalla società Emmeffe fosse sovrastimato, e ricalcolavano il valore effettivo e “normale” del marchio, ai sensi dell’art. 110 TUIR, in 62 milioni di Euro. L’Agenzia delle Entrate, avendo rilevato la presenza di un errore materiale nel p.v.c. che aveva fissato il valore del marchio in 62 milioni di Euro, lo correggeva rivalutandolo in 93 milioni di Euro circa (precisamente Euro 92.972.174); quindi, in data 4 settembre 2009, notificava alla Valentino spa, incorporante la Emmeffe srl, l’avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2004, con il quale recuperava a tassazione una parte dei costi ammortizzati del marchio Valentino spa, riducendone l’ammortamento deducibile nei limiti del minor valore del marchio come rideterminato dall’Ufficio; dal recupero dell’imponibile derivava l’accertamento di una maggiore imposta Ires di Euro 1.762.712, una maggiore imposta Irap di Euro 323.145, oltre interessi e sanzioni.

Contro l’avviso di accertamento la società Valentino spa proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva con sentenza n. 324 del 2010, annullando l’atto impositivo impugnato.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo rigettava con sentenza n. 82 del 25.7.2012. Il giudice di appello osservava che la congruità del valore del marchio risultava dal fatto che esso, nell’anno 2002, era stato negoziato tra parti indipendenti ed in potenziale conflitto di interessi per il corrispettivo di 220 milioni e tale valore era stato suffragato sia da perizie esterne che da perizie di parte prodotte dalla contribuente.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con unico motivo, denunciando: “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”., prospettando la sussistenza del denunciato vizio di motivazione sotto quattro profili.

La società Valentino spa resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso. Deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il motivo unico di ricorso, articolato sotto distinti profili ed infarcito di valutazioni di merito, risulta in parte inammissibile e in parte infondato nei termini di seguito indicati.

1.L’Ufficio denuncia che il giudice di appello ha erroneamente affermato che l’atto di cessione del marchio è stato posti in essere tra soggetti terzi titolari di interessi confliggenti con conseguente esclusione di una comune finalità elusiva, mentre si tratta di operazione di cessione del marchio avvenuta tra “consociate” (da Marzotto spa a Emmeffe srl).

La censura è infondata. La denuncia del preteso vizio di motivazione procede da un travisamento della ratio decidendi seguita dal giudice di appello, il quale, allorchè ha affermato che la cessione del marchio Valentino tra soggetti indipendenti era avvenuta per valori non dissimili da quello determinato nella cessione “infragruppo”, ha inteso riferirsi alle diverse operazioni evidenziate nella sentenza di primo grado, richiamata dalla C.T.R., ossia alla precedente cessione del gruppo Valentino da HDP a Marzotto spa (parti certamente indipendenti e concorrenti), avvenuta nel 2002, in cui il valore attribuito al marchio Valentino era stato di 220 milioni di Euro, nonchè alla successiva operazione tra parti indipendenti avvenuta nel 2008, in cui, nell’ambito della acquisizione del totalità delle azioni del gruppo Valentino moda spa da parte del Fondo di investimento Permira, al marchio Valentino era stato attribuito un valore superiore a quello stabilito nella cessione da Marzotto a Emmeffe (motivazione sentenza C.T.P. trascritta pagg. 4 e 5 del ricorso per cassazione).

2. Il secondo profilo della denuncia di vizio della motivazione è formulato con una tecnica di redazione che ne rende manifesta la natura di censura di merito inammissibile in sede di legittimità. La ricorrente, dopo avere estrapolato e trascritto alcuni brani della complessiva motivazione con cui il giudice di appello ha ritenuto la congruità del valore del marchio “Valentino” stabilito nella negoziazione intervenuta tra Marzotto spa e la società Emmeffe, fa seguire, in guisa di censura della motivazione, la copiatura integrale dell’articolato motivo di appello, composto di 11 pagine comprensive di plurimi prospetti e grafici. In tal modo anzichè censurare la decisione impugnata con motivi “specifici” di legittimità, la ricorrente rimette sic et simpliciter a questa Corte il riesame integrale del motivo di appello di merito, richiedendo inammissibilmente al giudice di legittimità di procedere egli, in luogo del ricorrente, al raffronto tra motivazione della sentenza impugnata e motivo di gravame al fine della eventuale individuazione di specifiche aporie della motivazione idonee ad integrare il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (in senso analogo Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016).

3.La ricorrente denuncia il vizio di motivazione nella parte in cui il giudice di appello ha affermato la congruità del valore di acquisto del marchio Valentino, stabilito in 245 milioni, sul rilievo che nel 2002 lo stesso marchio era stato negoziato (tra HDP e acquirente Marzotto spa) per il corrispettivo di Euro 220 milioni, senza considerare che l’acquisto dell’intero gruppo Valentino era avvenuto per una somma equivalente al valore del marchio stesso.

La censura è infondata. Non vi è contraddizione logica nell’assunto secondo cui il valore del marchio Valentino sostanzialmente incorporava l’intero valore attribuito all’omonimo gruppo, trattandosi di una valutazione di merito svolta dal giudice di appello sulla base dei dati contabili a sua disposizione (in particolare relazione relativa a bilancio consolidato, trascritta a pag.16 controricorso). E’ invece corrispondente ai canoni della logica e della ragionevolezza ritenere che il valore attribuito al marchio nella transazione “infragruppo” del 2003 (Euro 245 milioni) sia avvalorata dal fatto che nella transazione tra parti indipendente avvenuta nel 2002 al Marchio Valentino fosse stato attribuito un valore di 220 milioni di Euro.

4. La ricorrente denuncia il vizio di motivazione nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha dato rilievo alle perizie prodotte dalla ricorrente (perizia prof. C. e perizia società Ernest & Young) senza considerare che sono perizie non indipendenti perchè commissionate dalla parte interessata.

La censura è infondata. Le perizie stragiudiziali prodotte dalla contribuente costituiscono prove atipiche liberamente valutabili dal giudice tributario (Sez. 5, Sentenza n. 2193 del 06/02/2015; Sez. 5, Sentenza n. 5776 del 08/05/2000). Neppure è corretto affermare che esse sono prive di valore probatorio perchè provengono dalla parte: se così fosse, bisognerebbe considerare prive di valenza probatoria tutte le valutazioni di natura sostanzialmente peritale introdotte dall’ente impositore avvalendosi dei propri Uffici tecnici. Il giudice di appello ha indicato le ragioni per cui ha attribuito rilevanza probatoria alla duplice perizia svolta da soggetti certamente qualificati, includendo il dato desumibile dalle perizie stragiudiziali entro una più ampia cornice probatoria comprensiva del valore attribuito al marchio Valentino nelle transazioni intervenute tra parti indipendenti, per importi non dissimile da quello stabilito per la cessione infragruppo e ben lontani dal valore di Euro 93 milioni fissato dall’Ufficio.

Alla soccombenza segue la condanna al rimborso delle spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese in favore di parte resistente, liquidate in Euro 15.000 oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, accessori di legge ed Euro 200 per esborso.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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