Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18837 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 30/08/2010), n.18837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23893/2006 proposto da:

F.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PALMIERI Feliciano, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELLABATE (SALERNO);

– intimato –

sul ricorso 26960/2006 proposto da:

COMUNE DI CASTELLABATE, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo

studio dell’avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PALMIERI FELICIANO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1523/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/09/2005, r.g.n. 1728/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato PALMIERI FELICIANO;

udito l’Avvocato LORIZIO MARIA ATHENA per delega GIUSEPPE SPAGNUOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento principale per

quanto di ragione, rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

F.B. impugna la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, riformando in parte la decisione dei primo giudice, ha dichiarato illegittima la revoca del F. dall’incarico di segretario comunale del Comune di Castellabate, conseguente alla decisione di provvedere al servizio di segreteria in forma associata con il Comune di Ogliastro Cilento, ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio con il comune associato e con il nuovo segretario comunale, ha rigettato la domanda del F. di essere reintegrato nel posto di lavoro, ha determinato il risarcimento del danno nella somma corrispondente alle mensilità che il F. avrebbe percepito fino alla cessazione del mandato del Sindaco, oltre agli interessi legali, detratti gli importi mensilmente percepiti per lo stesso titolo, ha escluso il diritto del F. al risarcimento del danno da demansionamento, ha condannato il Comune a pagare metà delle spese del primo grado, compensando il residuo, ed ha compensato interamente le spese dell’appello.

Il Comune di Castellabate resiste con controricorso contenente ricorso incidentale.

Il F. resiste al ricorso incidentale con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti (art. 335. c.p.c.).

Il ricorso incidentale censura la sentenza impugnata per aver ritenuto passivamente legittimato il Comune di Castellabate invece dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e per aver escluso la necessità di integrazione del contraddittorio nel confronti del comune di Ogliastro Cilento e del nuovo segretario comunale che aveva assunto le funzioni del F..

Il ricorso incidentale va esaminato per primo perchè propone questioni logicamente prioritarie.

Il ricorso incidentale è infondato.

Con la decisione di revocare l’incarico al F., per gestire il servizio di segreteria in forma associata il Comune di Castellabte ha inciso non sul rapporto di impiego intercorrente tra il segretario comunale e l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ma sul rapporto organico, intercorrente tra il segretario e l’ente locale (v. per tale duplice rapporto. Cass. Sez. un. 14288/2007; Cass. 2982/2007). Quindi l’Agenzia, il Comune di Ogliastro e il nuovo segretario comunale, estranei a tale rapporto, non sono parti necessarie del giudizio sulla cessazione dell’incarico.

Il ricorso principale, contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, non è improcedibile nè inammissibile.

Quanto alla improcedibilità, che deriverebbe dalla mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio che il ricorrente deve provare di aver effettuato alla Cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, deve ricordarsi che si tratta di onere imposto per consentire alla Corte di esaminare il fascicolo nella misura in cui sia necessario per la decisione del ricorso, finalità in considerazione della quale si impone una interpretazione restrittiva della norma. Quindi il ricorso non può esser dichiarato improcedibile quando il fascicolo sia comunque pervenuto o quando, come ne caso di specie, il suo esame non sia indispensabile ai fini della decisione (Cass. 10665/2006; 15996/2003;3 852/2002).

Quanto all’inammissibilità che deriverebbe dalla violazione del l’art. 366 bis c.p.c., deve osservarsi che tale disposizione non si applica perchè la sentenza è stata emessa il 22 settembre 2005.

Il ricorso principale contiene sei motivi (ancorchè, per errore di numerazione, il testo del ricorso ne indichi sette).

Il primo motivo censura, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di varie norme di diritto, la statuizione della sentenza impugnata secondo la quale il F. non aveva diritto alla reintegra nel posto ricoperto ma solo al risarcimento del danno.

Il motivo non può essere accolto.

La sentenza impugnata ha escluso ritenuto che nella specie non si fosse in presenza di un licenziamento “contra legem” ma di una anticipata risoluzione del rapporto produttiva di mere conseguenze risarcitorie, sicchè non poteva farsi luogo a reintegra del F.. Tale ricostruzione non è adeguatamente censurata nel motivo in esame, che critica la sentenza per aver ritenuto non reintegrabile il segretario in relazione alla mera possibilità del nuovo Sindaco di revocarlo. Quindi la censura, non dirigendosi contro l’effettiva statuizione della sentenza, non è sorretta dal necessario interesse ed è inammissibile.

Il secondo motivo censura per violazione e falsa applicazione di varie disposizioni di legge la decisione impugnata anzitutto nella parte in cui ha limitato il risarcimento sino al momento della cessazione del mandato sindacale, senza considerare che la facoltà di revoca da parte del nuovo sindaco non avrebbe potuto essere esercitata prima di 60 giorni dal suo insediamento. La sentenza viene inoltre censurata per aver fatto riferimento come parametro del risarcimento alle mensilità stipendiali anzichè alle varie voci nelle quali si articola il trattamento economico, secondo il criterio della retribuzione globale di fatto previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18. La sentenza viene infine censurata per non aver riconosciuto gli interessi sulle somme via via rivalutate.

Il terzo motivo di ricorso censura per violazione e falsa applicazione di varie disposizioni di legge la decisione impugnata nella parte in cui ha omesso di riconoscere il risarcimento del danno nella misura minima di 5 mensilità di retribuzione, senza alcuna decurtazione dell’aliunde perceptum.

I motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono fondati nei termini che seguono.

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 99 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) dispone nel comma 1 che la nomina del segretario comunale abbia durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato e che il segretario cessi automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando però ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. Quest’ultima, in base al terzo comma dello stesso articolo, non può esser disposta prima di sessanta giorni dalla data di insediamento del Sindaco.

Quindi, una volta correlati i compensi alla durata legale dell’incarico fatto cessare ante tempus la Corte di merito avrebbe dovuto tener conto del termine di 60 giorni durante i quali il segretario, dovendo continuare nell’esercizio delle proprie funzioni, avrebbe maturato il diritto al relativo compenso.

La censura concernente la mancata determinazione della retribuzione di fatto come parametro non è fondata, perchè la sentenza tanto nella motivazione quanto nel dispositivo fa riferimento alle “mensilità stipendiali alla stregua delle disposizioni contrattuali vigenti” cosi fornendo un criterio perfettamente idoneo alla corretta determinazione della base di calcolo dei compensi dovuti, comprensivi di tutti gli emolumenti erogati in base al contratto.

Del pari infondata è la censura concernente il mancato cumulo di rivalutazione ed interessi avendo il giudice di merito deciso in conformità al principio desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000. per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non trova applicazione per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorchè maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i dipendenti di enti pubblici non economici per i quali ricorrono, ancorchè i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le “ragioni di contenimento della spesa pubblica”, in coerenza con la “ratio decidendi” prospettata dal Giudice delle leggi (le “ragioni di contenimento della spesa pubblica”, non essendo evidentemente riferibili ai crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato). (Cass. 16284/2005; in argomento v. anche Cass. 4366/2009).

E” invece fondata la censura concernente la considerazione dell’aliunde perceptum non avendo la Corte di merito tenuto conto del principio secondo cui il compenso per lavoro subordinato o autonomo – che il lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento relativa (cosiddetto periodo intermedio) – non comporta la riduzione corrispondente (sia pure limitatamente alla parte che eccede le cinque mensilità di retribuzione globale) del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se – e nei limiti in cui – quel lavoro risulti, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento (Cass. 7453/2005).

Il quarto motivo di ricorso censura per violazione e falsa applicazione di varie disposizioni di legge e di contratto collettivo la decisione impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto all’indennità di mancato preavviso prevista dal CCNL 15 maggio 2001 per i segretari comunali e provinciali.

Il motivo è infondato perchè la corte di merito, pur senza reintegrare il F., gli ha riconosciuto tutte le retribuzioni maturate fra la cessazione anticipata e la scadenza dell’incarico, statuizione incompatibile con l’indennità di preavviso.

Il quinto motivo di ricorso (indicato erroneamente come sesto) censura per violazione e falsa applicazione di varie disposizioni di legge la sentenza impugnata per avere negato al F. il risarcimento del danno conseguente al demansionamento subito.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha escluso il demansionamento ritenendo che il F. non avesse fornito la relativa prova.

Il motivo censura tale statuizione proponendo in sostanza la tesi del danno derivante automaticamente dalla cessazione dell’incarico. Ma tale tesi non trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte la quale ritiene che sul lavoratore incombano in proposito specifici oneri di allegazione e prova (v. fra le molte, Cass. 29832/2008).

Il sesto motivo di ricorso ( indicato erroneamente come settimo), previa denunzia di violazione delle pertinenti norme di legge, nonchè di vizio di motivazione, censura la statuizione della sentenza concernente le spese del giudizio, sostenendo che sul regolamento delle spese del primo grado, attribuite al F. con distrazione in favore del difensore) si era formato il giudicato per mancata impugnazione, e che la compensazione delle spese di appello era da considerare immotivata essendo state accolte “tutte le domande di valore indeterminato proposte dal F.”.

Il motivo è infondato.

Quanto alla prima censura, la giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata nel senso che il giudice di appello,allorchè riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l’onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, mentre solo quando conferma la semenza di primo grado, non può modificare la decisione del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (art. 112, 329 cod. proc. civ.), (Cass. 12551/1992; conforme, Cass. 6155/2000; 7846/2006; nello stesso senso v. anche Cass. 5748/1996;

4739/2001).

Quanto alla seconda, le Sezioni unite di questa Corte, risolvendo il contrasto manifestatosi sulla questione, hanno fissato il principio secondo cui anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, hanno tuttavia chiario che a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Sez. Un., 20598/2008).

Dalla sentenza impugnata si desume chiaramente che una cospicua parte delle pretese del F. non hanno trovato accoglimento (e lo stesso ricorso ora in esame ne fornisce ampia conferma) sicchè la formula dei giusti motivi utilizzata dalla Corte di merito riassume adeguatamente la situazione processuale e non costituisce proposizione meramente assertiva del tutto avulsa dalle vicende della causa.

In conclusione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso nei termini sopraindicati e vanno rigettati gli altri; va rigettato il ricorso incidentale; la sentenza va cassata e la causa va rimessa ad altro giudice di Appello per nuovo esame e per la decisione sulle spese.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Potenza.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

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