Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18837 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 18837 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 29390-2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

APUZZO ANTONINO, RUGGIERO VIOLANDA, APUZZO LUIGIA,
APUZZO GIUSPPA, APUZZO ANNA MARIA, APUZZO SERGIO,
APUZZO ROSARIO, APUZZO PATRIZIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DI TRASTEVERE 209, presso
lo studio dell’avvocato GENEROSO BLOISE, rappresentati
e difesi dagli avvocati ERIK FURNO, SALVATORE
RUGGIERO;
.”‘”!

Data pubblicazione: 16/07/2018

- controrícorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato il 19/05/2016, R.G.V.G. n. 52628/2015,
Cron.n. 4089/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

ORICCHIO.

consiglio del 15/12/2017 dal Consigliere ANTONIO

Rilevato che :
è stato impugnato dal Ministero della Giustizia il decreto
della Corte di Appello di Roma depositato in data 19.5.2016
e notificato, col quale veniva rigettata l’opposizione proposta
dal Ministero stesso avverso il precedente decreto, di cui in

ricorso per la condanna della medesima P.A. al pagamento
di indennizzo in favore delle odierne parti controricorrenti
per la non ragionevole durata del processo di cui in atti),
nonché , in accoglimento della opposizione incidentale degli
originari ricorrenti circa il quanturrí dell’indennizzo, veniva
rideterminato -in aumento- lo stesso.
Il ricorso del Ministero è fondato su tre ordini di motivi ed è
resistito con controricorso delle due parti intimate.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 in
relazione all’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c., sostenendo …quantunque S.C. 5895/09 e 22242/10 siano andate in

3

atti, emesso dal Consigliere designato (che aveva accolto il

contrario avviso”-

l’inapplicabilità della sospensione ex L.

2._

n. 74/”69 al termine decadenziale ex art. 4 L. n. 89/2001.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. n. 89/2001
in relazione all’art. 360, co. I , n. 4 c.p.c..
I due primi motivi innanzi esposti possono essere

trattati, per ragioni di opportunità, congiuntamente.
Essi, nella sostanza, mirano -pur se con distinte
prospettazioni, ma analogo fine-

a far affermare la

decadenza dal termine per la proposizione del ricorso ex L.
n. 89/2001.
Il ricorso, formulato con atto in cui ampi sono gli stralci
riportati in fotocopia, per allegazione e con interpolazioni
scritte a mano, risulta proposto -per ammissione della
stessa Amministrazione ricorrente- nella piena coscienza e
conoscenza della ratio su cui si fonda la decisione gravata;
e, quindi, sul fatto del “richiamato (dalla Corte territoriale)
univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza di
legittimità per il quale la sospensione dei termini per il
periodo feriale trova in via generale applicazione non solo
nei confronti dei termini endoprocessuali, ma altresì nei
confronti dei termini previsti a pena di decadenza quante
volte gli stessi costituiscano l’unico rimedio per far valere il
d i ritto”.

4

3.-

Orbene nella fattispecie si controverte in tema di
opposizione avverso provvedimento di ingiunzione di
pagamento di equo indennizzo ai sensi della L. n. 89/2001.

Il ricorso, con entrambi i suoi motivi qui congiuntamente in
esame, tende ad ottenere una pronuncia contraria

decreto impugnato innanzi a questa Corte (e che, come
detto, risulta per espressa ammissione ben conosciuto dalla
P.A. ricorrente).
Il ricorso pretenderebbe, insomma, l’affermazione del
principio per cui al termine per la proposizione dell’azione di
riparazione ex L. 89/2001 non andrebbe applicata la
sospensione feriale dei termini, con la conseguenza della
pretesa non tempestività – in ipotesi- dell’apposito ricorso a
suo tempo depositato dalla odierna parte controricorrente.
La pretesa avanzata col ricorso è del tutto infondata.
La richiamata e consolidata giurisprudenza (Cass. n.ri
5895/2009 ; 22242/2010 e 18302/2014) consente di poter
affermare -in uno alla correttezza del decreto gravato della
Corte territoriale- il fatto che il ricorso per equo indennizzo è
stato tempestivamente presentato e che, quindi, la
questione sollevata dalla Amministrazione sia del tutto
infondata.

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all’orientamento, ormai consolidato, cui faceva riferimento il

Le stesse S.U. di questa Corte, con sentenza n.
17781/2013, hanno riaffermato la natura processuale del
termine in questione e la sua sottoposizione al regime della
sospensione del termine feriale di cui all’art. 1 L. n. 7471969
e succ. modif..

vanno respinti.
4.- Con il terzo motivo del ricorso – proposto “in via
alternativa e subordinata”- l’amministrazione ricorrente
deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L.
89/2001 in relazione all’art. 360, n. 1 , co. 4 c.p.c..
Si lamenta l’erroneità del decreto impugnato innanzi a
questa Corte laddove ha disposto l’accoglimento
dell’opposizione incidentale innanzi alla Corte distrettuale
proposta dagli odierni contro. ricorrenti anziché disporre
l’inammissibilità della stessa ai sensi della norma della L. 89
innanzi citata.
Il motivo è fondato e va accolto.
Il detto art. 5 cit. ( comma 3), nel vigente testo applicabile,
dispoiOne che ” la notificazione dél ricorso unitamente al
decreto rende improponibile l’opposizione e comporta
acquiescenza”.
Secondo noto principio già affermato da questa Corte per
fattispecie analoga a quella oggi in esame “in tema di equa
riparazione, ove il decreto di liquidazione dell’indennizzo per
6

Il due esposti motivi sono, pertanto, del tutto infondati e

irragionevole durata del processo sia emesso per una
somma inferiore a quella richiesta, il ricorrente è posto
dinanzi all’alternativa tra la notifica di detto provvedimento,
con conseguente acquiescenza alla pronunzia di rigetto
parziale della domanda in esso contenuta, e la proposizione

ottenere il riconoscimento dei capi di domanda non accolti,
senza tuttavia procedere, in tal caso, alla notificazione del
ricorso e del decreto – che renderebbe improponibile
l’opposizione stessa – e dovendo, piuttosto, depositare l’atto
di opposizione nel termine ex art. 5-ter, comma 1, della
legge citata.” ( Cass. civ.,

Sez. .6 – 2 , Sent. 5 gennaio

2017, n. 187 e , dapprima , Cass. n. 16110/2015).
Né, in ipotesi come quella in esame, incombeva
all’amministrazione resistente, una volta dedotta
l’infondatezza della pretesa di indennizzo, la necessità di
proporre a sua volta opposizione incidentale ( Cass. civ.,
Sez. 6 – 2 , Sent. 29 luglio 2015, n. 16110 ).
Pertanto l’impugnato decreto ha errato nell’accogliere
l’opposizione degli odierni contro ricorrenti.
5.- L’accoglimento del terzo motivo del ricorso comporta la
cassazione dell’impugnato decreto.
Potendosi provvedere , ex art. 384 c.p.c., nel merito va
conseguentemente dichiarata l’inammissibilità della
opposizione incidentale.
7

dell’opposizione ex art. 5-ter della I. n. 89 del 2001, onde

6.-

Attesa

la

controvertibilità

della

questione,

definitivamente risolta solo di recente con la citata Cass. n.
187/2017, le spese vanno integralmente compensate per il
presente giudizio e per la fase antecedente del giudizio di
opposizione.

La Corte
Accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati i rimanti motivi
dello stesso, cassa l’impugnato decreto e, decidendo nel
merito, dichiara inammissibile l’opposizione incidentale,
compensando integralmente le spese del presente giudizio e
di quello di opposizione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 15
dicembre 2017.

P.Q.M.

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