Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18836 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 30/08/2010), n.18836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. FOGLIA Raffaele – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 32888/2006 proposto da:

A.G., selettivamente domiciliato in Roma, Via Damaso n.

34, presso lo studio dell’avv. Franco Camponero, rappresentato e

difeso dall’avv. GENTILE Antino per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – INPDAP;

– intimato –

avverso la sentenza n. 250/2006 della Corte d’appello di Catania,

depositata il 28.7.2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15.06.2010 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che si è riportato alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

A.G., dipendente della provincia di Ragusa, premesso di essere pervenuto alla dirigenza a seguito di complesso iter burocratico-giudiziario e di aver lasciato il servizio nel 1997, conveniva in giudizio l’INPDAP per ottenere la liquidazione dell’indennità premio di servizio sulla base della retribuzione attribuitagli per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali invece che, come disposto dall’Istituto, sulla base di quella riconosciuta ai dipendenti degli enti locali della Vili qualifica.

Rigettata la domanda, il predetto proponeva appello alla Corte di appello di Catania che, con sentenza 16.3-28.7.06 rigettava l’impugnazione.

Proponeva ricorso per cassazione l’ A. deducendo: 1. violazione dell’art. 437 c.p.c., in quanto il giudice di appello ha qualificato domanda nuova circostanze dedotte al solo fine di illustrare la domanda originaria; 2. violazione del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, art. 38, in combinato con il D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, art. 72 e con la L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, nonchè carenza di motivazione.

Non svolgeva attività difensiva l’INPDAP. Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale ed è stata notificata al difensore costituito presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. Tale notifica è validamente effettuata essendo deceduto il procuratore domiciliatario, giusta certificazione dell’ufficiale giudiziario (circa la validità della notifica, con riferimento al giudizio di legittimità, v. Cass. 31.3.06 n. 7694).

Il ricorso non è ammissibile.

Essendo la sentenza impugnata pubblicata il 28.7.06, il procedimento in questione cade sotto il regime processuale del giudizio di legittimità introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. In particolare deve verificarsi se sia adempiuto il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., per il quale la illustrazione dei motivi di ricorso che denunziano i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4 deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto, e la illustrazione dei motivi che denunziano vizi di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sempre a pena di inammissibilità, deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso o delle ragioni per le quali la motivazione – per le denunziate carenze – è inidonea a giustificare la decisione.

Nel caso di specie con il ricorso sopra sintetizzato l’ A., pur svolgendo un’ampia discussione in diritto, non sottopone al Collegio alcun quesito di diritto.

Inoltre, nel dedurre il vizio di motivazione non procede alle puntualizzazioni sopra rilevate, non indicando con sufficiente chiarezza quali siano i passi della pronunzia impugnata contestati e, in particolare, le ragioni per cui la motivazione non è idonea a giustificare la decisione. In particolare, parte ricorrente non effettua una indicazione riassuntiva e sintetica del fatto controverso e delle ragioni per cui la motivazione è insufficiente, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (circa la necessità di tale requisito v. tra le altre Cass. 7.4.08 n. 8897 e 4.2.08 n. 2652).

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Nulla deve statuirsi in punto di spese, non avendo l’INPDAP svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla statuendo sulle spese.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

 

 

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