Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18836 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 18836 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 3439-2014 proposto da:
CUTECCHIA ROSA (in DIDONNA), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio
rappresentata e difesa

dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO,
dall’avvocato PASQUALE DIFONZO;

– ricorrente contro

STORSILLO GIOVANNA, CUTECCHIA ROSA (ved. STORTILLO) e
2017
3059

per essa gli eredi STORSILLO ANTONIO e STORSILLO
SAVERIO e STORSiLLO GIOVANNA ANTONIA costituits con
procura spana ‘ p.n. 22374 del .1.2014 in APLwrt.ur

per Notaio

dr. Patrizia Speranza, tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ARNOBIO 27, presso lo studio
dell’avvocato MARIAFRANCESCA DE PASQUA, rappresentati e

r

f

Data pubblicazione: 16/07/2018

difesi dall’avvocato EUGENIA MARIA SANTORO;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 1378/2012 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 19/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere ANTONIO
ORICCHIO.

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Rilevato che :
è stata impugnata da Cutecchia Rosa in Didonna la sentenza
n. 1378/2012 della Corte di Appello di Bari con ricorso
fondato su tre ordini di motivi e resistito con controricorso
delle parti intimate. •

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
Cutecchia Rosa ved. Storsillo e Storsillo Giovanna
convenivano l’odierna controricorrente innanzi al Tribunale
di Bari – Sezione Distaccata di Altamura al fine di ottenere ,
ex art. 1068 c.c., il trasferimento del passaggio di cui era
gravato il proprio fondo a favore di quello dominante della
convenuta.
L’adito Tribunale di prima istanza , nel contraddittorio della
convenuta che si opponeva all’avversa domanda attorea,
rigettava quest’ultima non ritenendo provata la maggiore
onerosità sopravvenuta ex art. 1068 c.c. addotta dalle
attrici.
Quest’ultime impugnavano la decisione del Tribunale di cui
chiedevano la riforma e l’adita Corte di Appello, con la
succitata sentenza, accoglieva il gravame ed, in riforma
dell’appellata decisione, dichiarava il diritto delle attriciappellanti al trasferimento del luogo di esercizio della servitù
di passaggio per cui è causa.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

Parti contro-ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378
c.p.c..
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in

Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi
dell’art. 360, n. 5 c.p.c., il vizio di dmessa motivazione circa
un fatto decisivo per il giudizio e quello di “erronea
ricognizione della fattispecie di cui all’art. 1068 c.c.”.
Il motivo, formulato ai sensi del solo n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,
si fonda -innanzitutto- su

una pretesa “omessa

motivazione”.
Quanto alla pretesa e non meglio specificata ” “erronea
ricognizione della fattispecie di cui all’art. 1068 c.c.” parte
ricorrente, nella sostanza, finisce con lo svolgere censure su
valutazioni in fatto congruamente già svolte nel giudizio di
merito.
Il motivo non può essere accolto.
Al riguardo va ribadito che è inammissibile ” il motivo del
ricorso che, pur se formulato ai sensi del n. 5 dell’art. 36
O c.p.c. ( come novellato ex d.l. 83/12, conv. in I. 134/12 ed
applicabile ratione temporis ), svolge, nella sostanza, una
questione di valutazione in fatto attraverso il

generico

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/-

ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

ricorso ad una “omessa valutazione” (senza cioè specifica
indicazione del “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso,
del

“dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti

esistente, del “cume” e del “quando” tale fatto sia stato
oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua
così riducendosi in una censura

che

presuppone come tuttora vigente, nei suo vecchio testo,
l’art. 360, n. 5 c.p.c.” (Cass., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).
In buona sostanza -in ipotesi- viene dedotta non la omessa
valutazione di un fatto in senso ontologico, ma l’essenza
stessa del decisum e, quindi, l’apprezzamento in fatto del
giudice di merito che è elemento -oggettivo del giudizio e
non costituisce quei “fatto in senso ontologico” che è l’unico
denunciabile ai sensi della suddetta norma processuale.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce una pretesa
omessa pronuncia su eccezione autonomamente
apprezzabile e , quindi, error in procedendo ed omesso
rilievo di ufficio della violazione dell’art. 112 c.p.c. in
relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c..
Il motivo è assolutamente infondato.
Parte ricorrente adduce che sarebbe stata “omessa ogni
forma di motivazione sulla eccezione di inammissibilità del
motivo di appello” in relazione a “circostanza nuova ‘mai

“decisività”),

prima dedotta neppure nei termini di cui all’art. 183, V co.
c.p.c.”,
La circostanza in parola, su cui si fonda la doglianza qui in
esame, consisterebbe – per ammissione della stessa parte
ricorrente ( p. 9 del ricorso) nell’avversa allegazione in

all’esercizio dei lavori agricoli”.
Orbene tale allegazione consiste, a ben vedere, non in una
mutatio libelli, ma in una specificazione di estremi, in fatto,
attestanti l’estremo della maggiore gravosità del passaggio
per cui era costituita la servitù.
Trattasi, quindi, di una prospettazione aggiuntiva di parte e
non certo di una tardiva proposizione di domanda.
Peraltro l’addotta prospettazione non assume neppure
carattere di assoluta decisività.
Tanto in quanto, fin dai primo grado del giudizio, senza
contestazione da parte del proprietario del fondo dominante
era già emerso che “certamente il passaggio lungo il confine
sud delle particelle 17 e 152 sarebbe molto più agevole
dell’attuale” ( v. pag. 4 sentenza gravata) ; ed , ancora, la
differente valutazione, rispetto a quella effettuata dal primo
Giudice, della sussistente ricorrenza , da parte della Corte
territoriale, dell maggiore gravosità e , quindi, del diritto
allo spostamento ex art. 1068 c.c..

appello dell’ “esistenza di una specifico impedimento

Tale differente valutazione si fondava non tanto sulla
allegazione di cui innanzi ma, invece, su una decisiva e
diversa complessiva riconsiderazione, in fatto, della “nuova
configurazione dei luoghi” .
Quest’ultima, secondo la Corte territoriale, era già avvenuta

integrava, quale “fatto nuovo e sopravenuto” ( a
prescindere, quindi, da ogni altra prospettazione di parte )
la rilevante maggiore gravosità comportante il diritto allo
spostamento previsto ex art. 1068 c.c..
Il motivo, in quanto infondato, va , dunque, respinto.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di
ultrapetizione con violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione
all’art. 360, n. 4 c.p.c.
Il motivo riprende, sotto altro profilo, questione analoga a
quella di cui al motivo innanzi esposto.
Tanto traendo spunto da un passaggio motivo della
decisione gravata della Corte territoriale allorchè si
affermava la non difficoltà, nell’ipotesi, di “ravvisare
l’impedimento all’esecuzione dei lavori agricoli”.
Il motivo è, come quello di cui sub 2., infondato.
Orbene una mera affermazione nel contesto di una
complessa motivazione non può certo costituire di per sé
vizio in relazione all’erroneamente invocato art. 360, n. 4
c.p.c..
7

a seguito dell’accorpamento di due nuove particelle ed

La domanda proposta e su cui si è pronunciata la Corte del
merito era e rimaneva quella di trasferimento della servitù
ex art. 1068 c.c. per effetto della valutazione,
congruamente svolta in punto di fatto, della intervenuta
maggiore gravosità dell’esercizio della stessa.

4.- Il ricorso deve , dunque, essere rigettato.
5.- te spese seguono la soccombenza e si determinano così
come da dispositivo.
6.-

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte

della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

P.Q.M.

La Corte
rigetta il ricorso

e condanna la ricorrente al

pagamento in favore dei contro ricorrenti delle spese
del giudizio, determinate in C 3.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo

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Il motivo , in quanto infondato, va -quindi- respinto.

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del gomma 1 bis dello stesso
art. 13..

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda

23 novembre 2017.

Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il

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