Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18836 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 15/09/2011), n.18836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE

FLAMINIO 26, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ROSARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GROSSI ERMANNA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE

CIVILE-UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELLA

CRITICITA’ AMBIENTALE NELLA REGIONE CALABRIA, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 928/2010 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 12/05/2010 r.g.n. 3641/09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale DOTT.

SGROI Carmelo, che ha concluso: visti gli artt. 42 e 380-ter c.p.c.,

chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il

ricorso per regolamento di competenza, dichiarando la competenza del

Tribunale di Lamezia Terme.

Fatto

MOTIVI

G.P. adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro nei confronti dell’Ufficio del Commissario governativo delegato per il superamento della criticità ambientale nel territorio della Regione Calabria ai sensi dell’ordinanza P.C.M. n. 3731 del 16.1.2009, del quale chiedeva la condanna al pagamento dell’incentivo per la progettazione ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 18 del regolamento interno approvato dall’Ufficio del Commissario. Il convenuto, costituitosi in giudizio con l’Avvocatura distrettuale dello Stato, eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito, rilevando che il ricorrente, dipendente del Comune di Lamezia Terme, era stato “restituito” all’ente datore di lavoro al termine del periodo di utilizzazione presso l’indicato ufficio commissariale. Doveva quindi farsi applicazione al criterio di competenza per territorio dettato dall’art. 413 c.p.c., comma 5, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

L’eccezione era accolta dal Tribunale di Catanzaro, che quindi rimetteva le parti davanti al Tribunale di Lamezia Terme.

Il G. ha proposto ricorso per regolamento di competenza.

L’intimata Presidenza del Consiglio dei ministri resiste con memoria.

A sostegno del ricorso si prospetta l’esigenza di mantenere distinto il rapporto di lavoro intrattenuto con la struttura commissariale da quello tuttora intrattenuto con il Comune di Lamezia Terme, riconducibile non agli istituti del comando o del distacco, ma a quello dell’avvalimento, in base al quale l’ente avvalso opera e agisce a tutti gli effetti come articolazione dell’ente che di esso si avvale. Data l’autonomia del rapporto intrattenuto con la struttura commissariale – di cui era riflesso l’esistenza di specifici diritti, come quello azionato, nei confronti della medesima – assume rilievo, a norma dell’art. 413 c.p.c., comma 5, la localizzazione dell’ufficio a cui il dipendente era addetto al momento della cessazione del rapporto.

La Corte, concordando con le conclusioni scritte del P.M., ritiene che il ricorso non sia fondato. Non è con figurabile, infatti, quell’autonomo rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della struttura commissariale la cui esistenza sarebbe il presupposto del radicarsi della competenza in relazione non al luogo dell’ufficio in cui egli era addetto al momento dell’instaurazione del giudizio – pacificamente Lamezia Terme, in cui ha sede il Comune datore di lavoro del G. – ma al luogo dell’ufficio a cui il medesimo era addetto al momento della cessazione del rapporto, in tesi Catanzaro quale sede dell’ufficio commissariale. Infatti, se la collaborazione del G. con l’ufficio commissariale è avvenuta nel quadro dell’istituto del c.d. avvalimento, cioè del principio di organizzazione secondo cui l’ufficio commissariale si avvale per lo svolgimento dei compiti affidatigli delle amministrazioni periferiche dello Stato, della regione, delle province e dei comuni, è evidente che le prestazioni del medesimo impiegato in favore dell’ufficio commissariale erano riconducibili al suo rapporto di lavoro con il Comune. Nè l’esistenza, in ipotesi, di particolari indennità o compensi a carico direttamente della speciale amministrazione concretamente beneficiaria delle prestazioni è sufficiente perchè si configuri un autonomo rapporto.

In conclusione, il proposto ricorso deve essere rigettato e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Lamezia Terme, davanti a cui rimette le parti. Si compensano le spese di questo giudizio in relazione alla particolarità e novità della questione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Lamezia Terme, davanti a cui rimette le parti. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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