Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18836 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 12/07/2019), n.18836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17955/2015 proposto da:

Autostrade Per L’italia Spa, elettivamente domiciliato in Roma Via

Salaria 95 presso lo studio dell’avvocato Galvani Andrea che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A., D.F., D.M.R., R.C.,

S.P., T.V., elettivamente domiciliati in Roma

Via Degli Scipioni 268/a presso lo studio dell’avvocato Caporossi

Gianluca e rappresentati e difesi dagli avvocati Brancati Corrado e

Siano Vincenzo;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 1128/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 da PARISE CLOTILDE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Autostrade per l’Italia spa, concessionaria di Anas spa per la costruzione e l’esercizio della terza corsia dell’Autostrada (OMISSIS), ha disposto l’occupazione d’urgenza e l’espropriazione di un terreno di proprietà degli attuali controricorrenti, i quali non hanno accettato l’indennità provvisoria di esproprio; ha fatto seguito la procedura arbitrale di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 21 e la Commissione arbitrale ha rideterminato l’indennità di esproprio in Euro 130.600.

La suddetta determinazione di stima era opposta da Autostrade per l’Italia spa dinanzi alla Corte d’appello di Ancona.

La Corte, con ordinanza depositata il 05/05/2015, ha affermato l’applicabilità, nella fattispecie, dell’art. 33 TUE, avendo la CTU espletata accertato la connessione funzionale tra la parte espropriata e la parte residua, con danno derivante dalla riduzione della cubatura realizzabile, assumendo la fascia di rispetto una significativa valenza poichè contribuisce alla potenzialità edificatoria del lotto. La Corte d’appello ha dunque determinato, in base a detti criteri, nell’importo di 101.970 l’indennità di esproprio, al quale aggiungere il valore del soprassuolo pari a Euro 2.700, e l’indennità di occupazione d’urgenza nell’importo di Euro 44.611.88, oltre all’importo differenziale specificato in motivazione.

Avverso questa ordinanza Autostrade per l’Italia spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito dai controricorrenti indicati in epigrafe.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia erronea applicazione dei principi in materia di indennità di espropriazione, rilevando che nella specie i terreni espropriati erano situati in fascia di rispetto autostradale e quindi soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta. Ad avviso della ricorrente la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto che a causa dell’esproprio i terreni residui rimasti in proprietà degli espropriati abbiano subito una perdita di capacità edificatoria pari alla perdita di volumetria esprimibile dai terreni espropriati, non potendo trovare applicazione nella fattispecie il principio secondo cui, ove l’esproprio riguardi solo una parte del bene, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio si deve tenere conto della svalutazione della porzione residua, in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33.

Trattandosi di questione meritevole di approfondimento e di rilievo nomofilattico, il procedimento, già fissato in camera di consiglio, va rimesso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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