Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18835 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 26/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12056/2012 proposto da:

BM IMMOBILIARE DI A.M.C. & C. SAS, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI N 43, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO SCORSONE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EMANUELA BELFORTI;

– ricorrente –

GIRAL IMMOBILIARE SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FABIO MASSIMO, 107, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPA

FINANZE, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO MAZZUCATO,

LIVIO MATASSA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BM IMMOBILIARE DI A.M.C. & C. SAS (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI 43, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO SCORSONE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EMANUELA BELFORTI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 430/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato SCORSONE Vincenzo, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale;

udito l’Avvocato MATASSA Livio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento

dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 15.12.93 la società B. M. Immobiliare sas conveniva davanti al tribunale di Bologna la società Giral Immobiliare srl – dalla quale il (OMISSIS) aveva acquistato un immobile ad uso artigianale che presentava difformità rispetto al progetto di ristrutturazione licenziato dalla competente autorità comunale – per sentirla condannare al risarcimento del danno subito, quantificato nel costo delle opere necessarie per ottenere il certificato di usabilità dell’immobile.

Il tribunale, con sentenza del 20.6.97, accoglieva la domanda e condannava la convenuta a pagare all’attrice la sorte capitale di Lire 54.475.000.

La corte d’appello di Bologna, adita dalla Giral Immobiliare, con la sentenza n. 827/01 riconduceva la fattispecie all’ipotesi di vendita di aliud pro alio ma, ritenuto applicabile il disposto dell’art. 1495 c.c., dichiarava prescritta l’azione risarcitoria della B.M. Immobiliare e, conseguentemente, rigettava la domanda dalla stessa proposta e la condannava a restituire alla convenuta quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado.

Detta sentenza, impugnata per cassazione da entrambe le parti, veniva annullata da questa Corte con la sentenza n. 10527/07, che accoglieva l’unico mezzo del ricorso principale della B.M. Immobiliare (cui era stata censurata la statuizione che aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione di cui all’art. 1495 c.c.) e rigettava l’unico mezzo del ricorso incidentale della Girai Immobiliare (con cui era stata censurata la statuizione che aveva qualificato la fattispecie come vendita di aliud pro alio). La suddetta sentenza n. 10527/07 ha rilevato che – una volta che la corte distrettuale aveva acclarato (con statuizione che resisteva all’impugnazione incidentale della Giral Immobiliare) che, nella specie, non si versava nella ipotesi di semplici vizi, ovvero di mancanza di qualità promesse, ma della consegna di aliud pro alio – l’azione della B.M. Immobiliare andava qualificata come ordinaria azione ex art. 1453 c.c. e, pertanto, doveva ritenersi svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c.; questa Corte disponeva quindi il rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello di Bologna.

In sede di rinvio la Corte felsinea, con la sentenza n. 430/11, escludeva, in applicazione del principio espresso nella sentenza n. 10527/07, la prescrizione del credito risarcitorio della B.M. Immobiliare e liquidava tale credito in misura inferiore a quella che era determinata dal tribunale con la sentenza del 20.6.97. In particolare, il giudice del rinvio:

a) ha disatteso la tesi della Giral Immobiliare secondo cui il danno preteso dalla B.M. sarebbe stato insussistente, perchè nelle more dei processo era stata rilasciata la concessione in sanatoria dell’immobile de quo; al riguardo la corte territoriale, dopo aver rilevato che il risarcimento in questione era “per un danno futuro che, ove ritenuto verosimile in base all’id quod plerumque accidit, è certamente da ammettere anche quale forma di ripristino del valore del bene considerato dalle parti in sede di contrattazione” afferma che “l’ottenimento della concessione in sanatoria nel corso della lite non hai eliso tale danno stante la necessità, accertata nel procedimento di ATP, di effettuare ugualmente la pratica inerente l’usabilità dell’immobile in conseguenza dei ripristini resi necessari dall’incendio in esso verificatosi nel gennaio 1988” (pag. 7 della sentenza);

b) ha tuttavia ridotto a Lire 21.110.000 (in moneta del 1990) la liquidazione del danno effettuata dal tribunale, escludendo dalle poste risarcibili le spese relative alle “opere rese necessarie dall’incendio verificatosi nel (OMISSIS)” e giudicando risarcibili solo le spese “che possono essere poste in relazione causale con la difformità dell’immobile dai progetti assentiti e con la necessità di renderlo conforme a tali progetti onde ottenerne l’usabilità”.

Avverso tale sentenza la B. M. Immobiliare ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; con i primi due motivi, entrambi riferiti al vizio di violazione di legge (rispettivamente, l’art. 384 c.p.c. e degli artt. 112, 115, 345 e 346 c.p.c.), si censura la statuizione sopra sintetizzata sub b) per aver modificato la liquidazione del danno operata dal giudice di primo grado; con il terzo ed il quarto motivo, rispettivamente riferiti al vizio di violazione di legge (artt. 91, 92 e 112 c.p.c.) ed al vizio di insufficiente motivazione, si censurano le statuizioni concernenti la regolazione delle spese.

La Giral Immobiliare ha resistito con controricorso, proponendo a propria volta ricorso incidentale fondato su un solo motivo – relativo alla violazione dell’art. 1223 c.c. e al vizio di carente e illogica motivazione – con il quale si censura la statuizione sopra sintetizzata sub a). In particolare la ricorrente incidentale lamenta che la corte territoriale abbia riconosciuto alla B.M. Immobiliare un danno per spese non sostenute ma giudicate astrattamente necessarie, sulla scorta di un accertamento tecnico preventivo effettuato nel (OMISSIS), per il compimento delle opere funzionali all’ottenimento dell’attestazione di usabilità; ciò senza considerare che fin dal 1997 il comune di Bologna aveva rilasciato un’autorizzazione edilizia in sanatoria contenente l’autorizzazione all’uso “produttivo laboratoriale” del unità immobiliare.

La B. M. Immobiliare ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15.6.16, per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare il Collegio ritiene opportuno svolgere, in relazione allo sviluppo della vicenda processuale qui in esame, alcune considerazioni funzionali alla decisione tanto sul primo motivo del ricorso principale quanto sul ricorso incidentale.

La sentenza della corte d’appello di Bologna n. 827/01, avendo rigettato la domanda della B. M. Immobiliare per effetto della ritenuta prescrizione del credito risarcitorio dalla stessa azionato, non conteneva alcun accertamento nè in punto di sussistenza, nè in punto di quantificazione di tale credito. Una volta cassata, con la sentenza di questa Corte n. 10527/07, la statuizione dichiarativa della prescrizione ex art. 1495 c.c., si era quindi riaperto non solo il tema della quantificazione del suddetto credito ma anche quello della sua stessa sussistenza (fermo restando il giudicato formatosi, per effetto del rigetto del ricorso incidentale della Girai Immobiliare, sulla qualificazione della fattispecie come di vendita di aliud pro alio e non come vendita di cosa viziata o mancante di qualità promesse o essenziali); l’unico effetto preclusivo ex art. 384 c.p.c., della sentenza della Corte di cassazione n. 10527/07, infatti, concerneva la non applicabilità dei termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c.. Nè, va precisato, sulla sussistenza e quantificazione del credito risarcitorio della B.M. Immobiliare effettuata in primo grado si era formato il giudicato interno, giacchè la sentenza 20.6.97 del tribunale di Bologna era stata appellata dalla Giral Immobiliare non solo sulla statuizione di rigetto dell’eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria della B.M. Immobiliare, ma anche sulla statuizione concernente il merito di tale pretesa (vedi pagina 3 della sentenza gravata:”La srl Giral immobiliare proponeva appello avverso tale sentenza deducendo l’insussistenza sia della propria responsabilità che del danno asseritamente patito dalla appellata. Eccepiva altresì l’appellante l’intervenuta decadenze e prescrizione “) e la sentenza di secondo grado, accogliendo l’appello in punto di prescrizione, non si era pronunciata sui motivi di appello relativi alla sussistenza e quantificazione del danno, evidentemente ritenuti assorbiti dall’accoglimento del motivo di appello avente ad oggetto la reiterazione dell’eccezione di prescrizione (cfr. Cass. 9303/12: “Sulle questioni non esaminate dal giudice d’appello, perchè ritenute assorbite dall’accoglimento di un motivo di gravame avente natura pregiudiziale, non può formarsi alcun giudicato, a nulla rilevando che il giudice d’appello, accogliendo in parte l’impugnazione, abbia dichiarato di “confermare nel resto l’impugnata sentenza”).

In definitiva, quindi, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione la questione dell’esistenza e della quantificazione del danno risultava completamente riaperta, restando preclusa al giudice del rinvio solo la possibilità di riqualificare la fattispecie in termini diversi dalla vendita di aliud pro alio (per effetto del giudicato interno) e la possibilità di dichiarare il credito della B.M. Immobiliare prescritto ex art. 1495 c.c. (per effetto del vincolo imposto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dalla sentenza di questa Corte n. 10527/07).

Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte va in primo luogo rigettato il primo motivo del ricorso principale, con il quale la difesa della B.M. Immobiliare assume che il giudice di rinvio avrebbe violato il disposto dell’art. 384 c.p.c., nel pronunciarsi in punto di liquidazione del danno della B.M. Immobiliare, invece che limitarsi a decidere sulla eccezione di prescrizione sollevata dalla Girai Immobiliare attenendosi al principio della inapplicabilità della prescrizione ex art. 1495 c.c., alla vendita di aliud pro alio, senza modificare la pronuncia di primo grado in punto di accertamento e liquidazione del danno. Il motivo, infatti, sostanzialmente postula che sulla liquidazione del danno della B.M. Immobiliare operata con la sentenza 20.6.97 del tribunale di Bologna si sarebbe formato un giudicato interno e tale postulato, come sopra spiegato, è errato.

In secondo luogo va poi giudicato ammissibile il ricorso incidentale proposto in questa sede dalla Giral Immobiliare per contestare la statuizione del giudice di rinvio secondo cui il danno derivato alla B.M. Immobiliare dalla difformità del fabbricato venduto rispetto al progetto di ristrutturazione licenziato dalla competente autorità comunale non sarebbe venuto meno per effetto del rilascio della concessione in sanatoria.

Osserva al riguardo il Collegio che l’argomento della sentenza gravata secondo cui “l’ottenimento della concessione in sanatoria nel corso della lite non ha eliso tale danno, stante la necessità, accertata nel procedimento di ATP, di effettuare ugualmente la pratica inerente l’usabilità dell’immobile in conseguenza dei ripristini resi necessari dall’incendio in esso verificatosi nel (OMISSIS)” va giudicato:

per un verso illogico, perchè, se la necessità di effettuare ugualmente la pratica inerente l’usabilità dell’immobile è conseguenza dei ripristini resi necessari dall’incendio vuol dire che non è conseguenza dell’originale difformità del bene rispetto alla concessione assentita;

per altro verso insufficientemente motivato, in quanto dà conto dell’esistenza della sanatoria del (OMISSIS) ma non chiarisce perchè, secondo il giudicante, sarebbe ancora necessaria un’attestazione di usabilità, ancorchè in tale concessione (prodotta in allegato alla citazione in appello e debitamente trascritta in parte qua a pagina 4 del controricorso) si faccia espressamente riferimento all’uso “produttivo laboratoriale” dell’immobile e si autorizzi espressamente l’uso dell’immobile stesso.

Il ricorso incidentale della Giral Immobiliare va quindi accolto, mentre del ricorso principale va rigettato il primo mezzo e vanno dichiarati assorbiti gli altri; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte territoriale, che rinnoverà con adeguata motivazione l’accertamento sulla necessità dell’esecuzione di modifiche dell’immobile compravenduto ai fini della sua utilizzabilità ad uso artigianale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata, rinviando la causa, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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