Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18835 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 15/09/2011), n.18835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GALILEO AVIONICA S.P.A, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo

studio dell’avvocato CICCOTTI ENRICO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BURRAGATO GUGLIELMO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FAMAGOSTA 8, presso lo studio dell’avvocato PORRETTI Marco, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/02/2008 r.g.n. 1598/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato CICCOTTI ENRICO;

udito l’Avvocato PORRETTI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La sentenza attualmente impugnata – riformando la sentenza del Tribunale di Milano n. 3331/2005 del 27 agosto 2005 dichiara illegittimo il licenziamento senza preavviso irrogato dalla Galileo Avionica s.p.a. a P.C.A. e condanna la suddetta società a pagare la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegra e al versamento dei contributi di legge.

La Corte d’appello di Milano, per quel che qui interessa, afferma che:

a) i fatti addebitati al lavoratore sono pacifici e consistono nell’avere rigato, con un oggetto metallico, una prima volta la fiancata e una seconda volta il cofano di una autovettura parcheggiata accanto alla propria negli spazi in uso ai dipendenti della società;

b) deve escludersi che la suddetta condotta, certamente censurabile e per certi versi inspiegabile, sia stata posta in essere in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, in quanto manca qualsiasi collegamento con la prestazione, il luogo del suo svolgimento e i beni di proprietà dell’azienda;

c) a quest’ultimo proposito, va evidenziato che i fatti, benchè denotino un atteggiamento incivile, non hanno causato alcun danno patrimoniale o morale all’azienda;

d) conseguentemente, la datrice di lavoro, anche in considerazione della comprensibile agitazione diffusasi tra i dipendenti in seguito ai fatti in argomento, avrebbe potuto limitarsi ad applicare al P. una sanzione conservativa che, diversamente da quanto sostenuto in giudizio dalla società, sarebbe stata sufficiente ad evidenziare il disvalore del comportamento del lavoratore e a disincentivarne la commissione ulteriore;

e) nè può valere in contrario il rilievo dell’intenzionalità del comportamento, in quanto questo elemento non può di per sè indurre a ritenere sussistente, nella specie, il “notevole inadempimento”, che legittima, in base alla contrattazione collettiva, il licenziamento in tronco.

2 – Il ricorso della Galileo Avionica s.p.a., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste con controricorso P.C.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Sintesi dei motivi.

1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, – motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si contesta l’affermazione secondo cui la Corte d’appello ha ritenuto che l’azienda avrebbe potuto opportunamente applicare al P. una sanzione conservativa, dopo avere contraddittoriamente – ed erroneamente – sostenuto che la condotta del dipendente, pur essendo sicuramente censurabile e per certi versi inspiegabile, non sarebbe stata posta in essere in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe apoditticamente affermato che una sanzione conservativa sarebbe stata sufficiente a evidenziare il disvalore del comportamento del P., aggiungendo che tale conclusione non avrebbe potuto essere contraddetta dall’intenzionalità della condotta, in quanto il profilo soggettivo evidenziato, non può comunque valere, dì per sè, ad integrare l’inadempimento notevole, necessario a legittimare il licenziamento in tronco.

2 – Esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità e/o inesistenza della relativa notifica.

3.- Il controricorrente sostiene, in primo luogo, che il ricorso della società sarebbe inammissibile, per nullità e/o inesistenza della relativa notifica, eseguita da Ufficiale giudiziario asseritamente incompetente per territorio.

L’eccezione va respinta.

In base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) la competenza a notificare il ricorso per cassazione è promiscua, nel senso che può essere effettuata nella città di Roma dove il processo deve essere trattato, ma anche presso il luogo nel quale la sentenza impugnata è stata pronunciata; ne consegue che l’incombenza può essere svolta anche dall’ufficiale giudiziario de luogo dove la sentenza impugnata è stata emessa (vedi, per tutte: Cass. 15 luglio 2010, n. 16592, Cass. SU 8 marzo 2011, n 5407; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3455);

b) inoltre, in tema di notificazioni degli atti di impugnazione in cassazione, non costituisce causa di nullità il compimento dell’attività di notifica da parte dell’Ufficiale giudiziario territoriale, anzichè da parte di quello di Roma, atteso che, ai sensi della L. 20 gennaio 1992, n. 55, art. 1 la notificazione del ricorso e del controricorso (come nella specie) dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall’ufficiale giudiziario del luogo ove abbia sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale. Peraltro, qualora il controricorso abbia raggiunto lo scopo di portare tempestivamente a conoscenza del ricorrente le deduzioni dell’avversario, risulta del tutto irrilevante, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, l’eventuale nullità della notificazione (Cass. 21 febbraio 2007, n. 4035; Cass. 17 novembre 1998, n. 11551; Cass. SU 1 aprile 1987, n. 3110);

c) comunque, l’incompetenza per territorio dell’ufficiale giudiziario che procede alla notificazione costituisce motivo di semplice nullità relativa (e non di inesistenza) all’atto, con conseguente ammissibilità della relativa sanatoria, realizzabile, ad esempio, per effetto della presentazione del controricorso (Cass. 6 luglio 2006, n. 15372; Cass. 7 gennaio 2003, n 637; Cass, 28 agosto 1998, n. 8557).

Nella specie, come si desume dalla relata in calce al ricorso per cassazione, la Galileo Avionica ha incaricato della notifica in oggetto l’Ufficiale giudiziario presso la Corte d’appello di Milano.

Questi, dopo l’esito negativo della notifica presso il domicilio eletto dalla controparte in grado d’appello (in Milano), su incarico della società ha proceduto, avvalendosi del servizio postale, ad un nuovo tentativo di notifica del ricorso per cassazione (rivelatosi fruttuoso) presso il domicilio del difensore nel giudizio di secondo grado (in Appiano Gentile, località situata in provincia di Como).

Ne consegue che, in applicazione dei su riportati principi, certamente non si configura un’ipotesi di competenza territoriale dell’Ufficiale giudiziario influente sulla validità della notifica, visto che è stato incaricato dell’incombente l’Ufficiale del luogo nel quale la sentenza impugnata è stata pronunciata, che, per la seconda notifica andata a buon fine, si è avvalso del servizio postale.

Peraltro, poichè il ricorso ha raggiunto lo scopo di portare tempestivamente a conoscenza della controparte le censure in esso formulate e vi è stata la rituale presentazione del controricorso, la problematica riguardante l’ipotizzata nullità della notificazione per la ragione anzidetta, risulta del tutto irrilevante, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3.

2 – Esame dell’eccezione di tardività del ricorso.

4. il controricorrente sostiene, poi, che il ricorso della Galileo Avionica sarebbe tardivo perchè la relativa notifica è stata effettuata oltre l’anno decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Anche la suddetta eccezione va respinta.

Secondo un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte:

a) in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuare entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio di richiedere all’Ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass. SU 27 luglio 2009, n. 17352; Cass. 12 marzo 2008, n. 6547; Cass. 22 marzo 2010, n. 6846; Cass. 13 ottobre 2010, n. 21154);

b) pertanto, in applicazione del suddetto principio, va esclusa la tardività del ricorso per cassazione – per inosservanza del termine annuale, ex art. 327 cod. proc civ., nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009 ove l’atto risulti rispedito per la notifica al domiciliatario in seguito alla riattivazione del procedimento notificatorio effettuata, successivamente alla scadenza del termine lungo, dopo pochi giorni dalla conoscenza dell’esito negativo del primo per irreperibilità del destinatario (Cass. 22 marzo 2010, n. 6846).

Nella specie, la società ha, in un primo momento, effettuato la notifica del ricorso per cassazione presso il domicilio eletto dalla controparte nel giudizio di secondo grado che era indicato anche nell’epigrafe della sentenza attualmente impugnata e si trovava in (OMISSIS).

La consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario per tale notifica a mani proprie è avvenuta il 5 febbraio 2009 e quindi tempestivamente, considerato che la sentenza impugnata è stata depositata il 6 febbraio 2008.

Tuttavia, la suddetta notifica ha avuto esito negativo, risultando l’avvocato della controparte “sconosciuta al custode”.

Conseguentemente la società, appena verificato l’esito della notifica e in assenza di comunicazioni da parte del destinatario sul mutamento del proprio domicilio, dopo pochi giorni (cioè in data 11 febbraio 2009), ha proceduto a rinnovare la notifica, a mezzo servizio postale, presso il nuovo domicilio dell’avvocato del P., sito in Appiano Gentile (Como).

Pertanto, in applicazione dei suindicati principi, deve essere nella specie esclusa la tardività del ricorso per cassazione, per inosservanza del termine annuale, ex art. 327 cod. proc. civ., nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009.

3 – Esame del ricorso.

5- Il ricorso è tuttavia inammissibile, perchè il ricorrente, sotto il profilo del vizio motivazionale, si limita in realtà a prospettare una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal giudice dei merito, peraltro sostenute da congrua e logica motivazione.

Va, infatti, ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità (vedi, per tutte:

Cass. 7 aprile 2011, n. 7948; Cass. 26 luglio 2010, n. 17514; Cass. 15 novembre 2006, n. 24349).

Poichè, nella specie, la decisione di illegittimità e sproporzione del licenziamento in oggetto appare adeguatamente motivata oltre che conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ne consegue che deve farsi applicazione del consolidato e condiviso orientamento di questa Corte secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata da giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti. Infatti, tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, del resto, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064).

4 – Conclusioni.

6.- In sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 26,00 per esborsi, Euro 2000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell’avvocato Marco Porretti, antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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