Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18835 del 12/07/2019
Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 12/07/2019), n.18835
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16927/2015 proposto da:
M.G. e M.P., elettivamente domiciliati in
Roma Via Degli Scipioni 268/a presso lo studio dell’avvocato
Caporossi Gianluca e rappresentati e difesi dagli avvocati Brancati
Corrado e M.P. giusta procura in calce a ricorso;
– ricorrenti –
contro
Autostrade Per L’italia Spa, elettivamente domiciliato in Roma Via
Salaria 95 presso lo studio dell’avvocato Galvani Andrea che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 879/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 26/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/05/2019 da PARISE CLOTILDE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Autostrade per l’Italia spa, concessionaria di Anas spa per la costruzione e l’esercizio della terza corsia dell’Autostrada (OMISSIS) (OMISSIS), ha disposto l’occupazione d’urgenza e l’espropriazione di un terreno di proprietà degli attuali ricorrenti, i quali non hanno accettato l’indennità provvisoria di esproprio; ha fatto seguito la procedura arbitrale di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 21 e la Commissione arbitrale a maggioranza ha rideterminato l’indennità in Euro326.315, compresa la maggiorazione del 10% ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 2, in base alla tabella ICI 2008 per area fabbricabile (Euro 611,84 al mq.).
La suddetta determinazione di stima era opposta da Autostrade per l’Italia dinanzi alla Corte d’appello di Ancona.
La Corte, con ordinanza depositata il 26-3-2015, ha affermato che: 1) non può valutarsi il comparto A perchè la domanda di Autostrade era limitata alla stima della Commissione arbitrale riferita al comparto B e non c’era stata riconvenzionale dei M.; 2) non è applicabile l’art. 33 TUE perchè, in base alla CTU, non c’è connessione funzionale tra la parte espropriata e la parte residua e i proprietari espropriati, facendo riferimento a valutazioni attinenti ai comparti, non avevano fornito riscontri sui riflessi negativi sulla parte non espropriata; 3) il terreno espropriato ricade nella fascia di rispetto autostradale, ha vincolo di inedificabilità assoluta e non rileva, al fine di escludere l’inedificabilità dell’area vincolata, la circostanza che la stessa sarebbe comunque computabile nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul restante suolo non espropriato, perchè ciò non rende l’area in questione suscettibile di edificazione, restando pur sempre operante il divieto di costruire su di essa. La Corte territoriale ha quindi determinato l’indennità di esproprio per il comparto B in base al “valore commerciale” di 7,65 AL MQ. (TOT. Euro24.288,75, oltre al valore del soprassuolo arboreo) e l’indennità per occupazione temporanea e d’urgenza rispettivamente in Euro7.024,44, oltre all’importo differenziale specificato nella motivazione della stessa sentenza, e in Euro10.794,98, oltre interessi sulla differenza tra quanto riconosciuto e quanto già versato presso la Cassa Depositi e Prestiti. Avverso questa ordinanza M.G. e M.P. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito da Autostrade per l’Italia.
Le parti ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa. La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibili i primi due motivi di ricorso e rigettarsi il terzo.
Ad illustrazione dei motivi secondo e terzo i ricorrenti allegano che i terreni espropriati erano inclusi in un ampio comparto di edificazione unitario soggetto a piano attuativo unitario e, quindi, a vincolo di perequazione degli indici di edificazione, mentre rientravano interamente in fascia di rispetto solo se considerati post frazionamento, sicchè a causa dell’esproprio i terreni residui di proprietà dei ricorrenti hanno subito una perdita di capacità edificatoria pari alla perdita di volumetria esprimibile dai terreni espropriati. Assumono i ricorrenti che abbia natura di vincolo di distanza quello relativo all’area della fascia di rispetto stradale e dunque detta area può essere calcolata ai fini della volumetria edificabile, se, come nel caso di specie, lo sfruttamento della volumetria avviene al di fuori della suddetta zona.
Pertanto i ricorrenti denunciano la violazione del principio secondo cui, ove l’esproprio riguardi solo una parte del bene, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio si deve tenere conto della svalutazione della porzione residua e l’indennità deve corrispondere alla differenza tra il valore che il bene aveva prima dell’esproprio e dopo, in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 trattandosi di esproprio parziale di bene unitario.
Trattandosi di questione meritevole di approfondimento e di rilievo nomofilattico, il procedimento, già fissato in camera di consiglio, va rimesso alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019