Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18834 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.28/07/2017),  n. 18834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15093-2015 proposto da:

ALFAGI PRODUZIONI EDITORIALI INTEGRATE S.R.L., C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 91, presso lo studio degli

avvocati GIUSEPPE e GABRIELE D’OTTAVIO che la rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CAPPELLE SUL TAVO n. 3, presso lo studio dell’avvocato CATERINA

TRIPODI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO MASSIMO

PEDONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e sul ricorso 24456-2016 proposto da:

ALFAGI PRODUZIONI EDITORIALI INTEGRATE S.R.L. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 91, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE D’OTTAVIO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE D’OTTAVIO e RAFFAELE D’OTTAVIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CAPPELLE SUL TAVO n. 3, presso lo studio dell’avvocato CATERINA

TRIPODI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO MASSIMO

PEDONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza definitiva n. 342/2015 della CORTE D’APPELLO di

REGGIO CALABRIA, depositata il 31/03/2015 R.G.N. 1064/2014 (per il

ricorso n. 15093/2015);

avverso la sentenza definitiva n. 1657/2014 della CORTE D’APPELLO di

REGGIO CALABRIA, depositata il 10/11/2014 R.G.N. 544/2013 (per il

ricorso n. 15093/2015);

avverso la sentenza definitiva n. 461/2016 della CORTE D’APPELLO DI

REGGIO CALABRIA, depositata il 20/04/2016 R.G.N. 1064/2014 (per il

ricorso n. 24456/2016);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito l’Avvocato GIUSEPPE D’OTTAVIO;

udito l’Avvocato DOMENICO MASSIMO PEDONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 10 novembre 2014, la Corte d’appello di Reggio Calabria dichiarava improcedibile l’appello di M.P. e rigettava quello distinto di Alfagi Produzioni editoriali integrate s.r.l., riunito al primo, avverso la sentenza di primo grado, che aveva annullato la sanzione disciplinare (dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione) comminata al primo il 18 maggio 2009 e accertato l’illegittimità del licenziamento intimatogli il 28 maggio 2009 dalla seconda, con applicazione della tutela obbligatoria e condannando la società datrice al pagamento, in favore del lavoratore, di Euro 1.982,00 per indennità di preavviso e di Euro 27.609,25 per differenze retributive e di T.f.r., rigettando la domanda risarcitoria (per danni da imperizia e negligenza nella prestazione) di Alfagi s.r.l. in via riconvenzionale.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva l’improcedibilità dell’appello del lavoratore, in quanto notificato a domicilio revocato dal diverso eletto con la nomina del nuovo difensore.

Essa riteneva poi infondata l’impugnazione della società datrice, nella condivisione, in esito a critico e argomentato esame delle risultanze istruttorie, della ravvisata prova dal primo giudice dell’orario a tempo pieno (anzichè parziale, come formalmente concordato tra le parti) osservato dal lavoratore e del diritto al suo migliore inquadramento, corrispondente alle superiori mansioni effettivamente svolte. La Corte calabrese escludeva quindi la legittimità, per ragioni formali ma anche di merito sostanziale, della sanzione disciplinare: nell’eliminazione con ciò di una recidiva giustificante il licenziamento, divenuto palesemente sproporzionato.

Ma la sentenza era peraltro revocata da altra della stessa Corte d’appello del 31 marzo 2015, che riteneva l’errore materiale percettivo di omesso rilievo dell’anteriorità di notificazione dell’appello del lavoratore rispetto alla sua conoscenza del mutamento di domicilio della società datrice: notificazione pertanto non più inesistente, con esclusione dell’improcedibilità del suo appello, meritevole di ulteriore istruzione (disposta con separata ordinanza per la fase rescissoria del giudizio) in ordine alla natura di tutela da applicare all’accertata illegittimità del licenziamento (reale, piuttosto che obbligatoria), oggetto del suddetto appello.

Con atto notificato il 11 maggio 2015, Alfagi s.r.l. ricorre per cassazione con nove motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste M.P. con controricorso.

Con distinto atto notificato il 13 ottobre 2016, Alfagi s.r.l. ricorre per cassazione con unico motivo avverso la sentenza definitiva 20 aprile 2016 della Corte reggina, che aveva respinto l’appello del lavoratore, cui il medesimo resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, deve essere disposta la riunione del ricorso R.G. 24456/2016 a quello R.G. 15093/2015, a norma dell’art. 335 c.p.c., per coerente assimilazione con l’ipotesi di riunione delle impugnazioni aventi ad oggetto sentenza non definitiva e definitiva del medesimo giudizio.

Si reputa, infatti, che il giudice possa disporre la riunione di impugnazioni proposte separatamente, anche al di fuori delle ipotesi nelle quali la riunione sia imposta espressamente dalla legge, tutte le volte in cui fra le stesse impugnazioni si ravvisino, in concreto, elementi di connessione tali da rendere conveniente, per ragioni di economia processuale, l’esame congiunto: così nell’ipotesi, ravvisata ammissibile, della riunione di impugnazioni proposte avverso sentenza non definitiva sull’an e sentenza definitiva sul quantum, pronunciate nel medesimo giudizio (Cass. 9 luglio 2014, n. 15708; Cass. 17 febbraio 2003, n. 2357).

2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in riferimento al ricorso R.G. 15093/2015, nullità della sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost., per assenza di motivazione e comunque per intrinseca contraddittorietà, tale da non consentire di comprendere le ragioni della decisione sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie nella valutazione della Corte territoriale, in ordine alla determinazione dell’orario di lavoro prestato da M.P..

3. Con il secondo, la ricorrente deduce nullità della sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost., per assenza di motivazione e comunque intrinseca contraddittorietà, tale da non consentire di comprendere le ragioni della decisione sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie nella valutazione della Corte territoriale, in ordine all’accertamento delle mansioni superiori svolte da M.P..

4. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., artt. 2697,2727 e 2729 c.c. ed omesso esame di fatti decisivi, risultanti dalle dichiarazioni dei testi indicati, in difetto di coerente scrutinio delle singole deposizioni e di loro comparazione complessiva, senza indicazione degli elementi fattuali alla base del convincimento giudiziale, in riferimento all’orario di lavoro ed alle mansioni superiori svolti da M.P..

5. Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2735 e 1362 c.c., per erronea esclusione della confessione stragiudiziale, in ordine alla prestazione lavorativa a tempo parziale, contenuta nella lettera del lavoratore 20 maggio 2009, di risposta a quella datoriale del giorno prima, di comunicazione della frammentazione dell’orario di tre ore e mezza giornaliere in due turni, pomeridiano e serale.

6. Con il quinto, la ricorrente deduce violazione dell’art. 1 CCNL per i lavoratori delle imprese televisive locali 12 giugno 2003 ed errata applicazione del CCNL per le imprese radiotelevisive private 8 novembre 2006, in contrasto con l’espressa previsione della disciplina in materia, regolata dal primo e non dal secondo.

7. Con il sesto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., degli artt. 2697, 1362 e 2103 c.c., per erroneo accertamento in fatto delle mansioni svolte dal lavoratore, neppure concretamente verificate e con travisamento delle dichiarazioni testimoniali illustrate, relative a precedente diverso rapporto di lavoro, senza neppure osservanza dell’ordinario procedimento trifasico previsto in materia.

8. Con il settimo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in punto fondatezza della sanzione disciplinare e degli artt. 115,116 c.p.c., artt. 2727 e 2729 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 7 in ordine ai profili ritenuti assorbiti, per la fondatezza, sulla base delle dichiarazioni testimoniali scrutinate, di non corretta messa in onda del clip pubblicitario contestata al lavoratore e della conseguente sanzione disciplinare, nella pure comprovata ricorrenza degli assorbiti profili di affissione del codice disciplinare all’interno dei locali di lavoro prima della contestazione disciplinare e di rispetto degli adempimenti previsti per il relativo procedimento.

9. Con l’ottavo, la ricorrente deduce nullità della sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost. e art. 112 c.p.c., per omessa indicazione delle ragioni di apodittica esclusione della sproporzione tra comportamento contestato e licenziamento intimato.

10. Con il nono, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e artt. 435 e 164 c.p.c., per inesistenza di un errore di fatto percettivo nella verifica giudiziale della notificazione dell’atto di appello del lavoratore, integrante piuttosto una valutazione giuridica e per la conoscenza dalla datrice della riunione al proprio appello di quello del lavoratore, di cui omessa la notificazione, solo nell’imminenza di un’udienza successiva dalla lettura di una memoria di controparte.

11. Con unico motivo, la ricorrente deduce, con il secondo ricorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 279 c.p.c., commi 2 e 4, per l’erronea esorbitanza della pronuncia, nella sentenza definitiva 20 aprile 2016, di rigetto dell’appello del lavoratore, con la conferma tuttavia della statuizione della condanna risarcitoria in proprio danno per illegittimità del licenziamento, rispetto alla revoca della sentenza non definitiva n. 342/2015 della sentenza d’appellon. 1657/2014 della stessa Corte.

12. In riferimento al ricorso R.G. 15093/2015, i primi due motivi (nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost., per assenza di motivazione e comunque per intrinseca contraddittorietà in ordine alla determinazione dell’orario di lavoro prestato e all’accertamento delle mansioni superiori svolte da M.P.) ed il terzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, in riferimento all’orario di lavoro ed alle mansioni superiori svolti da M.P.) possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni di stretta connessione.

Essi sono inammissibili.

12.1. Non si configura, infatti, la denuncia dei vizi di error in procedendo, per l’articolazione della motivazione della sentenza impugnata, non meramente apparente nè inintelligibile, in argomentazioni idonee a rivelarne chiaramente la ratio decidendi, sicchè deve essere esclusa la ricorrenza dei requisiti della nullità denunciata, consistenti nell’impossibilità di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti della decisione, in funzione della sua intelligibilità e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. 10 novembre 2010, n. 22845; Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 22 giugno 2015, n. 12864).

12.2. I mezzi illustrati tendono piuttosto ad una rivisitazione del merito dell’accertamento in fatto, consistendo nella sostanziale contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694) qualora a tali compiti, di sua esclusiva pertinenza, il giudice di merito abbia adempiuto con argomentazioni esaurienti, logicamente congrue e giuridicamente corrette, come nel caso di specie (per le ragioni esposte sub 2a, 2b da pg. 3 a pg. 6 della sentenza). E ciò tanto più alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, neppure essendo specificamente indicata l’omissione del fatto decisivo controverso di cui omesso l’esame (la stessa pluralità genericamente allegata smentendo la decisorietà ex se, caratterizzante detta omissione), secondo il protocollo deduttivo individuato dalla giurisprudenza di legittimità (di indicazione del “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e del “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua “decisività”: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), applicabile ratione temporis.

13. Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2735 e 1362 c.c. per erronea esclusione della confessione stragiudiziale, in ordine alla prestazione lavorativa a tempo parziale, contenuta nella lettera del lavoratore 20 maggio 2009, è parimenti inammissibile.

13.1. Esso censura, infatti, il risultato interpretativo in sè del documento (lettera lavoratore 20 maggio 2009), che, appartenendo all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità, posto che il controllo di questa Corte afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito, che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 18 novembre 2005, n. 24461).

E neppure, in presenza di un’interpretazione ben plausibile del giudice di merito nè essendo necessario che essa sia l’unica possibile o la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178), si può accedere ad una sostanziale sollecitazione alla revisione del merito, discendente dalla contrapposizione di una interpretazione dei fatti propria della parte a quella della Corte territoriale: in quanto esorbitante dal controllo di legittimità rigorosamente limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 18 novembre 2005, n. 24461). E ciò tenuto conto dell’argomentazione logicamente congrua e giuridicamente corretta della Corte territoriale (per le ragioni esposte in particolare dal settimo al nono alinea di pg. 5 della sentenza: “La lettera non contiene però alcuna confessione riguardo all’orario osservato prima. Il M. si riferisce al lavoro svolto prima solo riguardo alle mansioni…”).

14. Il quinto motivo, relativo a violazione dell’art. 1 CCNL per i lavoratori delle imprese televisive locali 12 giugno 2003 ed errata applicazione del CCNL per le imprese radiotelevisive private 8 novembre 2006, è inammissibile.

14.1. Esso pone una questione nuova, non trattata dalla sentenza impugnata, neppure avendo la ricorrente offerto una specifica indicazione, con debita trascrizione, degli atti nei quali essa sia stata eventualmente trattata nei gradi precedenti, pure violando così il principio di autosufficienza del ricorso (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 11 gennaio 2007, n. 324).

15. Il sesto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2697,1362 e 2103 c.c. per erroneo accertamento in fatto delle mansioni svolte dal lavoratore, neppure concretamente verificate, è infondato.

15.1. La Corte territoriale ha correttamente adempiuto all’operazione “trifasica” di accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, di individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, nonchè di raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. 26 marzo 2014, n. 7123; Cass. 27 settembre 2010, n. 20272), sia pure anche per relationem alla sentenza di primo grado (come in particolare si evince dal penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza).

Ed infatti, l’onere di motivazione in sede di impugnazione risulta pienamente soddisfatto anche da una motivazione per relationem (Cass. 2 febbraio 2006, n. 2268; Cass. 7 aprile 2005, n. 7251), sussistendo un vizio di motivazione soltanto quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento, limitandosi ad un generico richiamo, senza alcuna esplicitazione, nè spiegazione logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 20 luglio 2012, n. 12664): ciò che non si verifica nel caso di specie, avendo la Corte territoriale chiaramente e correttamente espresso le ragioni del proprio iter decisionale (esposte a pg. 6 della sentenza).

15.2. Anche il motivo in esame si risolve nella sollecitazione ad una rivisitazione del merito dell’accertamento in fatto, nella contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

16. Il settimo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in punto fondatezza della sanzione disciplinare e degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2727 e 2729 c.c. e L. n. 300 del 1970, art. 7 in ordine ai profili assorbiti di affissione del codice disciplinare all’interno dei locali di lavoro prima della contestazione disciplinare e di rispetto degli adempimenti previsti per il relativo procedimento, è infondato.

16.1. Non esiste alcuna violazione della ripartizione del regime probatorio, cui sola pertiene la corretta denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c., che regola l’onere della prova, non anche la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova, viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c.e la cui erroneità ridonda comunque in vizio di motivazione (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 novembre 2012, n. 21234; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064): essendo indiscutibile che l’onere della dimostrazione dell’impartizione delle disposizioni per l’esecuzione della prestazione lavorativa, quale elemento costitutivo dell’integrazione della contestazione disciplinare, spetti al datore di lavoro, mentre al lavoratore quello della prova della non imputabilità dell’inadempimento (Cass. 26 giugno 1998, n. 6352).

E la Corte territoriale ha compiuto un accertamento in tale senso, per argomentato rinvio a quello del Tribunale, in ordine alla mancata dimostrazione datoriale di avere fornito comunicazione alcuna al lavoratore in merito alla “durata della televendita, non segnalata nella directory”, pertanto limitatosi, in assenza di diverse istruzioni, “a metter in onda i file come risultanti dalla barra time line” (così al quarto capoverso, sub 2c di pg. 7 della sentenza). E tale accertamento neppure è stato specificamente confutato, per il diverso profilo di contestazione imperniato sulla dichiarazione del teste Ch., in proposito irrilevante e pure già oggetto di specifico e argomentato esame dalla Corte territoriale (al terz’ultimo capoverso, sub 2c di pg. 7 della sentenza); con assorbimento di ogni altra questione devoluta.

17. L’ottavo motivo, relativo a nullità della sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost. e art. 112 c.p.c. per omessa indicazione delle ragioni di apodittica esclusione della sproporzione tra comportamento contestato e licenziamento intimato, è inammissibile.

17.1. Esso viola la prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sotto il profilo di autosufficienza, in assenza di trascrizione, nè di specifica indicazione della sede di produzione dei documenti (lettera di contestazione del 22 maggio 2009 e intimazione di licenziamento del 28 maggio 2009) sul quale è stata fondata la censura, con inibizione a questa Corte di esame e di ogni valutazione al fine della verifica dell’errore di diritto denunciato (Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 3 marzo 2009).

17.2. Inoltre, non è configurabile il vizio di error in procedendo denunciato, per l’articolazione della motivazione della sentenza impugnata, non meramente apparente nè inintelligibile, in argomentazioni, sia pure succinte, idonee a rivelarne chiaramente la ratio decidendi (per le ragioni esposte sub 2d di pg. 8 della sentenza): sicchè deve essere esclusa la ricorrenza dei requisiti della nullità denunciata, consistenti nell’impossibilità di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti della decisione, in funzione della sua intelligibilità e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. 10 novembre 2010, n. 22845; Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 22 giugno 2015, n. 12864).

18. Il nono motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 per inesistenza di un errore di fatto percettivo nella verifica giudiziale della notificazione dell’atto di appello del lavoratore e degli artt. 435 e 164 c.p.c., per la conoscenza dalla datrice della riunione al proprio appello di quello del lavoratore, di cui omessa la notificazione, solo nell’imminenza di un’udienza successiva dalla lettura di una memoria di controparte, è inammissibile.

18.1. Esso riguarda la sentenza non definitiva della Corte calabrese n. 342/2015 (di revoca in parte qua della sentenza della stessa Corte n. 1657/2014, oggetto di censura con i primi otto motivi), espressamente indicata come oggetto del ricorso per cassazione, ma per la cui impugnazione non è stata conferita, in calce al ricorso, la procura speciale, relativa alla sola sentenza n. 1657/2014.

Sicchè, esso difetta, in riferimento all’impugnazione della sentenza più recente, di sottoscrizione di un avvocato iscritto all’apposito albo munito di procura speciale, secondo la previsione, a pena di inammissibilità, dell’art. 365 c.p.c.; nè lo specifico riferimento ad altro giudizio (riguardante la sentenza meno recente) può sopperirvi, per il difetto del requisito di specialità della procura (Cass. 14 marzo 2016, n. 4980). Infine, occorre pure considerare l’anteriorità della data apparente di conferimento della suddetta procura (5 marzo 2015) rispetto a quella di pubblicazione della sentenza n. 342/2015 (31 marzo 2015): dovendo la procura per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., essere conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata (Cass. 30 luglio 2012, n. 13558; Cass. 11 settembre 2014, n. 19226; Cass. 7 gennaio 2016, n. 58).

19. In riferimento al ricorso R.G. 24456/2016, in via preliminare deve esserne ritenuta l’ammissibilità, per identità del soggetto partecipante al giudizio, specificamente individuato dall’unico numero di iscrizione alla partita Iva ((OMISSIS)) e per corrispondenza della procura speciale, rilasciata a margine, ai requisiti prescritti dall’art. 83 c.p.c., comma 3: con particolare riferimento alla sua anteriorità alla notificazione del ricorso, al conferimento espresso al difensore del potere di proporre il ricorso ed al rilascio in data successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione. Ed infatti, se apposta a margine del ricorso, tali requisiti si desumono, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell’atto a margine del quale essa è apposta, si faccia della sentenza gravata, restando, invece, irrilevante che la stessa sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità (Cass. 30 novembre 2016, n. 24422; Cass. 13 settembre 2006, n. 19560).

20. Peraltro, l’unico motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 279 c.p.c., commi 2 e 4 per esorbitanza della pronuncia, nella sentenza definitiva 20 aprile 2016, di rigetto dell’appello del lavoratore, con la conferma tuttavia della statuizione della condanna risarcitoria per illegittimità del licenziamento, rispetto alla revoca della sentenza non definitiva n. 342/2015 della sentenza d’appellon. 1657/2014 della stessa Corte, è infondato.

20.1. La sentenza definitiva impugnata ha pienamente rispettato l’alveo decisionale segnato dalla sentenza non definitiva di revoca, non essendo state riesaminate le questioni definite e da esse dipendenti, conformemente all’insegnamento di legittimità secondo cui il giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d’ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva (Cass. 31 agosto 2009, n. 18898; Cass. 23 novembre 2015, n. 23862).

Con essa la Corte territoriale, ben consapevole del proprio ambito cognitorio (come fin da subito esattamente avvertito al terzo capoverso di pg. 2 della sentenza), si è limitata, in piena corrispondenza al decisum impugnato, al rigetto dell’appello del lavoratore, incentrato sulla rivendicata tutela reale (e non obbligatoria) conseguente all’illegittimità del licenziamento, accertata con la sentenza d’appello 10 novembre 2014, n. 1657, oggetto dell’appello datoriale: non investito dalla sentenza di revocazione, come assolutamente chiaro dal tenore argomentativo e decisionale della sentenza non definitiva n. 342/2015 e pure di quella definitiva n. 461/2016 (che ha esattamente, seppur pleonasticamente, sottolineato come “il rigetto riguardante anche l’appello di Alfagi, non è inoltre più oggetto di discussione in questa sede”: così al secondo capoverso, ult. parte di pg. 5), invece palesemente frainteso dalla ricorrente con le argomentazioni svolte al punto 2) da pg. 2 a pg. 5 della memoria comunicata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

21. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto di entrambi i ricorsi riuniti, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

 

LA CORTE

pronunciando nei ricorsi riuniti R.G. 15093/2015 e R.G. 24456/2016, li rigetta entrambi e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis per ognuno dei ricorsi.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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