Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18834 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 12/07/2019), n.18834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3699/2018 proposto da:

B.E., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Barbetti Carlotta, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S., in qualità di curatore speciale della minore

E.K.Z.I., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Zampetti Maria Silvia, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

E.K.L., Procuratore Generale presso la Corte di Appello di

Firenze;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2818/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/03/2019 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con sentenza del 14 dicembre 2017 la Corte d’appello di Firenze, sezione minorenni, ha respinto l’appello proposto da B.E. nei confronti del curatore speciale della sua figlia minore E.K.Z., del padre di lei E.K.L. e del pubblico ministero contro la sentenza con cui il locale Tribunale per i minorenni aveva dichiarato lo stato di adottabilità della minore, disposto la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori e dei loro incontri con la figlia e, fermo il provvisorio collocamento della bambina presso la struttura indicata, ne aveva disposto l’inserimento all’interno di un nucleo familiare scelto dal settore adozioni, da mantenere segreto, nominando tutore provvisorio il servizio sociale della zona fiorentina nord-ovest.

Ha osservato la Corte territoriale:

-) che la B. non aveva formulato nessuna proposta concreta in ordine all’affidamento ed al collocamento della minore, il che doveva interpretarsi come richiesta che la medesima rimanesse presso l’Istituto ove era stata accolta e vi potesse incontrare essa B. in attesa del recupero, da parte sua, delle competenze genitoriali allo stato mancanti;

-) che tale domanda era però inaccoglibile, e dimostrava la totale incomprensione da parte della B. dei bisogni primari della minore, che erano quelli di crescere in un ambiente familiare negatole al momento della nascita e di sviluppare attaccamento verso figure in grado di accompagnarla e sostenerla nel percorso di crescita;

-) che la B. a cagione dei molteplici disturbi della personalità, che costituivano a loro volta conseguenze di un vissuto personale, all’interno del nucleo familiare di origine, tale da determinare fenomeni di distorsione cognitiva, possedeva scarse capacità predittive rispetto a situazioni di pericolo, come peraltro emergeva con chiarezza dalla stessa situazione in cui aveva maturato la scelta di concepimento della minore, in una grave situazione di precarietà e di indigenza, e solo per compiacere una richiesta del compagno;

-) che la B. non possedeva nemmeno le competenze genitoriali minime per prendersi cura della figlia ed era perciò ragionevole temere che, in un eventuale rapporto, potessero verificarsi gravi forme di trascuratezza emotiva, inversione di ruoli, con attribuzione di caratteristiche di adulti alla bambina, confusione nella sua educazione e soprattutto mancanza di proiettività e sintonizzazione emotiva;

-) che i disturbi e le conseguenti carenze materne erano stratificati, risalenti, non temporanee, nè si poteva ragionevolmente supporre che essi potessero essere superati attraverso il sostegno e l’imitazione di comportamenti corretti, così come non si poteva ragionevolmente supporre che una tale evoluzione positiva, di cui allo stato non vi era dimostrazione, potesse avvenire in tempi compatibili con le esigenze di assistenza e di cura della minore nel suo percorso di crescita;

-) che la situazione di abbandono determinava l’inadeguatezza anche dell’affidamento eterofamiliare richiesto in subordine, atteso che una misura, di carattere necessariamente temporaneo, avrebbe esposto la minore ad un sicuro disorientamento, senza che vi fosse probabilità che, attraverso un percorso assistito, si potesse tempestivamente pervenire ad una stabile ricomposizione del legame naturale.

2. – Per la cassazione della sentenza B.E. ha proposto ricorso per un solo motivo.

Il curatore speciale della minore E.K.Z. ha resistito con controricorso.

E.K.L. non ha spiegato difese.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3. – Occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei riguardi del tutore provvisorio della minore E.K.Z..

4. – Va altresì disposto l’oscuramento del provvedimento.

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei riguardi del tutore provvisorio della minore E.K.Z. entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di questo provvedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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