Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18834 del 02/07/2021
Cassazione civile sez. I, 02/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 02/07/2021), n.18834
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25009/2020 proposto da:
I.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio, 29,
presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 01/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/06/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con decreto depositato in data 1 agosto 2020, ha rigettato la domanda proposta da I.S., cittadino del Bangladesh, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.
Ha proposto ricorso per cassazione I.S., affidandolo a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.
3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.
4. Il ricorso è inammissibile.
Va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recentissima sentenza n. 15177/2021, hanno elaborato i seguenti principi di diritto (confermati nelle successive sentenze, sempre a Sezioni Unite, nn. 18486/2021, 18487/21, 18488/2021, 18489/2021 e 18490/2021):
“1) Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore;
2) La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.
Le Sezioni Unite hanno quindi aderito a quell’indirizzo interpretativo secondo cui il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, ha inteso modificare l’accesso al giudizio di legittimità rispetto alle ordinarie ipotesi contemplate dalla disciplina processuale ordinaria, prevedendo, per le controversie disciplinate del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 e da quelle che allo stesso hanno successivamente rinviato, che la procura speciale debba necessariamente ed indefettibilmente essere rilasciata dal ricorrente in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento sfavorevole.
Tale autonoma forma di certificazione affidata al difensore non è in alcun modo surrogabile aliunde dal mero contenuto complessivo della procura, anche se essa rechi al suo interno l’indicazione della data del conferimento (laddove priva di sua specifica certificazione) o quella del provvedimento sfavorevole e della sua comunicazione. Una diversa interpretazione svilirebbe il dato testuale della norma che verrebbe ad essere disapplicata, dando luogo ad un’ermeneusi contra legem, non consentita dal sistema (vedi Cass., S.U., 30 marzo 2021, n. 8776).
Nel caso di specie, il difensore si è limitato all’asseverazione dell’autenticità della firma del ricorrente, ma non ha provveduto alla specifica certificazione della data (peraltro del tutto assente all’interno dell’atto) di conferimento della procura alle liti, in modo tale che tale data risulti indefettibilmente rilasciata dal richiedente in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento sfavorevole.
Ne consegue che difetta un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione che determina l’assorbimento dei motivi svolti dal ricorrente.
Non si liquidano le spese di lite, in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021