Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18833 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.28/07/2017),  n. 18833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 413-2015 proposto da:

G.P. C.F. GSBPRZ57D45A132D, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato DONATO D’ANGELO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FIAMMA 2000 S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASQUALE STANISLAO MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

CICERCHIA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6146/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/06/2014 R.G.N. 885/12.

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 20 giugno 2014, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Velletri, rigettava la domanda proposta da G.P. nei confronti della Fiamma 2000 S.p.A., subentrata alla Tecnogas S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole per giustificato motivo oggettivo;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non assolto dalla lavoratrice l’onere di allegazione relativo alle residue posizioni utili ai fini del repechage, da osservarsi anche con riguardo alla Fiamma 2000 S.p.A. non potendosi identificare in questa, cessionaria dell’azienda facente capo alla Tecnogas S.p.A., un unico centro di imputazione del rapporto;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la G., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., il ricorrente lamenta l’erroneità dell’accollo al lavoratore dell’onere di allegazione delle posizioni residue ai fini della verifica dell’adempimento dell’obbligo di repechage;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè della L. n. 604 del 1966, art. 3 il ricorrente lamenta, in relazione all’omesso esame degli elementi offerti a comprova della denunciata insussistenza dell’invocata soppressione del posto, l’inconfigurabilità nella specie dei presupposti legittimanti l’intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

– che, la violazione e falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c., n. 4, in combinato disposto con l’art. 118 disp. att. c.p.c. è predicata nel terzo motivo con riguardo al carattere della motivazione qualificata come meramente assertiva, circa il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’inconfigurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra Società cedente e Società cessionaria;

che, il medesimo convincimento è censurato nel quarto motivo sotto il profilo della sua non conformità a diritto per violazione degli artt. 2359 e 2497 c.c. e segg.;

che il primo motivo deve ritenersi fondato in relazione all’orientamento da ultimo ribadito da questa Corte (cfr. Cass., sez. lav., n. 5592/2016 e Cass., sez. lav., n. 12101/2016) in base al quale, essendo il datore di lavoro onerato dalla legge della prova dell’adempimento dell’obbligo di repechage, non è configurabile a carico del lavoratore alcun onere processuale il cui mancato assolvimento precluda il sindacato giudiziale sul punto, risolvendosi in danno del lavoratore;

che conseguentemente gli ulteriori motivi di impugnazione risultano assorbiti;

che il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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