Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18833 del 20/08/2010
Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18833
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPIANI 10,
presso lo studio dell’avvocato BATTIATO GUIDO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DE VIVO MARCELLO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4487/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del
10.11.08, depositata il 26/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari accoglieva la domanda proposta da T.A., operaia agricola a tempo determinato contro l’Inps, per ottenere le differenze della pensione in godimento, perche’ per la determinazione della retribuzione pensionabile si doveva fare riferimento – non gia’ al salario medio convenzionale di cui ai decreti ministeriali relativi agli anni in cui il lavoro era stato prestato, perche’ questi richiamavano il salario medio convenzionale dell’anno precedente – ma al salario medio convenzionale di cui ai decreti pubblicati nell’anno successivo a quello in cui il lavoro era stato prestato;
Letto il ricorso dell’Inps e il controricorso della pensionata;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Vista la memoria depositata dall’Inps;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacche’ e’ gia’ stato deciso con numerose pronunzie (tra le tante Cass. n. 2531 del 30/01/2009) che “In tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28 e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno da d.m. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno precedente, cio’ trovando conferma – oltre che nella impossibilita’ di rinvenire un diverso e piu’ funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione previdenziale di settore – anche nella disposizione di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, che, nell’interpretare autenticamente la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 8 concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, cosi’ da ricondurre l’intero sistema ad uniformita’, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno precedente”.
Ritenuto che detta decisione risulta ora confermata dalla disposizione interpretativa di cui alla L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 5, che recita “la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, comma 3 si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini detta determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato e’ il medesimo di quello previsto alla citata L. n. 457 del 1972, art. 3, comma 2 per gli operai a tempo indeterminata;
Ritenuto che quindi il ricorso deve essere accolto e che la sentenza impugnata deve essere cassata con decisione nel merito di rigetto del ricorso, non essendo necessari ulteriori accertamenti;
Ritenuto che la novita’ della norma interpretativa giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.
Cosi’ deciso in Roma, il 30 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010