Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18833 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 18833 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 16290-2016 proposto da:
QUALIANO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO
CODOGNOTTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio
2017
2566

dell’avvocato MARIO TUCCILLO,

che lo rappresenta e

difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15473/2015 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 21/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 16/07/2018

consigli

del

18/10/2017 dal

Consigliere_. PASQUALE

D’ASCOLA;
Lette

le conclusioni scritte del P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO, che

ha chiesto accoglimento del ricorso.

Fatti di causa e ragioni della decisione

1)

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo in

grado di appello, in riforma di sentenza del locale Giudice di Pace, ha dichiarato

confronti della compagnia Fondiaria-Sai Assicurazioni (oggi UnipoISAI
Assicurazioni spa), per ottenere il pagamento del compenso relativo a un
incarico esperito per conto della società.
Il Tribunale, disattesa la doglianza sulla mancata riunione dei numerosi giudizi
instaurati dall’attore, ha ravvisato un abusivo frazionamento del credito, posto
che gli incarichi professionali, seppur diversi (in quanto riguardanti ciascuno un
distinto sinistro), erano tutti riconducibili ad un unico contratto d’opera
esistente tra la compagnia di assicurazioni e il perito nell’ambito di un rapporto
di collaborazione professionale, svoltosi per lungo tempo, con carattere
unitario.
Secondo il Tribunale di Napoli in sostanza non risultava dimostrata l’esistenza
di alcun interesse meritevole di tutela alla base della parcellizzazione del
credito in una miriade di processi.
Qualiano ha proposto ricorso per cassazione elencando cinque motivi, dei quali
ha omesso di trattare il terzo in elenco, relativo a violazione degli artt. 156 e
160 c.p.c. e vizio di motivazione.
La società UnipoISAI Assicurazioni spa ha resistito con controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato memoria.

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improponibile la domanda proposta dal perito assicurativo Bruno Qualiano nei

2)

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di nullità della notifica del

controricorso sollevata dal ricorrente con la memoria depositata ai sensi
dell’art. 378 cpc.
L’eccezione, che si fonda sulla omessa indicazione del nome del file nella
attestazione di conformità della copia informatica ai sensi dell’art. 19 ter delle

dal 9 gennaio 2016 è infondata per il principio del raggiungimento dello scopo
dell’atto (art. 156 comma 3 cpc): se il ricorrente interloquisce unicamente sulla
mancata indicazione del “nome del file” nella attestazione di conformità della
copia informatica, quindi su un aspetto meramente formale, è evidente che il
documento informatico contenente il controricorso per cassazione è stato da lui
ricevuto e quindi lo scopo della notifica è stato pienamente raggiunto.
3)

Con il primo e secondo motivo parte ricorrente denuncia rispettivamente:

a) nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia in relazione
all’eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata in atto di
appello; b) vizio di motivazione per non aver attribuito rilevanza alla mancanza
di specifiche contestazioni da parte della compagnia in ordine alla intervenuta
transazione tra le parti.
La censura è complessivamente priva di fondamento.
Parte ricorrente si limita a rinviare ad alcune righe della comparsa di
costituzione in appello, senza null’altro dedurre circa il contenuto della
eccezione e sulla sua attitudine a definire il giudizio di appello.
In tal modo la doglianza si presta in primo luogo ai rilievi di inammissibilità
dedotti dal pubblico ministero e dalla resistente, a causa della mancata
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specifiche tecniche del PCT, introdotto dal decreto 28 dicembre 2015, in vigore

illustrazione dei profili di fatto e di diritto. In particolare non è stato neppure
rilevato che la sentenza impugnata dedica al profilo de quo la fine di pag. 4 e
l’inizio di pag. 5 cosicchè discutere di omessa pronuncia è del tutto privo di
fondamento.

osservato che non ha alcun pregio una eccezione di cessazione della materia
del contendere basata sul semplice fatto che nelle more dei procedimenti la
società aveva provveduto ai pagamenti delle somme dovute in forza di
sentenze esecutive di primo grado, somme soggette a precetto. Il tribunale h
fatto rilevare che tale comportamento, inevitabile per adempiere all’obbligo
esistente, non configura certo alcuna volontà di rinunciare al gravame, che
infatti è stato coltivato anche dopo il deposito della comparsa di risposta
avversaria, né tanto meno cessazione della materia del contendere.
4) Il terzo motivo di ricorso (che tratta le questioni di cui ai motivi indicati con
i numeri 4 e 5 in premessa a pag. 4) concerne la declaratoria di improponibilità
della domanda a causa dell’abusivo frazionamento della pretesa contrattuale.
Parte ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e
1375 cc e 111 Cost.
Il ricorrente, che discute anche della pronuncia del 15.11.2007 n. 23726 delle
Sezioni Unite, osserva che il frazionamento abusivo (e la conseguente
violazione del principio di buona fede, correttezza e giusto processo) ricorre
solo in presenza di un unico rapporto obbligatorio, di un’unica causa petendi,
ipotesi non ravvisabile nel caso in esame in cui si tratta di una attività di perito

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La sentenza, e in questa sede parte resistente, hanno opportunamente

assicurativo svolta in favore della Fondiaria SAI spa attraverso singoli incarichi
ricevuti. Ritiene irrilevante l’invio delle parcelle in conformità dello
schema predisposto dalla società assicuratrice, rispondendo tale modalità solo
ad una necessità organizzativa della convenuta. Ribadisce la sussistenza di

possibilità di instaurare tanti giudizi quanti sono i sinistri nei quali egli aveva
eseguito le perizie. In memoria afferma, tra l’altro, l’irrilevanza della gestione
informatica delle parcelle e invoca tre pronunce favorevoli rese da questa Corte
nel 2016.
Le argomentazioni sono infondate, dovendosi confermare, con le precisazioni
che seguono, la decisione del tribunale.
5.1)

Il giudice del tribunale ha accertato che nell’ambito di un’attività

continuativa svolta per molti anni con le medesime modalità e regolata in
maniera uniforme, la remunerazione del perito per il singolo incarico era
collegata ad un accordo quadro, con accettazione delle parcelle mediante il
sistema informatico della compagnia.
Su tali presupposti deve ritenersi ineccepibile il giudizio secondo cui i distinti
crediti maturati dal Qualiano siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e
fondati su un medesimo rapporto di durata.
Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute di recente sul tema della
possibilità di frazionamento giudiziale del credito, hanno affermato che le
domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, relativi ad un
medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati
processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un

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distinti rapporti professionali intercorsi con il medesimo debitore e quindi la

medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili
nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate
sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente
se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente

domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al
creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale
frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che
intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183,
c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il
deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c (Sez. U , Sentenza n. 4090
del 16/02/2017).
Nel caso di specie, la questione relativa alla mancanza di un interesse
oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (riscontrata dal
primo giudice e posta a base della pronuncia di improponibilità) ha formato
oggetto di precedente deduzione nel giudizio di merito, atteso che la linea
difensiva adottata dalla società convenuta era improntata principalmente sulla
improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, concetto
che, come è evidente, presuppone logicamente proprio la contestazione
dell’esistenza di un interesse meritevole di tutela giuridica.
E sul tema dell’interesse concreto alla proposizione di separati giudizi fondamentale per la soluzione della questione di diritto che la Corte deve oggi

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dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative

risolvere – il ricorrente si limita ad un generico richiamo al rischio di
prescrizione, ma non allega alcun concreto elemento a sostegno della sua
affermazione (decorrenza del termine e sua scadenza), né deduce l’esistenza di
elementi di fatto idonei a diversificare le prestazioni di volta in volta eseguite e

conseguenza, il fugace accenno al rischio prescrizione si rivela privo di
consistenza ai fini che qui interessano, anche perché sarebbe stato sufficiente
l’invio di un mero atto di costituzione in mora per interrompere il decorso del
termine (art. 2943 ultimo comma cc).
5.2)

Le considerazioni fin qui esposte non contrastano con la sentenza n.

18810 del 26/09/2016 Sez. 6 – 2, tra le stesse parti, peraltro emessa prima
dell’intervento chiarificatore delle sezioni unite, e resa in fattispecie in cui,
anche alla luce della assenza di attività difensiva della controparte, occorreva
chiarire il necessario vincolo di unitarietà intrinseca del rapporto controverso,
come si legge a pag. 7 della sentenza suddetta.
6)

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla

refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto del mancato
deposito del controricorso.
Va dato atto della sussistenza ratione temporis delle condizioni per il raddoppio
del contributo unificato di cui all’art.13 comma 1 quater del d.p.r 30 maggio
2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/12.

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tali da giustificare una trattazione separata delle sue pretese creditorie. Di

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite
liquidate in euro 500 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge,

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater del
d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge
n. 228/12, per il versamento di ulteriore importo per contributo unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il
18.10 2017 .

rimborso delle spese generali (15%).

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