Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18833 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 15/09/2011), n.18833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO

RENATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

35, presso lo studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COSTANTINI CLAUDIA,

giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4424/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/11/2008 R.G.N. 6347/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Claudio SCOGNAMIGLIO;

udito l’Avvocato Giovanni Nicola D’AMATI per delega DOMENICO D’AMATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma C.I., giornalista dipendente della Rai fino al 30.9.1994, deduceva che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tale società era iniziato non già dall’1.7.1956, come riconosciuto dalla datrice di lavoro, ma dal 2.5.1953, e quindi chiedeva il pagamento delle conseguenti differenze sul TFR e per computo della maggiore anzianità nonchè il risarcimento del danno pensionistico. Agiva altresì per il pagamento di vari compensi, quali la indennità di lavoro notturno per avere mandato in onda alcune trasmissioni notturne senza percepire la relativa indennità, E l’indennità di “line” per essere stato responsabile della redazione politica di Milano della Rai realizzando servizi per la testata regionale e per quelle nazionali.

Inoltre contestava la mancata nomina nel 1991 quale corrispondente del TG2 da New York, poichè per ragioni di ordine politico era stata preferita la giornalista M., con violazione dei principi di correttezza e buona fede e discriminazione di ordine politico, e chiedeva il risarcimento del danno economico e professionale.

Il Tribunale accoglieva le domande circa la retrodatazione dell’inizio del rapporto e conseguenti e quelle per il pagamento di talune indennità o componenti retributive.

A seguito di appello principale della Rai e appello incidentale del C., la Corte d’appello di Roma con sentenza non definitiva, deliberata il 22.2.2007 e depositata il 17.11.2008, rigettava l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale relativamente al pagamento dell’indennità dovuta per avere il G. collaborato in Milano a più testate – osservando che il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto ma aveva omesso la condanna al pagamento della relativa somma -, e relativamente al risarcimento del danno per l’omessa regolarizzazione del primo periodo di servizio. Su quest’ultimo punto, però, pronunciava in via non definitiva, disponendo la prosecuzione del giudizio per la quantificazione. Infine rigettava la domanda relativa alla mancata nomina di corrispondente da New York.

Quanto all’accertamento della data di inizio del rapporto di lavoro subordinato, la Corte osservava che il G. nel periodo in questione andava tutti i giorni alla redazione della Rai dove gli venivano sistematicamente affidati incarichi di tipo redazionale, radiocronache, interviste in diretta, la predisposizione del notiziario, per quattro edizioni. Il teste Mo. circa l’orario di servizio, aveva ritento che in teoria non avrebbe dovuto esserci e tuttavia essi obbligavano il G. (a rispettarlo) anche a causa dell’assoluta mancanza di organico. Sulla base di tali elementi, e in particolare dell’inserimento stabile nell’organizzazione redazionale con frequenza quotidiana e l’affidamento di precisi e puntuali incarichi, ad avviso della Corte non poteva dubitarsi che dal 2.5.1953 il rapporto aveva assunto i caratteri tipici di cui all’art. 2094 c.c..

Quanto alle indennità dipendenti dalla responsabilità della redazione politica di Milano, dall’avere prestato servizio per più per più testate, regionali e nazionali e dalla prestazione di lavoro notturno, i relativi presupposti di fatto erano stati confermati dalla prova testimoniale. Spettava altresì l’indennità sostitutiva delle ferie, dato che era un fatto non controverso che all’atto della cessazione del rapporto il C. doveva ancora effettuare 72 giorni di ferie; peraltro la contrattazione collettiva prevedeva che le ferie fossero godute entro il 30 aprile dell’anno successivo alla maturazione del diritto e che se non potevano essere usufruite l’azienda doveva corrispondere la relativa indennità (art. 12 accordo integrativo e art. 23 CCNL). Inoltre, che la mancata fruizione fosse dipesa dal comportamento del G. era non provato e comunque era irrilevante, poichè la Rai doveva comunque provvedere a stabilire il momento di fruizione delle ferie maturate dal dipendente e, ove fosse stato impossibile la loro fruizione, era tenuta al pagamento della relativa indennità.

Circa la domanda concernente la mancata nomina a corrispondente del Gr2 da New York, fondata sulla tesi che al G. era stata preferita la giornalista M. a causa della vicinanza politica della stessa al PSI e degli accordi tra partiti politici in materia di incarichi presso la Rai, e sulla conseguente violazione dei principi di correttezza e buona fede di non discriminazione per ragioni politiche, la Corte riteneva infondata la relativa impugnazione incidentale. Al riguardo rilevava che il G. non poteva vantare alcun diritto alla promozione come corrispondente in una sede così importante come New York, essendo la relativa scelta di natura discrezionale. D’altra parte la scelta della Rai, come ampiamente motivato dalla sentenza di primo grado, era ricaduta sulla M. non solo a ragione della sua ” vicinanza” politica ad alcuni partiti, ma (anche) in relazione alla sua specifica professionalità e competenza, acquisita già in precedenti incarichi all’estero.

Questi ultimi elementi erano certamente sufficienti a giustificare sul piano razionale la scelta aziendale, che non appariva come una mera discriminazione del G., il quale ovviamente non poteva sostenere – nè peraltro aveva provato – di essere stato l’unico candidato “plausibile” per il ruolo in parola.

Seguiva la sentenza definitiva, deliberata il 29.5.2008 e depositata (come quella non definitiva) il 17.11.2008 di quantificazione del danno da omissione contributiva.

Contro ambedue le sentenze d’appello ricorre per cassazione la RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. con sei motivi.

Il G. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un unico motivo, al quale la Rai resiste con controricorso.

Memorie di entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

Il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. anche in relazione all’art. 2697 c.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui, rigettando il relativo motivo di appello, aveva ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti già a decorrere dal 2.5.1953.

Il secondo motivo censura lo stesso capo della sentenza per carenza di motivazione nell’accertamento del vincolo di subordinazione.

Si osserva che la sentenza impugnata non ha accertato la sussistenza del determinante elemento dell’assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore, soffermandosi invece su clementi non sufficienti e decisivi.

Si lamenta anche la mancata considerazione della pacifica, mancata iscrizione all’epoca del C. all’albo giornalistico, ostativa di un ricalcolo del TFR o dell’indennità prevista dall’allegato G al CCNLG (potendogli spettare solo la retribuzione per la prestazione di fatto ex art. 2126 c.c., in effetti non richiesta perchè prescritta).

Si deduce anche che costituiva ragione ostativa alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico in qualità di redattore del C., in relazione all’art. 8 del CNL giornalistico, la sussistenza di un rapporto di lavoro presso un’altra testata. Si fa riferimento, evidentemente, alla richiamata deposizione del teste Mo., secondo cui il G. aveva lavorato nella redazione del Gazzettino di Roma come collaboratore dell’unico capo redattore – lavorando nella stessa dalle 7.00 alle 13.00 circa, passando poi alla loro redazione – e per quell’attività era riuscito ad conseguire un compenso mensile, grazie alle loro pressioni, mentre da “loro” invece non riceveva compensi fissi.

Non meritano accoglimento i due primi motivi, che riguardano l’accertamento riguardo all’epoca di effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico e che sono esaminati congiuntamente per la loro connessione. In effetti il giudice di appello ha fornito sul punto una motivazione logica ed adeguata, rispettosa dei principi in materia di lavoro subordinato. In particolare l’evidenziazione della pluralità di concreti tipi di prestazioni richieste al G. a seconda delle esigenze redazionali e dell’orario di lavoro che egli era chiamato a rispettare presso la redazione comporta in sostanza l’accertamento di quel vincolo di subordinazione a cui è astretto il lavoratore rispetto a cui il datore di lavoro abbia un penetrante potere di conformazione della prestazione. E’ inammissibile, d’altra parte, la censura relativa alla deduzione di mancata iscrizione del lavoratore all’albo giornalistico, che implica accertamenti di fatto e, alla stregua dalla sentenza non definitiva impugnata, non risulta essere stata già proposta in sede di merito. Quanto al richiamo di una deposizione menzionante la collaborazione presso il “Gazzettino di Roma” che avrebbe ostato all’instaurazione di un ulteriore rapporto come professionista, il controricorrente eccepisce che si trattava della denominazione di un programma della medesima Rai e, in effetti, tenuto presente il brano trascritto di tale testimonianza, risulta apodittico e non congruo l’assunto di cui al motivo di ricorso.

Il terzo motivo denuncia carenza di motivazione nell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità relativa al lavoro prestato per più testate. In sostanza, ricordata la tesi della Rai che il G. a Milano non era stato assegnato alla redazione politica della testata giornalistica regionale ma alla direzione di quest’ultima, e che non era stato preposto a una line o chiamato a svolgere attività per più testate, si contesta la idoneità della apodittica deposizione sul punto della teste L.P.S., che non aveva saputo dire se il R. fosse stato capo della redazione politica prima o dopo il G. e che quanto al preteso espletamento di attività per tutte e tre le testate aveva operato una mera e inammissibile deduzione logica, basata sull’assunto che tutte le redazioni regionali svolgono attività per tutte le testate Rai.

Anche in questo caso si propone inammissibilmente un diverso accertamento di fatto sulla base di un nuovo esame delle risultanze istruttorie e della valutazione dell’attendibilità dei testimoni. Il motivo deve dunque essere rigettato.

Il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 2109 c.c. in relazione anche all’art 1218 c.c., censura la sentenza per avere riconosciuto il diritto ad indennità per ferie non godute, osservando che, con riferimento alle qualifiche dirigenziali, stante la normale facoltà di questi lavoratori di determinare autonomamente il periodo di ferie, non può essere riconosciuta l’indennità sostitutiva in caso di mancato godimento delle ferie.

Il quinto motivo censura lo stesso capo della sentenza sotto il profilo della carenza di motivazione sul fatto della dedotta ampia autonomia del G. nella individuazione e determinazione del periodo di ferie da fruire, e della esistenza di inviti da parte del datore di lavoro allo smaltimento delle ferie arretrate. In particolare si lamenta la mancata considerazione delle deposizioni dei testi L.P.S. e Mi. di conferma dell’esistenza di inviti ai dipendenti a usufruire delle ferie maturate e di circolari relative allo smaltimento delle ferie, nonchè del tenore dell’art. 23 del CNLG sull’obbligo dell’azienda a consentire la fruizione delle ferie entro il 30 aprile successivo alla maturazione del diritto, sull’irrinunciabilità del relativo diritto e della sua non sostituibilità con il relativo trattamento economico.

Non meritano accoglimento neanche il quarto e il quinto motivo, che vengono esaminati congiuntamente perchè connessi.

Riguardo al primo di detti motivi, tenuta presente l’eccezione del controricorrente di non avere rivestito una qualifica dirigenziale, deve rilevarsi che effettivamente la medesima circostanza non risulta dagli accertamenti compiuti in sede di merito. Relativamente al successivo motivo, deve osservarsi che gli elementi di cui si lamenta la mancata considerazione, relativi sostanzialmente a direttive di carattere generale sulla fruizione delle ferie e ad aspetti di autonomia del G. riguardo alla determinazione ai periodi di fruizione delle ferie, non sono idonei a dimostrare la perdita da parte del medesimo del relativo diritto o della indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo. Se si tiene infatti presente il principio della irrinunciabilità del diritto alle ferie e del diritto del lavoratore alla relativa indennità sostitutiva in caso di definitivo mancato godimento delle stesse, anche in assenza di responsabilità al riguardo del datore di lavoro (Cass. n. 7836/2003, 19303/2004 e 24905/2007), deve concludersi nel senso che conseguenza di un’eventuale effettiva e immotivata inosservanza da parte del G. delle direttive aziendali sul godimento delle ferie non avrebbe potuto essere la perdita del diritto alle ferie, salva la facoltà del datore di lavoro di impartire ordini specifici e, se del caso, di procedere in via disciplinare.

Il sesto motivo denuncia carenza o contraddittorietà della motivazione riguardo al contenuto della c.t.u. esperita ai fini della determinazione del danno pensionistico. Ricordata la dipendenza delle statuizioni sul danno pensionistico dalla decisione sull’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fin dal 1953, si rileva l’incongruenza e la non corrispondenza alla realtà del riferimento della sentenza definitiva ad accertamenti “medico- legali”.

Al riguardo, premesso che è rimasto confermato l’accertamento che costituisce presupposto della pronuncia sul danno pensionistico, deve ritenersi, riguardo alla censura specifica, che la motivazione della sentenza definitiva, quando ha parlato di accertamenti “di ordine medico-legali” a proposito di quelli compiuti dal consulente tecnico incaricato di quantificare il danno pensionistico derivante dalla mancata regolarizzazione del primo periodo del rapporto, è incorsa evidentemente in un innocuo lapsus linguistico, che non determina alcun vizio di motivazione.

Il ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 15; degli artt. 1175, 1375, 2087 e 2697 c.c., dell’art. 7 del patto di New York ratificato con L. n. 881 del 1977; dell’art. 41 Cost., comma 2; della L. n. 103 del 1975 e L. n. 223 del 1990 e dell’art. 112 c.p.c., unitamente a difetto di motivazione su punti decisivi.

E’ richiamato preliminarmente un complesso di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento del fatto, integrati sia dalla mancata contestazione specifica delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio riguardo in genere alle pratiche di lottizzazione partitica in uso in genere nella Rai nella nomina, promozioni ed affidamenti di incarichi e in particolare del condizionamento in tal senso alle scelte presso il TG2 e in occasione della nomina del nuovo corrispondente da New York, che aveva comportato la non presa in considerazione del G. che era il più qualificato per il suo curriculum e, l’unico ad averne fatto richiesta; sia da vari riscontri documentali e testimoniali riguardo al fenomeno in genere e sulla specifica vicenda; sia, infine, da ulteriori potenziali riscontri testimoniali.

In linea di diritto si deduce che la sentenza impugnata ha errato a non ritenere rilevante la discriminazione per ragioni politiche, e comunque in contrasto con il doveri del datore di lavoro derivanti dai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e dall’art. 2087 c.c. l’esclusione dalla possibilità di ricevere l’incarico in questione da parte di soggetto per il medesimo ampiamente qualificato a causa della pratica della lottizzazione partitica. Ciò anche in riferimento ai doveri di imparzialità della Rai, azienda esercente un servizio pubblico, e alla normativa di legge sul sistema radiotelevisivo.

E’ determinante, ai fini della valutazione delle proposte censure di violazione di norme di diritto e di vizio di motivazione, l’individuazione della effettiva ratio decidendi sul punto della sentenza impugnata. Ebbene, ritiene il collegio che in effetti il giudice di appello, sia pure con un giro di frase forse della non massima chiarezza, abbia inteso esprimere la valutazione, peraltro adeguatamente motivata, che la scelta dell’azienda nella specie sia stata essenzialmente fondata su una valutazione di carattere professionale, relativa alla particolare adeguatezza della giornalista M. a coprire la particolare sede di New York, in ragione delle prove già fornite nei precedenti incarichi all’estero.

Ne risultano di conseguenza private del necessario supporto fattuale le varie doglianze formulate dal ricorrente.

In conclusione, ambedue i ricorso devono essere rigettati. Le spese vengono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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