Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18833 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 28/01/2019, dep. 12/07/2019), n.18833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

M.I.V., madre della minore

M.K.E., nata il (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Ulpiano Morcavallo e presso

il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi

Settembrini 28 (fax n. 06/98376005; p.e.c.

studiomorcavallo.legalmail.it);

– ricorrente –

nei confronti di:

F.C. e Z.Y.A., domiciliati in

Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati

e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Danilo

Ariotti che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al

processo alla p.e.c. danilo.ariotti.ordineavvgenova.it;

– controricorrente –

e nei confronti di:

B.G.E., rappresentato e difeso da sè medesimo, nella

sua qualità di curatore speciale della minore

M.K.E., in virtù di provvedimento del Tribunale per i minorenni

di Genova del 10 maggio 2013, che dichiara voler ricevere le

comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

enricobet.legalmail.it;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova e

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di

Genova;

avverso la sentenza n. 7/2018 della Corte di appello di Genova,

emessa il 14 dicembre 2017 e depositata il 19 gennaio 2018, n. R.G.

116/2017;

sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale per i minorenni di Genova, con decreto del 7 febbraio 2012, in seguito a ricorso della sig.ra Z.Y.A. del 13 luglio 2011, le ha affidato la minore M.K.E., di nazionalità russa, nata il (OMISSIS), avendo riconosciuto la sua qualità di tutrice attribuitale con provvedimento della autorità municipale di Nagornoe del 25.2./2.3.2011. Successivamente la sig.ra Z.Y.A. ha chiesto, con ricorso del 13 aprile 2012, dichiararsi l’adozione L. n. 184 del 1983, ex art. 44 in suo favore e del coniuge F.C. con i quali la minore era convivente dopo il suo ingresso in Italia. Infatti la Z. dopo essere stata nominata tutrice dall’autorità di Nagornoe si era trasferita in Italia e aveva chiesto, come si è detto, il riconoscimento della sua qualità di tutrice e l’affidamento della minore anche da parte dell’autorità giudiziaria italiana.

2. Nel corso del procedimento instaurato per la dichiarazione di adozione L. n. 184 del 1983, ex art. 44 la madre della minore ha fatto pervenire al Tribunale per i minorenni il provvedimento del Tribunale rionale di Chertanovo del 29.11.2011 di reintegra nella responsabilità genitoriale emesso dopo che la stessa aveva scontato la pena detentiva che aveva determinato l’affidamento della bambina alla nonna paterna e quindi alla sig.ra Z.. In seguito alla reintegra nella funzione genitoriale l’autorità municipale di Nagornoe con provvedimento del 24 aprile 2012 aveva preso atto del provvedimento del tribunale di Chertanovo dandone comunicazione alla Z. cui aveva richiesto di adoperarsi perchè la minore potesse ricongiungersi alla madre. La sig.ra M.I.V. si è quindi costituita nel procedimento L. n. 184 del 1983, ex art. 44 manifestando il proprio dissenso alla adozione non legittimante per la quale non sussistevano comunque i presupposti; ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana da rilevarsi ex officio in base alla L. n. 218 del 1995 in quanto la materia dell’affidamento e adozione dei minori nelle controversie transnazionali italo-russe risulta regolata dall’accordo bilaterale Italia-Russia del 6 novembre 2008 oltre che dalle Convenzioni de L’Aja del 29 maggio 1993 e del 5 ottobre 1961, in base alle quali deve anche ritenersi prevalente la pronuncia giurisdizionale russa de potestate.

3. Con sentenza n. 17/2017 il Tribunale per i minorenni di Genova ha dichiarato farsi luogo all’adozione della minore da parte dei coniugi F.C. e Z.Y.A..

4. La Corte di appello di Genova con sentenza n. 7/2018 ha confermato tale decisione rigettando l’appello principale proposto da M.I.V. e quello incidentale proposto dai sigg.ri F. e Z., diretto a ottenere un provvedimento inibitorio alla frequentazione della sig.ra M. con la figlia C.E., anche se realizzata mediante incontri protetti e alla presenza di assistenti sociali.

5. Propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi la sig.ra M.I.V. deducendo: a) ex art. 360, comma 1, n. 1, difetto di giurisdizione del giudice italiano e sussistenza della giurisdizione del giudice russo, ai sensi della “Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale” stipulata a L’Aja il 29 maggio 1993, e ratificata in Italia ai sensi della L. 31 dicembre 1998, n. 476 nonchè dell'”Accordo tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa sulla collaborazione nel settore dell’adozione dei minori” sottoscritto a Mosca il 6 novembre 2008 e ratificato il 18 febbraio 2009, anche in relazione alla L. 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni e integrazioni, artt. 29 e ss. attesa la riserva di giurisdizione sull’adozione alle autorità competenti dello Stato di origine del minore interessato, nel caso in esame la Federazione Russa quale Stato di cittadinanza e di residenza abituale della minore al momento della genesi dell’unitaria vicenda di affidamento-adozione; b) ex art. 360, comma 1, n. 1, in via subordinata, difetto di giurisdizione del giudice italiano e sussistenza della giurisdizione del giudice russo, anche alla stregua dei criteri in materia di protezione internazionale dei minori: infatti lo Stato di permanenza abituale della minore doveva essere comunque individuato nella Federazione Russa, da cui la bambina non doveva essere allontanata atteso il dovere dell’affidatario di preservare il contatto con i familiari di origine e in cui la bambina doveva essere ricondotta ai fini della ricostituzione del rapporto con la madre una volta che questa era stata restituita in potestatem; c) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza consequenziale ad error in procedendo consistito nella violazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 7, comma 1 anche in relazione all’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., atteso che i giudici di merito hanno pronunciato in carenza di potestas iudicandi e in conflitto con il giudicato estero, stanti la previa pendenza del giudizio russo relativo alla reintegrazione della madre nella minore nella funzione genitoriale e il passaggio in giudicato della pronuncia che dispose detta reintegrazione. Inoltre e comunque, nullità della statuizione adottiva in relazione all’error in procedendo consistito nella disapplicazione della statuizione russa de potestate, riconosciuta de jure nell’ordinamento interno ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 64 nonchè dell’art. 23 della Convenzione de L’Aja del 19 ottobre 1996 (e già dell’art. 3 della Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961); d) ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, nullità per error in procedendo consistito nella violazione dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile e dell’art. 324 c.p.c., anche in relazione all’art. 2909 c.c., atteso che il giudice di appello, in senso contrario al manifesto ed espresso tenore della sentenza di primo grado, sul punto non impugnata nè tempestivamente contestata, ha ritenuto che la madre della bambina avesse prestato il proprio assenso alla adozione della figlia e che sull’avvenuta prestazione dell’assenso si fosse formato il giudicato per mancanza di impugnazione; e) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione o falsa o comunque erronea applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d anche in relazione alla lett. a dello stesso articolo atteso che la adozione è stata disposta in difetto della possibilità di fare luogo all’affidamento pre-adottivo e, inoltre, quale consolidamento della pregressa vicenda di affidamento etero-familiare, esito consentito (peraltro per effetto di legge sopravvenuta alla domanda) soltanto nell’ipotesi in cui l’adottando, diversamente da quanto avviene nella specie, sia orfano di entrambi i genitori; f) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1 e art. 44, comma 1, lett. d, nonchè dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo atteso che l’adozione è stata disposta, pur a fronte della ritenuta necessità di immediata instaurazione e progressiva intensificazione del percorso di rispristino della relazione materno-filiale, per di più senza che ovviamente fosse ancora possibile valutare l’esito di detto percorso, siccome prescritto contestualmente alla statuizione adottiva.

6. Propongono controricorso i sigg.ri F.C. e Z.Y.A. e depositano memoria difensiva.

7. Propone altresì ricorso l’avvocato B.G.E. nella sua qualità di curatore speciale della minore e chiede respingersi il ricorso.

8. Deposita conclusioni scritte il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione in persona del cons. Lucio Capasso a illustrazione della sua richiesta principale di rimessione alla pubblica udienza, attesa la particolarità delle numerose questioni coinvolte riflettenti anche motivi di giurisdizione, e della sua richiesta subordinata di rigetto del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

9. Il ricorso deve essere rinviato alle Sezioni Unite Civili in quanto non vi sono precedenti pronunce sulle questioni di giurisdizione sollevate dalla ricorrente e in particolare sulla questione dell’interpretazione dell’art. 8 dell’Accordo fra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, sopra citato, che attribuisce all’Autorità dello Stato di origine del minore la competenza ad emettere la sentenza di adozione rimanendo non esplicitato nell’Accordo se tale disposizione debba ritenersi circoscritta all’adozione legittimante ovvero debba ritenersi applicabile anche all’adozione non legittimante di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 44.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione. Dispone omettersi qualsiasi riferimento alle generalità e ai dati identificativi delle parti in caso di pubblicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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