Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18833 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 06/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27874-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE CINNERA MARTINO;

– ricorrente –

contro

HOTEL DELLE PALME SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 98/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di appello di Messina, in accoglimento del gravame di C.M. (avente ad oggetto la statuizione sulle spese) e in riforma della decisione di primo grado, ha liquidato le spese del giudizio dinanzi al Tribunale in Euro 2.789,00 oltre IVA e CPA;

la Corte territoriale ha osservato come il Tribunale avesse liquidato, a titolo di spese processuali, una somma inferiore ai limiti di legge; quanto al giudizio di appello, la Corte distrettuale ha ritenuto, invece, di compensare le spese di lite, in ragione del fatto che l’impugnazione “era stata ingenerata da una inosservanza delle regole da parte del giudice”;

ha proposto ricorso per cassazione C.M., affidato a tre motivi;

è rimasta intimata la società in epigrafe;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato interamente le spese del secondo grado nonostante l’assenza di giusti motivi, non potendosi qualificare tali quelli specificati nella sentenza impugnata;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere la Corte di appello considerato, da un lato, l’esito totalmente vittorioso, per l’appellante, del necessitato giudizio di appello e, dall’altro, la strenua quanto infondata resistenza della parte appellata; la motivazione resa dalla Corte di appello, a fondamento della statuizione delle spese, risulterebbe, pertanto, del tutto slegata dalle risultanze di causa tanto da violare (anche) il minimo costituzionale della motivazione;

con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione agli artt. 88 e 96 c.p.c. per non avere la Corte di appello valutato e valorizzato, ai fini della statuizione sulle spese, che la controparte appellata, nell’opporsi al giudizio di appello, avesse chiesto, in punto di spese, la condanna dell’appellante “anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.”;

i motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati nei termini che seguono;

è noto che il potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese di lite è stato nel tempo sottoposto a limiti diversi, via via più stringenti: dalla formulazione originaria dell’art. 92 c.p.c. che prevedeva la compensazione in caso di soccombenza reciproca o giusti motivi, si è passati, con la riforma di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263 (art. 2, comma 1), alla necessità di indicare esplicitamente nella motivazione i giusti motivi di compensazione e, quindi, con il testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (art. 45, comma 11), alla possibilità di disporre la compensazione, fuori dal caso di soccombenza reciproca, per “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”. Infine, con la modifica introdotta con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (art. 13, comma 1), convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, la possibilità di compensazione è stata limitata alla “soccombenza reciproca” o al “caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”. Da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2″ nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”;

nella fattispecie di causa è applicabile il testo originario dell’art. 92 c.p.c., giacchè il ricorso di primo grado è stato depositato nell’anno 2004. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 19701 del 2010), nell’interpretare la disciplina transitoria di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4, a tenore della quale la disciplina di compensazione delle spese prevista dal precedente comma 1 si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006, hanno infatti chiarito che il procedimento è unico e che la disciplina delle spese resta regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado (v. anche Cass. n. 10213 del 2017);

trova, perciò, applicazione il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui la scelta di compensare, in tutto o in parte, le spese processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito, purchè motivata da considerazioni giuridiche o di fatto; a titolo meramente esemplificativo, questa Corte ha ritenuto idonea a soddisfare il requisito della motivazione l’indicazione, nel provvedimento, “di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali” (così Cass., sez. un., n. 20598 del 2008; sostanzialmente conformi le successive: Cass. n. 3715 del 2009; Cass. n. 6970 del 2009; Cass. n. 17868 del 2009; Cass. n. 24531 del 2010; Cass. n. 7763 del 2012; Cass. n. 1997 del 2015); giustificazioni sicuramente divenute insufficienti nella vigenza dei successivi e più rigorosi sistemi;

tuttavia, pur nella vigenza di tale disciplina, le argomentazioni esplicitate dai giudici di merito a supporto della statuizione di compensazione non rappresentano ragioni nè di ordine giuridico, nè di fatto idonee a giustificare il discrezionale potere del giudice di merito di disporre la compensazione delle spese di lite;

non può invero l’errore imputabile al giudice, in difetto di ulteriori e significative circostanze, eventualmente riferibili alla condotta processuale collaborativa della controparte (che invece è da escludere nel caso concreto, per darsi atto, nella sentenza impugnata, della resistenza all’appello da parte della società Hotel Delle Palme srl), rappresentare una plausibile giustificazione del potere di deroga al criterio generale della soccombenza fissato dall’art. 91 c.p.c.;

in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che, nel procedere a nuova regolazione delle spese processuali relative al giudizio di appello, si atterrà agli enunciati principi di diritto; al giudice di rinvio è demandato, altresì, di provvedere in merito alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

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