Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18832 del 28/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/07/2017, (ud. 19/06/2017, dep.28/07/2017), n. 18832
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19987/2010 R.G. proposto da:
C.B.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Marina
Fiocco, ivi elettivamente domiciliato, in Roma, via Gregorio VII n.
466, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 430/14/09, depositata il 9 dicembre 2009;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– C.B.M. impugna per cassazione, con sei motivi, la decisione della CTR del Lazio che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’accertamento, per il 1999, per Iva, Irpef ed Irap, effettuato su base parametrica;
– l’Agenzia eccepisce l’inammissibilità del ricorso originario per tardività.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– è necessario, ai fini del decidere, verificare in quale momento sia stata avviata la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
– tale accertamento non può essere operato con l’acquisizione del fascicolo di merito poichè, a seguito di accertamento operato dalla cancelleria, i fascicoli processuali relativi all’anno 2009 della CTR del Lazio sono stati sottoposti a scarto d’archivio;
– va disposta, pertanto, in applicazione analogica degli artt. 112 e 113 c.p.p. (v. Cass. n. 9269 del 2010; Cass. n. 25609 del 2013), la ricostruzione del fascicolo di merito, assegnando termine alle parti di giorni novanta dalla comunicazione dell’ordinanza.
PQM
La Corte dispone la ricostituzione dei fascicoli processuali delle parti in funzione della verifica del momento di avvio della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, assegnando alle parti il termine di giorni novanta dalla comunicazione dell’ordinanza, e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione nell’adunanza camerale, il 17 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017