Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18832 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 26/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 26/09/2016), n.18832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18185/2011 proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

V.ENNIO QUIRINO VISCONTI 99 C/0 ST.CONTE, presso lo studio

dell’avvocato BERARDINO IACOBUCCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO MASTRANGELO;

– ricorrente –

contro

MO.PI. (OMISSIS), C.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII, presso lo studio

dell’avvocato MARCO PICOZZI, rappresentati e difesi dagli avvocati

VINCENZO STELLACCIO, VINCENZO D’AMATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 209/2010 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

sezione distaccata di TARANTO, depositata il 07/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato VALLI Luciano con delega degli Avvocati D’AMATO e

STELLACCIO difensori dei resistenti che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del 1^ e del 6^ motivo di ricorso, per il rigetto del 4^

motivo e per l’assorbimento dei restanti motivi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza in data 2 marzo 2006, il Tribunale di Taranto accolse la domanda proposta da M.M., e condannò i coniugi Mo.Pi. e C.C. a pagare all’attore Euro 23.628,99, a saldo dei lavori dallo stesso eseguiti su terreno e fabbricato di loro proprietà, e rigetto la domanda riconvenzionale di risarcimento danni.

2. – La Corte d’appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto, con sentenza depositata il 7 ottobre 2010 e notificata il 5 maggio 2011, in accoglimento del gravame principale proposto dai coniugi Mo.- C., ha rigettato la domanda di pagamento proposta da M.M. ed ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta in riconvenzionale dai predetti coniugi.

La Corte distrettuale ha osservato, in sintesi: a) che non vi era stata accettazione senza riserve dell’opera da parte dei committenti, la cui prova incombeva sull’appaltatore; b) che il mancato completamento dei lavori, eccepito dai committenti, paralizzava la domanda di pagamento; c) che sussisteva il danno da mancato utilizzo del locale di (OMISSIS).

3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso M.M., sulla base di sette motivi. Resistono con controricorso Mo.Pi. e C.C.. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è fondato.

1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., e vizio di motivazione, e si contesta che i lavori commissionati dai coniugi Mo.- C. erano distinti, come riconosciuto dagli stessi committenti in comparsa di risposta, e che l’eccezione di inadempimento per mancato completamento delle opere era riferita soltanto alla commessa riguardante l’immobile sito in (OMISSIS), mentre la Corte d’appello aveva considerato unitariamente i lavori, senza peraltro motivare al riguardo.

2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., comma 2, e vizio di motivazione e si contesta che la Corte d’appello non aveva tenuto conto della mancata presentazione dei coniugi Mo.- C. a rendere l’interrogatorio formale ad essi deferito, riguardante anche l’elencazione dei lavori, e le dichiarazioni rese dai testi sul punto.

3. – Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione, e si contesta l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello in ordine all’abbandono dei lavori da parte di M., alla mancata accettazione tacita degli stessi da parte dei committenti, e all’inadempimento complessivo di M. senza considerare le risultanze probatorie e senza motivare.

3.1. – La doglianza prospettata con il primo motivo, che risulta prioritaria anche sul piano logico, è fondata e va accolta con conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo, evidentemente connessi in quanto vertenti sulla valutazione del materiale probatorio che dovrà essere comunque riesaminato in sede di rinvio.

3.2. – Risulta dagli atti che i lavori commissionati al M. riguardavano distinti immobili, e cioè il terreno sito in località (OMISSIS) e il locale sito in località (OMISSIS). Nella comparsa di risposta i committenti convenuti avevano eccepito il mancato completamento dei lavori riguardanti il predetto locale, mentre per quelli eseguiti sul terreno in (OMISSIS) (differenziati a loro volta in fase 1 e fase 2, così testualmente in comparsa di risposta) avevano contestato l’entità dei lavori e dedotto l’avvenuto pagamento, La Corte d’appello ha ragionato, invece, in termini di unicità dell’incarico, che ha qualificato come appalto, ed ha applicato la previsione contenuta nell’art. 1665 c.c., rilevando che non vi era prova dell’accettazione delle opere eseguite, essendo peraltro emerso che M. aveva abbandonato il cantiere. La ricostruzione così operata risulta viziata sul piano sia processuale sia motivazionale, per avere la Corte distrettuale considerato unitariamente ciò che nella realtà processuale, come delineata nel contraddittorio delle parti, era chiaramente distinto, estendendo ai lavori pacificamente eseguiti l’eccezione di inadempimento per mancato completamento.

4. – Con il quarto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1655 c.c. e ss., art. 2222 c.c. e ss., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost., comma 6, e vizio di motivazione, e si contesta che la Corte d’appello aveva qualificato il contratto intervenuto tra le parti contemporaneamente come appalto e come prestazione d’opera, a fronte di differenze significative delle rispettive discipline, in particolare con riferimento alla fase conclusiva dell’esecuzione, che nell’un caso prevede l’accettazione e nell’altro la consegna dell’opus.

4.1. – La doglianza è infondata, in quanto la Corte d’appello ha fatto applicazione della disciplina dell’appalto, come si evince chiaramente dai riferimenti normativi utilizzati.

5. – Con il quinto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1668, 1453 c.c. e ss., e vizio di motivazione, e si contesta la qualificazione del contratto come appalto, alla luce delle risultanze processuali.

5.1. – La doglianza, che è conseguenziale al (solo) terzo motivo di ricorso, è assorbita, al pari del terzo motivo e per le stesse ragioni, nell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

6. – Con il sesto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., art. 132 c.p.c., n. 4, e vizio di motivazione.

Si contesta il riconoscimento del danno da lucro cessante per il mancato completamento dei lavori riguardanti il locale sito in (OMISSIS), che la Corte d’appello ha affermato sulla base dell’id quod plerumque accidit e identificato nel reddito ricavabile dalla locazione del locale medesimo, in relazione al periodo dal 1994 al 2004. Secondo il ricorrente mancherebbe il nesso di causalità tra l’inadempimento e la perdita di reddito per il periodo di dieci anni, durante il quale i committenti avrebbero potuto, con spesa modica, eliminare i vizi e difetti in modo da rendere il locale utilizzabile. In ogni caso, trattandosi di perdita di mera chance e non di una concreta occasione di locare l’immobile a terzi, la liquidazione avrebbe dovuto essere prudenzialmente contenuta, tenuto conto anche delle caratteristiche del locale e del mercato di riferimento.

7. – Con il settimo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., e del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., e si assume che il riconoscimento dell’importo di quasi 20 mila Euro – pari a dieci anni di canoni di locazione non percepiti a causa del mancato completamento dei lavori, a fronte del costo per il completamento stimato dal CTU in circa 1.500 Euro – sia incompatibile con l’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in materia di obbligazioni.

7.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondate.

La Corte d’appello ha riconosciuto il danno sulla base del giudizio probabilistico dell’id quod plerumque accidit, ritenendo che il mancato completamento dei lavori sull’immobile avesse determinato l’impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile in relazione alla sua natura normalmente fruttifera, e quindi ha liquidato il danno con riferimento al valore locativo per il periodo di dieci anni, come richiesto.

Il ragionamento della Corte di merito non è corretto in quanto non tiene in alcun conto il comportamento dei committenti, rimasti inerti per dieci anni, durante i quali avrebbero potuto completare i lavori con spesa modesta per mettere a reddito l’immobile.

In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, poichè il soggetto responsabile è il contraente inadempiente, normalmente non si pone un problema di nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso, ma di estensione della responsabilità, e il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, delimitati in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (ex plurimis, Cass., sez. 1, sentenza n. 11629 del 1999). Nell’indagine demandata al giudice di merito rilevano eventuali fattori sopravvenuti all’inadempimento, compreso il comportamento del contraente adempiente, che possono incidere quanto meno nella direzione della estensione della responsabilità. L’errore di giudizio in cui è incorsa la Corte d’appello ridonda sulla decisione in ordine al quantum liquidato, che risulta perciò privo di giustificazione, anche alla luce della interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina del risarcimento del danno contrattuale.

8. – All’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che procederà al riesame dell’appello principale e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, rigetta il quarto motivo, assorbiti i rimanenti, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Lecce.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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