Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18832 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.I. nella qualita’ di erede di B.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio

dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1222/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13.2.08, depositata il 28/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Roma rigettava la domanda proposta da B.I., nella qualita’ di erede di B.A. per ottenere interessi e rivalutazione sui ratei di pensione erogati in ritardo, ossia il 21 ottobre 1992, sul rilievo che non risultava indicata la data della domanda amministrativa e quindi quale dovesse essere la decorrenza degli accessori pretesi; soggiungeva la Corte territoriale che questa data risultava invece nella memoria di costituzione dell’Inps in primo grado, il che pero’ era irrilevante, dovendo essa essere indicata nel ricorso;

Letto il ricorso del soccombente;

Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, essendosi affermato (Cass. n. 5879 del 17/03/2005) che ” Nel rito del lavoro la valutazione di nullita’ del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, ravvisabile solo quando attraverso l’esame complessivo dell’atto sia impossibile l’individuazione esatta della pretesa dell’attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa, implica una interpretazione dell’atto introduttivo della lite riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione.

Ritenuto che, nella specie, lo stesso Istituto aveva indicato la data della istanza amministrativa (8.2.1985) segno quindi che disponeva dei dati per approntare la difesa;

Ritenuto che il ricorso va quindi accolto e che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che decidera’ anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA