Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18832 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 18832 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA

sul ricorso 17558-2016 proposto da:
QUALIANO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato FABIO
CODOGNOTTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

UNIPOL SAI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato
MARIO TUCCILLO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 596/2016 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 19/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere PASQUALE

Data pubblicazione: 16/07/2018

D’ASCOLA;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO, che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatti di causa e ragioni della decisione

1)

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo in

grado di appello, in riforma di sentenza del locale Giudice di Pace, ha dichiarato

confronti della compagnia Fondiaria-Sai Assicurazioni (oggi UnipoISAI
Assicurazioni spa), per ottenere il pagamento del compenso relativo a un
incarico esperito per conto della società.
Il Tribunale ha ravvisato un abusivo frazionamento del credito, posto che gli
incarichi professionali, seppur diversi (in quanto riguardanti ciascuno un
distinto sinistro), erano tutti riconducibili ad un unico contratto d’opera
esistente tra la compagnia di assicurazioni e il perito nell’ambito di un rapporto
di collaborazione professionale, svoltosi per lungo tempo, con carattere di
ripetitività.
Secondo il Tribunale di Napoli in sostanza non risultava dimostrata l’esistenza
di alcun interesse meritevole di tutela alla base della parcellizzazione del
credito in una miriade di processi.
Qua liano ricorre per cassazione con tre motivi.
La società UnipoISAI Assicurazioni spa ha resistito con controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
2)

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di nullità della notifica del

controricorso sollevata dal ricorrente con la memoria depositata ai sensi
dell’art. 378 cpc.
n. 17558-16 D’Ascola rei

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improponibile la domanda proposta dal perito assicurativo Bruno Qualiano nei

L’eccezione, che si fonda sulla omessa indicazione del nome del file nella
attestazione di conformità della copia informatica ai sensi dell’art. 19 ter delle
specifiche tecniche del PCT, introdotto dal decreto 28 dicembre 2015, in vigore
dal 9 gennaio 2016 è infondata per il principio del raggiungimento dello scopo
dell’atto (art. 156 comma 3 cpc): se il ricorrente interloquisce unicamente sulla

copia informatica, quindi su un aspetto meramente formale, è evidente che il
documento informatico contenente il controricorso per cassazione è stato da lui
ricevuto e quindi lo scopo della notifica è stato pienamente raggiunto.
3)

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia nullità della sentenza e del

procedimento per omessa pronuncia in relazione all’eccezione di cessazione
della materia del contendere sollevata in atto di appello.
La censura è infondata giacchè, come dedotto da parte resistente, non può
reggersi una eccezione di cessazione della materia del contendere basata sul
semplice fatto che nelle more dei giudizi la società condannata abbia dovuto
provvedere ai pagamenti delle somme dovute in forza di sentenze esecutive di
primo grado, somme richieste anche con atti di precetto. Trattasi di
comportamento privo di rilievo decisivo quale rinuncia all’impugnazione, che
infatti è stata coltivata fino alla sentenza.
4)

Il secondo e terzo motivo di ricorso concernono la declaratoria di

improponibilità della domanda a causa dell’abusivo frazionamento della pretesa
contrattuale.
Parte ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e
1375 cc e 111 Cost. nonchè “erronea interpretazione del principio nomofilattico
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mancata indicazione del “nome del file” nella attestazione di conformità della

espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia del 15.11.2007 n. 23726 in
relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc”.
Il ricorrente analizza la citata sentenza delle Sezioni Unite, osservando che il
frazionamento abusivo (e la conseguente violazione del principio di buona fede,
correttezza e giusto processo) ricorre solo in presenza di un unico rapporto

esame in cui si discute di una attività di perito assicurativo svolta in favore
della Fondiaria SAI spa attraverso singoli incarichi ricevuti. Ritiene irrilevante
l’invio delle parcelle in conformità dello schema predisposto dalla società
assicuratrice, rispondendo tale modalità solo ad una necessità organizzativa
della convenuta. Ribadisce la sussistenza di distinti rapporti professionali
intercorsi con il medesimo debitore e quindi la possibilità di instaurare tanti
giudizi quanti sono i sinistri nei quali egli aveva eseguito le perizie.

In

memoria afferma, tra l’altro, l’irrilevanza della gestione informatica delle
parcelle e invoca tre pronunce favorevoli rese da questa Corte nel 2016.
Le censure sono infondate, dovendosi confermare, con le precisazioni che
seguono, la decisione del tribunale.
5.1)

Il giudice del tribunale ha accertato che nell’ambito di un’attività

continuativa svolta per lungo tempo con le medesime modalità e regolata in
maniera uniforme, i distinti crediti maturati dal Qualiano erano inscrivibili nel
medesimo ambito oggettivo e fondati su un medesimo rapporto di durata.
Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute di recente sul tema della
possibilità di frazionamento giudiziale del credito, hanno affermato che le
domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, relativi ad un
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obbligatorio, di un’unica causa petendi, ipotesi non ravvisabile nel caso in

medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati
processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un
medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili
nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate
sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente

dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative
domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al
creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale
frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che
intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183,
c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il
deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c (Sez. U , Sentenza n. 4090
del 16/02/2017).
Nel caso di specie, la questione relativa alla mancanza di un interesse
oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (riscontrata dal
primo giudice e posta a base della pronuncia di improponibilità) ha formato
oggetto di precedente deduzione nel giudizio di merito, atteso che la linea
difensiva adottata dalla società convenuta era improntata principalmente sulla
improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, concetto
che, come è evidente, presuppone logicamente proprio la contestazione
dell’esistenza di un interesse meritevole di tutela giuridica.
E sul tema dell’interesse concreto alla proposizione di separati giudizi fondamentale per la soluzione della questione di diritto che la Corte deve oggi
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se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente

risolvere – il ricorrente si limita ad un generico richiamo al rischio di
prescrizione, ma non allega alcun concreto elemento a sostegno della sua
affermazione (decorrenza del termine e sua scadenza), né deduce l’esistenza di
elementi di fatto idonei a diversificare le prestazioni di volta in volta eseguite e
tali da giustificare una trattazione separata delle sue pretese creditorie. Di

consistenza ai fini che qui interessano, anche perché sarebbe stato sufficiente
l’invio di un mero atto di costituzione in mora per interrompere il decorso del
termine (art. 2943 ultimo comma cc).
5.2)

Le considerazioni fin qui esposte non contrastano con la sentenza n.

18810 del 26/09/2016 Sez. 6 – 2, tra le stesse parti, peraltro emessa prima
dell’intervento chiarificatore delle sezioni unite, e resa in fattispecie in cui,
anche alla luce della assenza di attività difensiva della controparte, occorreva
chiarire il necessario vincolo di unitarietà intrinseca del rapporto controverso.
6) Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla
refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza ratione temporis delle condizioni per il raddoppio
del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite
liquidate in euro 645 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge,
rimborso delle spese generali (15%).

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conseguenza, il fugace accenno al rischio prescrizione si rivela privo di

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater del
d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge
n. 228/12, per il versamento di ulteriore importo per contributo unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile tenuta il

18.10 2017 .

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