Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18832 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 15/09/2011), n.18832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa,

dall’avvocato SIGILLO’ VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.V., S.E., elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato ACCIAI

Costanza, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERRAI

UMBERTO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 845/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/06/2006 R.G.N. 1215/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega SIGILLO’ VINCENZO;

udito l’Avvocato COSTANZA ACCIAI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/6 – 13/6/06 la Corte d’appello di Firenze – sezione lavoro accolse l’impugnazione proposta da S.E. e L.V. avverso la sentenza n. 248/04 del giudice del lavoro del Tribunale di Lucca, con la quale era stata respinta la loro domanda diretta a far accertare l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti intercorsi in data 1/10/01 con la società Poste Italiane s.p.a sulla base dell’art. 25 del CCNL del gennaio 2001, e per l’effetto, dichiarata la nullità del predetto termine, accertò la permanenza dei rapporti lavorativi a decorrere dalla data di stipula dei contratti, condannando la società convenuta a riammetterle in servizio e a risarcire loro il danno nella misura delle retribuzioni non versate, maggiorate degli accessori di legge, sin dalla data di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione del 16/1/02, oltre che le spese del doppio grado del giudizio.

La Corte spiegò che ai fini della legittimità dell’apposizione del termine non poteva ritenersi sufficiente la prova della sola ricorrenza delle circostanze descritte nella astratta causale contemplata dal predetto accordo collettivo, ma che era necessaria la dimostrazione della funzionalità della singola assunzione alla previsione contrattuale, in maniera tale da consentire la verifica giudiziale della concreta utilizzazione dei contratti a termine conclusi nella fattispecie rispetto alle esigenze generali indicate dalle parti collettive.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a Poste Italiane che affida l’impugnazione a due motivi di censura. Resistono con controricorso le intimate S. e L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo è dedotta la violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3), dell’art. 1362 c.c. e segg., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) e viene posto il seguente quesito di diritto”.

Dica la Suprema Corte se è vero che in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale investita da funzioni paralegislative non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, stante il fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto, e se la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale”.

2. Col secondo motivo è, infine, lamentata l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) e si formula il seguente quesito: “Dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni, e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum, il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto”. Orbene, si osserva subito che il primo motivo è fondato in conformità con l’indirizzo costantemente dettato da questa Corte in relazione ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 25 del ccnl 2001 (nel regime anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001). In particolare questa Corte Suprema (v., fra le altre, Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608), decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti. Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo, del resto, la tesi accolta dalla Corte di Appello (circa la definizione “in termini assolutamente generali” della clausola collettiva) fondata sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una “delega in bianco” ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962.

Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14-3- 2008 n. 6988).

L’accoglimento del primo motivo del ricorso comporta che deve ritenersi assorbito il secondo che verte unicamente sulle conseguenze economiche derivanti dalla avvenuta prova o meno della percezione di altri redditi, da parte delle lavoratrici, nel periodo susseguente alla conclusione dei rispettivi contratti a termine.

Ne consegue che la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda proposta da S.E. e L. V..

Il differente esito dei precedenti giudizi di merito induce la Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese dei primi due gradi del processo, mentre nel presente giudizio di legittimità trova applicazione il principio della soccombenza, per cui le relative spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico delle resistenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.

Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna le resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle società nella misura di Euro 2500,00 per onorario, Euro 40,00 per esborsi, nonchè IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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