Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18831 del 26/09/2016
Cassazione civile sez. II, 26/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 26/09/2016), n.18831
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7778-2012 proposto da:
D.P.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO ZECCA, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE
RICCIO, ANGELO MAURO ANIELLO NESE;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ARCHIMEDE, 19, presso lo studio dell’avvocato OTTAVIO DE HIPPOLYTIS,
che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
S.D.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 21/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 05/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/05/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito l’Avvocato ANIELLO Natale, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato ANIELLO NESE A. M. e per Avvocato RICCIO delega orale,
difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Salerno, depositata il 5 gennaio 2012, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da D.P.A. avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 384 del 2005, emessa nei confronti del Condominio “(OMISSIS)” in località (OMISSIS) e S.D.G..
1.1. – Il Tribunale accolse la domanda proposta nel 1998 dal Condominio di accertamento della responsabilità di S. e D., nelle rispettive qualità di appaltatore e direttore dei lavori, per il crollo del muro di contenimento condominiale, e condannò in solido i predetti al risarcimento del danno.
2. – La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame proposto da D.P., ed ha accolto il gravame proposto da S.D.G., mandandolo esente da ogni responsabilità.
3. – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.P.A. sulla base di due motivi, ai quali resiste il Condominio. S.D.G. non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il ricorso è infondato.
1.1. – Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 331 c.c. e si contesta la statuizione di inammissibilità dell’appello, sul rilievo che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, si verteva in cause inscindibili con la conseguenza che, in mancanza di notifica della sentenza di primo grado anche all’altro convenuto soccombente, l’appello era proponibile entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..
1.2. – La doglianza è infondata. La Corte d’appello si è attenuta all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’appaltatore e il progettista o direttore dei lavori, convenuti in solido per il risarcimento del danno prodotto da rovina e difetti di cose immobili, rivestono posizioni indipendenti. L’ipotesi di responsabilità regolata dall’art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso.
Sul piano processuale la situazione indicata dà luogo a rapporti distinti, tecnicamente a cause scindibili, che rimangono tali anche se trattate congiuntamente, e all’interesse sostanziale di ciascuna parte corrisponde, nè potrebbe essere altrimenti, un interesse autonomo alla impugnazione, sicchè il termine per proporla non può essere unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l’unica sentenza (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 239 del 2008).
Non assume rilievo, in senso contrario, la disposta riunione dei giudizi di impugnazione proposti separatamente dai convenuti soccombenti avverso la medesima sentenza, che è prevista dall’art. 335 c.p.c. a fini di economia dei mezzi processuali.
2. – il rigetto del primo motivo di ricorso assorbe il secondo motivo, con il quale è dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e si contesta l’omesso esame di esaminare la regolarità del manufatto sotto il profilo della normativa edilizia e di considerare la formazione del giudicato in punto alla concorrente responsabilità del direttore dei lavori.
3. – Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Condominio “(OMISSIS)”, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell’assistente di studio dott. C.F..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016