Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18831 del 20/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 20/08/2010), n.18831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. President – –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consiglie – –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consiglie – –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consiglie – –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI

DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 629/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

5.5.09, depositata il 12/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Firenze, in sede di rinvio dalla cassazione, all’esito della disposta consulenza tecnica ambientale, dichiarava che R.G. era stato esposto al rischio di inalazioni da amianto dal 1.12.75 al 26.8.1980, dal 26.8.80 al 1.5.86 e dal 1.5.86 al 31.12.92;

Letto il ricorso dell’Inps e il controricorso del R.;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi ivi contenuti sono condivisibili perche’ la sentenza impugnata, pur dando atto che la CTU espletata aveva ravvisato il superamento della soglia di esposizione prescritta dalla legge per il diritto al beneficio dal 1.12.75 al 26.8.1980, non aveva pero’ sottratto, da questo periodo, l’anno di servizio militare, come accertato dal CTU, in cui sicuramente l’esposizione non vi era stata.

Inoltre, in relazione al periodo dal 26.8.80 all’1.5.86 il CTU aveva accertato che il R. era stato esposto alla inalazione delle fibre nocive solo per un giorno a settimana, talvolta per due giorni, per la sostituzione del personale operativo, il che equivaleva a circa un anno di esposizione qualificata, mentre la sentenza non aveva recepito detta limitazione ad un anno, ma aveva riconosciuto come valido tutto il periodo 26.8.80 – 1.5.86;

Ritenuto che non si tratta di errore revocatorio come si assume in controricorso;

Ritenuto che quindi il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;

rilevato che non vi e’ necessita’ di ulteriori accertamenti all’esito delle considerazioni svolte, emergendo la sussistenza, ed anzi il superamento, del decennio di esposizione qualificata all’amianto prescritta dalla legge per il diritto al beneficio, sia pure per un periodo inferiore rispetto a quello accertato in sentenza;

ritenuto che quindi la causa va decisa nel merito, dichiarando che il R. e’ stato soggetto ad esposizione qualificata ad amianto per tre anni e nove mesi nel periodo 1.12.75 – 26.8.1980 (detratto l’anno di servizio militare), per un anno nel periodo dal 26.8.1980 al 1.5.1986 e per 6 anni e otto mesi nel periodo dal 1.5.86 al 31.12.92.

Stante l’esito complessivo della lite, si conferma la disciplina delle spese di cui alla sentenza impugnata, nulla per le spese del presente processo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003, essendo la causa iniziata anteriormente.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che il R. e’ stato soggetto ad esposizione qualificata ad amianto per tre anni e nove mesi nel periodo 1.12.75 – 26.8.1980 (detratto l’anno di servizio militare), per un anno nel periodo dal 26.8.1980 al 1.5.1986 e per 6 anni e otto mesi nel periodo dal 1.5.86 al 31.12.92. Conferma la disciplina delle spese di cui alla sentenza impugnata, nulla per le spese del presente processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010

 

 

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