Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18831 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 18831 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

sul ricorso 20719/2014 proposto da:

C

Malanca Stefania, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Fea
n.4, presso lo studio dell’avv. Colesanti Adelelmo, rappresentata e
difesa dall’avv. De Maio Carlo, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Borrini Carolina, Curatela del Fallimento Verdi S.r.l., Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Bologna – Ufficio Affari Civili;
– intimati –

c.

Arnzi
2ci

Data pubblicazione: 16/07/2018

c_

avverso la sentenza n. 1753/2014 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, pubblicata il 21/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Rilevato che la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 21
luglio 2014, ha rigettato il reclamo di Stefania Malanca, socio di
minoranza della Verdi srl, avverso l’impugnata sentenza dichiarativa
del fallimento della Verdi srl su istanza dell’amministratrice unica e
rappresentante della società Carolina Borrini;
che avverso questa sentenza la Malanca ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a quattro motivi, notificato alla Curatela
fallimentare, alla Borrini e al PG presso la Corte d’appello, i quali non
hanno svolto difese.
Considerato che il socio di una società a responsabilità limitata
fallita, il cui amministratore abbia domandato il fallimento della
medesima società, non è legittimato a proporre reclamo avverso la
sentenza dichiarativa, in quanto la delibera assembleare che ha
autorizzato l’organo amministrativo alla presentazione dell’istanza ha
efficacia vincolante, ex art. 2377, comma 1, c.c., per tutti i soci,
ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo che non sia stata
sospesa o annullata, e che tale principio trova applicazione anche nel
caso in cui il reclamo sia proposto da un socio a sua volta dichiarato
fallito (Cass. n. 2957 e 23579 del 2017, n. 23089/2014);
che il ricorso è quindi inammissibile in quanto proposto da soggetto
non legittimato;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo gli intimati
svolto attività difensiva.

31/05/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.
Roma, 31 maggio 2018.

Il Pre gente

Il Funzionario Giudiz’u

Dott.ssa Fabrizio BARO,

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