Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18831 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2075-2019 proposto da:

COMUNE DI FUSIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIA SUPPA, ANTONIO CHIARELLO;

– ricorrente –

contro

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN FUSIGNANO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO MASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2205/11/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 2 /09/2018;

udii a la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che il Comune di Fusignano (RA) propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, di rigetto dell’appello da esso proposto avverso una sentenza della CTP di Ravenna, che aveva accolto il ricorso della contribuente Parrocchia di S. Giovanni Battista in Fusignano avverso un avviso di accertamento, con il quale il Comune di Fusignano aveva contestato l’omessa denuncia e l’omesso versamento dell’ICI 2010, riferita ad un fabbricato di proprietà della Parrocchia, adibito ad uso scolastico.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi di ricorso;

che, con il primo motivo di ricorso, il Comune di Fusignano lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. I), nella lettura adeguata fornita dalla Commissione Europea con la decisione del 19 dicembre 2012 e dalla Corte di giustizia Europea con la sentenza del 6 novembre 2018, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata si poneva in contrasto con le norme di legge, nonchè con le pronunce emesse dalla Commissione Europea, le quali avevano rilevato che l’esenzione dal pagamento dell’ICI concessa dal 2006 al 2011 dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. I), così come modificato dal D.L. n. 248 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, fosse incompatibile con le norme Europee sugli aiuti di Stato; ed anche la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che il pagamento di un corrispettivo per la fruizione di un servizio fornito dall’ente era rivelatore dell’esercizio di un’attività svolta con modalità commerciali; e le c.d. rette sociali riscosse da enti ecclesiastici senza fini di lucro per l’ospitalità in case per ferie o per anziani non escludeva che si trattasse di attività svolte con modalità commerciali, anche se le rette riscosse fossero più basse rispetto ai prezzi di mercato, a prescindere dalla natura giuridica dell’ente erogatore;

che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. I), nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto l’immobile esente da ICI solo perchè destinato ad attività didattica, a prescindere dalla prova che si trattasse di attività svolta con modalità non commerciali; al contrario il diritto all’esenzione ICI poteva conseguire solo al verificarsi di una duplice condizione, di cui una soggettiva, costituita dallo svolgimento di attività didattica, pacificamente sussistente nella specie, ed un’altra oggettiva, costituita dallo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali, prevedendo nella specie l’attività didattica svolta dalla Parrocchia il pagamento di una retta;

che la contribuente si è costituita con controricorso;

che i due motivi di ricorso proposti dal ricorrente, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22223 del 2019; Cass. n. 7415 del 2019) è concorde nel ritenere che il D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2 bis, aggiunto dalla L. di conversione n. 248 del 2005, dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 133, ed infine sostituito dal D.L. n. 223 del 2006, art. 39, convertito nella L. n. 248 del 2006, ha esteso l’esenzione dall’ICI disposta dalla legge citata, art. 7, comma 1, lett. I), alle attività che non avessero esclusivamente natura commerciale; ed è questa la disposizione normativa da applicare “ratione temporis” alla specie in esame, concernente il pagamento ICI anno 2010, prima delle modifiche apportate alla norma in esame dal D.L. n. 149 del 2013, art. 11 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 13 del 2013; ora, prima della modifica legislativa da ultimo citata, la giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo costante, ha stabilito che l’esenzione dall’ICI non spetta ad un fabbricato, nel quale un ente religioso, quale è nella specie la contribuente Parrocchia di S. Giovanni Battista in Fusignano, svolga un’attività a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente; e, nella specie, non è contestato che la Parrocchia anzidetta svolgesse nei locali in questione attività scolastica e quindi diversa da quella di religione e dal culto; occorreva pertanto valutare se l’attività svolta, esercitata da detto ente religioso, potesse ritenersi finalizzata ad uno degli scopi istituzionali protetti, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i); era necessario all’uopo accertare la sussistenza di due requisiti, di cui uno soggettivo e cioè la natura non commerciale dell’ente ed uno oggettivo e cioè che l’attività svolta rientrasse fra quelle previste dal citato art. 7; non era quindi sufficiente provare che l’attività, cui l’immobile era destinato, rientrasse fra quelle esenti, dovendosi altresì provare che detta attività non venisse svolta con modalità proprie di un’attività commerciale; e la Commissione dell’unione Europea, pronunciatasi in ordine alle disposizioni che regolamentavano l’esenzione ICI, onde valutare la loro compatibilità con l’art. 107 paragrafo 1 del trattato istitutivo dall’unione Europea, con decisione del 19 dicembre 2012 ha stabilito che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività commerciale e cioè offrire beni e servizi sul mercato, con conseguente necessità di accertare che si tratti di attività svolta a titolo gratuito ovvero a fronte di versamenti del tutto minimi; sono pertanto irrilevanti ai fini tributari le finalità solidaristiche, che certamente connotano le attività ricettive svolta dalla Parrocchia anzidetta, occorrendo al contrario verificare se l’attività recettiva svolta da detta Parrocchia fosse rivolta ad un pubblico indifferenziato ovvero a categorie predefinite di soggetti; se il servizio venisse offerto per l’intero anno solare; se la struttura funzionasse o meno come un normale istituto scolastico; quale tipo di tariffa venisse applicata e quale tipo di compenso venisse richiesto, se cioè esso avesse una qualche rilevanza ovvero fosse meramente simbolico;

che, pertanto, la CTR non ha svolto gli accertamenti ai quali era tenuta secondo i principi in precedenza illustrati, essendosi limitata ad affermare, in modo non condivisibile, che, con riferimento all’anno di applicazione dell’ICI (2010), l’esclusiva destinazione dell’immobile all’esercizio di un’attività didattica non richiedeva l’accertamento che l’attività esente avvenisse con modalità non commerciali;

che, pertanto, il ricorso proposto dal Comune di Fusignano va accolto; la sentenza impugnata va cassata e gli atti rimessi alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

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