Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18830 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 18830 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

sul ricorso 20619/2014 proposto da:

C_

La Tipografica Varese S.p.a. in Concordato Preventivo, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Federico Cesi n.21, presso lo studio dell’avv. Parenti
Patrizia, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Inzitari
Bruno, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Banca Popolare di Sondrio soc. coop. p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Viale Giulio Cesare n.14, presso lo studio dell’avv. Pafundi Gabriele,
che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Garancini

1

C.)

Data pubblicazione: 16/07/2018

C. /.

Giacomo, Garancini Gianfranco, giusta procura in calce al
controricorso;
-controricorrente avverso il decreto del TRIBUNALE di VARESE, depositato il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/05/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Premesso che la Tipografica Varese ha proposto ricorso
straordinario per cassazione avverso il decreto del tribunale di Varese
del 18 giugno 2014 che aveva rigettato il reclamo avverso il
provvedimento del g.d. di rigetto della sua istanza di scioglimento dei
rapporti contrattuali in corso di esecuzione con la predetta banca
(derivanti da contratti bancari di castelletto anticipi su fatture e
anticipi export) alla data di presentazione della proposta di
ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità
aziendale;
che il ricorso è stato notificato alla Banca Popolare di Sondrio che
ha resistito con controricorso;
che le parti hanno presentato memorie.
Ritenuto che, in tema di concordato preventivo, è inammissibile il
ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale
il tribunale abbia autorizzato, ai sensi dell’art. 169 bis legge fall., la
sospensione di contratti (nella specie, bancari per anticipazione su
effetti) in corso di esecuzione (Cass. n. 4176/2016), o la corte di
appello abbia revocato la sospensione di contratti (nella specie,
bancari e di leasing) concessa nell’ambito di un concordato con
riserva (Cass. n. 17520/2015), trattandosi di provvedimenti privi dei
2

18/06/2014;

requisiti della decisorietà e della definitività e quindi inidonei a
produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato,
investendo istanze proponibili dal debitore sia prima che dopo il
decreto di ammissione alla procedura concordataria, oltre che
reiterabili nel corso di quest’ultima;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente
alle spese, liquidate in C 5200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.
Roma, 31 maggio 2018.

Il Funzionati() Giudizi
Dott.ssa Fabrizia BARO

Il Presidente
,

che il ricorso in esame è quindi inammissibile;

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