Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18830 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 15/09/2011), n.18830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIAMMARIA GIACOMO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2,

presso lo studio dell’avvocato ACCIAI COSTANZA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CERRAI UMBERTO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 847/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/06/2006 R.G.N. 1209/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega GIAMMARIA udito l’Avvocato

COSTANZA ACCIAI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI ELISABETTA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/6 – 16/6/06 la Corte d’Appello di Firenze sezione lavoro accolse l’appello proposto da B.V. avverso la sentenza n. 757/03 del giudice del lavoro del Tribunale di Pisa, con la quale le era stata respinta la domanda formulata nei confronti della s.p.a Poste Italiane per l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in relazione al periodo 1/7/00 – 30/9/00 ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.94 per necessità di espletamento del servizio di recapito in concomitanza di assenze per ferie e, dichiarata la nullità del predetto termine, accertò la permanenza del rapporto a decorrere dall’1/7/00, condannando l’appellata a riammettere la B. in servizio e a risarcirle il danno a decorrere dal 26/6/01, data di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, oltre che a corrisponderle le spese del doppio grado del giudizio.

La Corte fiorentina pervenne a tale decisione dopo aver rilevato che nella fattispecie non era stato provato che ricorrevano quelle specifiche esigenze connesse alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza con le assenze per ferie (periodo giugno- settembre) che avrebbero potuto legittimare, in forza di espressa previsione contrattuale, il ricorso all’assunzione a termine dell’appellante.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Poste Italiane s.p.a che affida l’impugnazione a tre motivi di censura.

Resiste con controricorso la B.. La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo è dedotta la violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c. e segg., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) e viene posto il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se è vero che in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale investita da funzioni paralegislative non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione e se, la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale per rendere legittima l’assunzione a termine e non valga invece il principio secondo cui proprio la sopra evidenziata ampiezza della delega alle parti sociali porti a ritenere che sia stata in generale ammessa la possibilità di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine, avendo il legislatore ritenuto costituire sufficiente garanzia di legalità la valutazione operata da parti sociali particolarmente qualificate e l’imposizione di un tetto percentuale alle assunzioni”.

2. Col secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, e dell’art. 1362 c.c. e segg., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il quesito di diritto posto di conseguenza è il seguente: “Dica la Corte se è vero che in virtù di una interpretazione sistematica della L. n. 56 del 1987, art. 23 e della disposizione di cui all’art. 8 del contratto collettivo del 1994, l’autonomia sindacale non incontri limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, per cui per la legittimità dell’assunzione a termine non risulta richiesta l’indicazione nominativa del dipendente sostituito e la causa specifica della sostituzione, ma soltanto che l’assunzione avvenga per esigenze di espletamento del servizio in conseguenza delle assenze per ferie del personale di ruolo nel periodo giugno- settembre”.

3. Col terzo motivo è, infine, lamentata l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) e si formula il seguente quesito: “Dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni, e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum, il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto”. Osserva la Corte che i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto investono nel loro insieme la questione dell’ampiezza della delega, di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23 per il ricorso alle tipologie del contratto a termine e quella della necessità o meno dell’indicazione nominativa del dipendente sostituito e della causa specifica della sostituzione, posto che la tesi sostenuta dalla ricorrente è quella per la quale l’assunzione può avvenire semplicemente per le esigenze di espletamento del servizio in conseguenza delle assenze per ferie nel periodo giugno-settembre. Entrambi i motivi sono fondati.

Vanno, infatti, condivise le censure attraverso le quali la società contesta la declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto (concluso “in concomitanza” del periodo feriale), declaratoria che è fondata sulla affermazione che la datrice di lavoro avrebbe dovuto provare che nel periodo estivo giugno-settembre dell’anno 2000 e nell’ufficio postale ove operava la B. si era verificato, con precisata sequenza cronologica, un determinato numero di assenze per ferie, oltre che per altre ragioni, di personale nominativamente indicato, di una determinata area, con specificazione anche delle mansioni, in conseguenza delle quali si era reso necessario procedere, in una indicata sequenza temporale, all’assunzione di un certo numero di lavoratori con contratto a termine. Questa Corte Suprema (cfr, da ultimo, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su una fattispecie sostanzialmente simile a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l.

26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

In particolare la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale statuizione del giudice di merito si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Infine è stato anche affermato (v. Cass. 28-3-2008 n. 8122) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”.

Il sopra citato orientamento, ormai costante, di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito, quelle oggi proposte all’attenzione della Corte e, infine, le ragioni esposte nella sentenza impugnata non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703).

Quanto al fatto che il limite del 30/4/98 era stato previsto esclusivamente per la diversa ipotesi, di cui all’art. 8 del citato ccnl, della stipula di contratti a termine per esigenze eccezionali legate al processo di trasformazione e ristrutturazione aziendale oltre che di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattativa, trova riscontro anche in una recente pronunzia di questa Corte, resa in un caso analogo riflettente l’ulteriore ipotesi, prevista dallo stesso accordo collettivo, dell’assunzione a termine in punte di più intensa attività stagionale. Si è, infatti, accertato (Cass. sez. lav. n. 16302 del 12/7/2010) che “in tema di contratto a termine dei dipendenti postali l’assunzione per “punte di più intensa attività stagionale”, rientra nell’originaria formulazione dell’art. 8 del c.c.n.l. del 1994 ed è una ipotesi di contratto a termine direttamente introdotta dalla contrattazione collettiva, che ha natura autonoma non solo rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie ai sensi della L. n. 230 del 1962, ma anche rispetto ai vincoli cui è sottoposta la fattispecie introdotta dall’accordo integrativo 25/9/1997 (le c.d. esigenze eccezionali). Pertanto, deve essere escluso per le “punte stagionali” il limite temporale del 30/4/1998 previsto per l’assunzione per esigenze eccezionali, in quanto l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo contempla, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione in periodo caratterizzato da intensa attività di servizio. Ne discende che il giudice di merito è tenuto unicamente a verificare se sussistano elementi di fatto tali da supportare l’esistenza delle “punte” richieste dal CCLN. L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso comporta che deve ritenersi assorbito il terzo che verte unicamente sulle conseguenze economiche derivanti dalla avvenuta prova o meno della percezione di altri redditi, da parte della lavoratrice, nel periodo susseguente alla conclusione del contratto a termine. Ne consegue che la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda proposta da B.V..

Il differente esito dei precedenti giudizi di merito induce la Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese dei primi due gradi del processo, mentre nel presente giudizio di legittimità trova applicazione il principio della soccombenza, per cui le relative spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di B.V..

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi e dichiara assorbito il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.

Spese compensate per i giudizi di merito; condanna la resistente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2000,00 per onorario, oltre Euro 48,00 per esborsi, nonchè IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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