Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18830 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. un., 12/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 185-2018 proposto da:

ITALGEN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo

studio dell’avvocato ILARIA CONTE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ERNESTO CONTE e MARIA SIMONETTA MOLLICA

STRANEO;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo

studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO CEDERLE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 07/09/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/06/2019 dal Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso; uditi gli avvocati Ernesto Conte e Cristiano Bosin per

delega dell’avvocato Marco Cederle.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La s.p.a. Italgen convenne in giudizio la Regione Lombardia, davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano, chiedendo in via principale che fosse riconosciuto il suo diritto al prolungamento della durata di una concessione di derivazione di acqua pubblica, per il periodo di sessant’anni, a decorrere dal 1 gennaio 1996, ovvero per il termine inferiore ritenuto di giustizia; in via subordinata, la società chiese che fosse accertato il suo diritto al rinnovo della concessione per un periodo di trent’anni a decorrere dal 31 dicembre 2010; in via ulteriormente subordinata, infine, che fosse riconosciuto il carattere illecito del mancato perfezionamento della procedura di prolungamento o di rinnovo della concessione stessa per causa imputabile all’amministrazione, con conseguente condanna generica al risarcimento dei relativi danni.

Si costituì in giudizio la Regione convenuta, chiedendo il rigetto di tutte le domande.

Il TRAP rigettò tutte le domande, condannando la società attrice al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società soccombente e il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 7 settembre 2017, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

2.1. Ha premesso il TSAP che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 3 novembre 2016, n. 22235, hanno stabilito che le previsioni di scadenza contenute nel D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 12, sono da intendere riferite a tutte le concessioni di derivazione a scopo idroelettrico, avendo il D.Lgs. n. 79 carattere attuativo della direttiva 96/92/CE, finalizzata alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. In quella pronuncia è stato anche stabilito che le concessioni scadute non potevano ritenersi automaticamente prolungate (per la durata di sessant’anni) per effetto della disposizione di cui alla L. 9 gennaio 1991, n. 9, art. 24, comma 6, nel testo modificato dalla L. 25 agosto 1991, n. 282, art. 24; ciò perchè il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, art. 16, prevede che la L. n. 282 del 1991, art. 24 resti in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della direttiva 96/92/CE (che è, appunto, il D.Lgs. n. 79 del 1999).

Da tale sentenza delle Sezioni Unite il TSAP ha fatto discendere la conseguenza che il D.Lgs. n. 79 del 1999, nel modificare in modo radicale il mercato dell’energia, ha dettato un’apposita disciplina transitoria che prevede la proroga al 31 dicembre 2010 delle concessioni scadute o in scadenza per quella data, “senza necessità di alcun atto amministrativo”. Ragione per cui dovrebbe ritenersi precluso, secondo il TSAP, ogni “meccanismo di proroga convenzionale, che eluderebbe il principio di concorrenza”.

2.2. Tanto premesso, il TSAP è passato all’esame dei singoli motivi di appello.

2.3. Il primo è stato ritenuto infondato. Il TSAP ha infatti osservato che la circostanza, invocata dalla parte appellante, secondo cui vi sarebbe stata una convenzione aggiuntiva con l’ENEL, trasmessa anche ai Ministeri competenti – tale da integrare l’ipotesi di cui alla L. n. 9 del 1991, art. 24, comma 6, ultima parte, con conseguente prolungamento della concessione disposto con decreto ministeriale – non aveva valenza decisiva. I documenti in questione, infatti, non potevano comunque sostituire “il necessario provvedimento amministrativo di prolungamento della concessione idroelettrica, nella specie mancante”. Tale atto non avrebbe contenuto vincolato, dovendo sempre l’amministrazione valutare il pubblico interesse rilevante; nè la società Italgen aveva impugnato il diniego di emanazione del provvedimento di prolungamento o il silenzio dell’amministrazione su questo punto.

2.4. Il secondo motivo, avente ad oggetto la presunta violazione della D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12 nella sua formulazione originaria, è stato pure ritenuto infondato.

Ha osservato il TSAP che era priva di fondamento la tesi della società appellante secondo cui l’art. 12 doveva essere interpretato almeno fino all’entrata in vigore delle modifiche disposte dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266 – nel senso che la proroga della concessione poteva perfezionarsi senza necessità di un provvedimento amministrativo. Vero sarebbe invece, secondo il TSAP, che l’emanazione di tale provvedimento era da ritenere comunque necessaria, e che quel provvedimento nella specie non era stato “mai emanato”; la Giunta regionale, anzi, aveva inteso avvalersi della facoltà di cui all’art. 25 del t.u. acque e con successiva delibera aveva autorizzato la prosecuzione temporanea fino al 31 dicembre 2015. D’altra parte, la normativa Europea attuata col D.Lgs. n. 79 del 1999 esclude proprio che possa essere attribuita al concessionario una proroga in modo tale da ledere il principio di concorrenza.

2.5. Sulla base delle argomentazioni fin qui riportate il TSAP ha poi rigettato anche il terzo motivo di appello, rilevando che la domanda di risarcimento dei danni avrebbe potuto trovare accoglimento solo in presenza di un “colpevole ritardo dell’amministrazione nell’emanazione del provvedimento di prolungamento”; ma, non essendo dovuta tale emanazione, il comportamento dell’amministrazione non poteva ritenersi sintomo di una colpevole inerzia.

3. Contro la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche propone ricorso la Italgen s.p.a. con atto affidato a quattro motivi e affiancato da memoria.

Resiste la Regione Lombardia con controricorso.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta violazione della L. n. 9 del 1991, art. 24, comma 6, come modificato dalla L. n. 282 del 1991, nonchè ingiusta applicazione dell’art. 31 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Osserva la società ricorrente, dopo aver sunteggiato la motivazione resa dal TSAP per rigettare il primo motivo di appello, che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che fosse necessario un provvedimento amministrativo allo scopo di prolungare la concessione. A norma dell’art. 24, comma 6, cit., infatti, in caso di rinuncia da parte dell’ENEL, il prolungamento è disposto, sempre che non vi ostino ragioni di pubblico interesse, con decreto ministeriale; in altri termini, il Ministro (e oggi, al posto suo, la Regione) avrebbe il dovere di emanare il provvedimento, sia esso positivo o negativo, con conseguente insorgenza di un diritto soggettivo in capo all’interessato. Ne consegue che sarebbe errato il richiamo contenuto nella sentenza impugnata all’art. 31 c.p.a. (impugnativa contro il silenzio), perchè l’obbligo di impugnazione è previsto in relazione alla violazione dell’interesse legittimo alla conclusione del procedimento amministrativo; poichè, al contrario, il prolungamento della concessione è concepito “come un diritto del concessionario”, la società ricorrente rileva che non sussisteva, a suo carico, l’onere di impugnare il silenzio dell’amministrazione.

1.1. Il motivo non è fondato.

1.2. E’ necessario premettere il richiamo ad alcuni essenziali passaggi normativi.

L’art. 25 del t.u. acque (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) stabilì che nelle grandi concessioni di derivazione, al termine dell’utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, “passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell’acqua, le condotte forzate e i canali di scarico”. L’esercizio di tale facoltà era subordinato (art. 25, comma 3) al preavviso agli interessati, da parte dello Stato, da esercitare tre anni prima del termine dell’utenza.

Realizzata, molti anni dopo, la nazionalizzazione dell’energia elettrica, il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, art. 9, dispose (al comma 5) che l’ENEL subentrasse “in tutti i diritti, poteri e oneri conferiti allo Stato dall’art. 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775”, per cui i poteri che erano in precedenza spettanti allo Stato furono trasferiti in capo all’Ente espressamente creato per la gestione dell’energia elettrica.

Successivamente intervenne la L. 7 agosto 1982, n. 529, la quale contiene una precisa regolazione dei passaggi che seguono alla scadenza delle grandi concessioni di derivazione di acque pubbliche.

In particolare, l’art. 1 dispone che il trasferimento in proprietà dell’ENEL delle opere di presa e di derivazione è condizionato, appunto, all’esercizio della facoltà prevista dal citato art. 25 e dal citato art. 9. Il successivo art. 2 stabilisce che l’ENEL rinunci ad avvalersi della facoltà di subentro a condizione che le imprese già titolari delle concessioni in scadenza si obblighino a realizzare un piano di miglioramento energetico finalizzato all’aumento della produzione. I rapporti derivanti dalla rinuncia, da parte dell’ENEL, ad avvalersi della suindicata facoltà di subentro devono essere regolati, in tal caso, in base ad una convenzione tra il medesimo e le imprese elettriche degli enti locali o le imprese autoproduttrici (così l’art. 3 della legge in esame).

Verificatesi, nei mesi di luglio ed agosto 1987, alcune eccezionali avversità atmosferiche nei territori delle Province di Sondrio, Bergamo, Brescia e Como, il legislatore intervenne ancora in materia con la L. 2 maggio 1990, n. 102 (c.d. legge per la Valtellina), nella quale è stata dettata, all’art. 8, comma 4, una disposizione di evidente favore per quei territori, stabilendosi che, in deroga alle norme della L. n. 529 del 1982, l’ENEL avrebbe ope legis rinunciato ad avvalersi della facoltà di subentro prevista dalla L. n. 529 del 1982, art. 1, allo scopo di agevolare la posizione dei concessionari in scadenza.

E’ in questo contesto che si inserì la disposizione della L. n. 9 del 1991, art. 24, comma 6, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 282 del 1991, art. 24; norma la quale prevede che, in caso di rinuncia da parte dell’ENEL ai sensi della L. n. 102 del 1990, art. 8, comma 4, – rinuncia da considerare, come s’è visto, obbligatoria – il prolungamento della durata della concessione è disposto, con decreto del Ministro per l’industria e il commercio di concerto con quello per i lavori pubblici, sentito l’ENEL, “per un periodo massimo di sessanta anni”.

1.3. Alla luce di questo complesso ordito normativo la società Italgen ha chiesto, in via principale, che venisse riconosciuto il suo diritto al rinnovo della concessione, come atto dovuto, per la durata di sessant’anni dalla scadenza; richiesta rigettata da entrambi i giudici di merito e in sostanza riproposta col motivo di ricorso ora in esame.

Osserva la Corte che devono essere integralmente ribadite e confermate le affermazioni di cui alla precedente sentenza n. 22235 del 2016.

Quella sentenza, infatti, ha spiegato come con l’entrata in vigore prima del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, e poi del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, l’intera materia delle concessioni di derivazione abbia subito un radicale mutamento. Il D.Lgs. n. 36 del 1999, art. 16, comma 2, infatti, nel disporre l’abrogazione integrale della L. n. 282 del 1991, ha fatto salvo il solo art. 24, il cui comma 2, come già detto, aveva modificato la L. n. 9 del 1991, art. 24, comma 6, nel senso suindicato. La perdurante vigenza dell’art. 24 disposta dal D.Lgs. n. 36 del 1999 era però ad tempus, perchè l’art. 16, comma 2, cit. spiega che essa è destinata a proseguire “fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE”; attuazione che si è realizzata con l’entrata in vigore del successivo D.Lgs. n. 79 del 1999.

Consegue da quanto detto che l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 79 del 1999 ha comportato il venire meno dell’intero complesso normativo previgente in tema di scadenza e rinnovo delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico; sicchè la tesi della società ricorrente secondo la quale, alla scadenza, la concessione in oggetto si sarebbe rinnovata automaticamente per altri sessant’anni viene ad essere destituita di fondamento.

Come la citata sentenza n. 22235 del 2016 ha spiegato, infatti, “l’indubbia estensione del disposto dell’art. 12 del decreto Bersani a tutte le concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, nessuna esclusa, emerge, oltre che dalla lettera della norma, dal suo dichiarato carattere attuativo della direttiva 96/92/CE, la quale, proprio al fine di blindare la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, sancì l’obbligo per gli Stati membri di disciplinare con normativa transitoria espressa, da sottoporre al vaglio della Commissione, impegni o garanzie di gestione accordati prima dell’entrata in vigore della direttiva, e che potessero restare inadempiuti a causa delle disposizioni della stessa. Ne deriva che il travolgimento delle disposizioni di favore dettate per la Valtellina dalla L. n. 102 del 1990, art. 8, comma 4, e dalla L. n. 282 del 1991, art. 24, ad opera del decreto Bersani, appare il frutto di una non irragionevole valutazione di esaurimento della funzione indennitaria di quella legislazione, al punto che neppure si è reputata necessaria, al riguardo, l’attivazione di una normativa transitoria”.

Tanto comporta il rigetto del primo motivo di ricorso.

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 11 e 15 disp. gen., nonchè dell’art. 132 c.p.c. per intrinseca contraddittorietà della motivazione.

Rileva la società ricorrente che la sentenza in esame avrebbe fatto un’errata applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 22235 del 2016. Tale sentenza, infatti, è stata pronunciata in relazione ad una particolare applicazione della L. 7 agosto 1982, n. 529, e cioè quella della L. 2 maggio 1990, n. 102, sulla Valtellina, il cui art. 8, comma 4, stabilisce che l’ENEL, alla scadenza delle concessioni, avrebbe rinunciato alla facoltà di acquisizione delle opere. La sentenza delle Sezioni Unite, pur avendo rilevato che il D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12 si applica a tutte le concessioni, non avrebbe “affermato una incompatibilità sistematica tra il c.d. decreto Bersani e la L. n. 529 del 1982”. Ora, se è vero che la L. n. 529 del 1982 prende in considerazione tutte le concessioni di derivazione a scopo idroelettrico, è anche vero che essa non si interessa della scadenza delle medesime, limitandosi a disporre che esse “siano prolungate oltre la loro scadenza”. Di conseguenza, attesa la diversità tra i due testi di legge, non vi potrebbe essere alcuna abrogazione implicita ai sensi dell’art. 15 disp. gen.. Il TSAP, inoltre, non avrebbe percepito che, in tal modo, il D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12 avrebbe una portata retroattiva che non sussiste. Sostiene la società Italgen, infatti, che il diritto al prolungamento della concessione si sarebbe maturato in suo favore già sulla base della Convenzione aggiuntiva del 4 aprile 1997, trasmessa al Ministero il successivo 30 aprile 1997, in accordo con il prolungamento della concessione sulla base della L. n. 529 del 1982. E poichè la norma di abrogazione è intervenuta solo col D.Lgs. n. 79 del 1999, che porta la data del 16 marzo 1999, tale abrogazione non poteva applicarsi nel caso in esame, nel quale il diritto soggettivo al prolungamento si era già da tempo perfezionato.

2.1. Il motivo non è fondato, per una serie di concorrenti ragioni. Vanno innanzitutto richiamate tutte le considerazioni già fatte a proposito del primo motivo; in particolare, deve essere confermato che l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 79 del 1999 ha determinato, in adesione a quanto disposto dalla normativa Europea a tutela del principio della concorrenza, un sistema del tutto nuovo nell’assegnazione delle concessioni di grande derivazione; ne consegue che, così come è da ritenere ormai superato il sistema particolare previsto dalla legge speciale per la Valtellina – sistema che l’Italgen, peraltro, ha sempre invocato in suo favore – non può invocarsi, a supporto della tesi della sussistenza di un diritto al prolungamento o rinnovo della concessione, il contenuto della L. n. 529 del 1982. Nè può invocarsi, come fa l’odierna società ricorrente, una presunta lesione delle norme in tema di abrogazione espressa o tacita, perchè il D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12, comma 7, è chiaro nel senso che l’unica proroga delle concessioni esistenti ammessa ope legis è quella fino al 31 dicembre 2010; con una previsione che è rimasta sostanzialmente intatta, pur avendo l’art. 12 cit. subito una serie di modifiche successive.

La società Italgen, del resto, si è giovata di tale proroga; tant’è che la sentenza oggi impugnata ha anche dichiarato, con un accertamento non sindacabile in questa sede, che la Giunta regionale della Lombardia aveva, a suo tempo, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di subentro di cui al citato art. 25 del t.u. acque, proprio per la scadenza del 31 dicembre 2010, concedendo poi alla società Italgen la temporanea prosecuzione fino al 31 dicembre 2015.

Neppure può essere accolta la censura in esame nella parte in cui ipotizza, in sostanza, che il diritto al prolungamento della concessione si sarebbe perfezionato, prima che il D.Lgs. n. 79 del 1999 entrasse in vigore, a seguito della Convenzione aggiuntiva del 4 aprile 1997, trasmessa al Ministero il successivo 30 aprile 1997. Da un lato, infatti, è corretta la motivazione resa dal TSAP nella parte in cui ha osservato che la documentazione prodotta dalla società Italgen non poteva sostituire il necessario provvedimento amministrativo di prolungamento della concessione. Dall’altro, poi, è decisivo l’ulteriore passaggio della sentenza n. 22235 del 2016, che merita ulteriore conferma in sede odierna, secondo cui accogliere un’interpretazione del genere equivarrebbe “di fatto, a un’interpretazione ablativa della norma, considerato che la pretesa insorgenza di un diritto al prolungamento resistente all’abrogazione ne sterilizzerebbe del tutto, e tautologicamente, gli effetti, rendendo illogica e priva di senso la previsione legislativa”.

Anche il secondo motivo di ricorso, perciò, deve essere rigettato.

3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta violazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12 nella sua originaria formulazione.

Sostiene la società ricorrente di avere già evidenziato al TSAP che le modifiche e le abrogazioni disposte sulla citata L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 12, non potevano trovare applicazione nel caso di specie, in quanto il diritto soggettivo alla concessione si sarebbe perfezionato prima dell’entrata in vigore della L. n. 266 del 2005. Richiamato il testo previgente dei commi da 1 a 5 dell’art. 12 cit., la ricorrente ricorda di aver presentato l’unico programma di ammodernamento e miglioramento dell’impianto oggetto di concessione e di avere perciò diritto al rilascio della concessione per un periodo di trent’anni, salvo la sussistenza di un prevalente interesse generale ad un uso diverso delle acque. La motivazione con la quale il TSAP ha respinto il secondo motivo di appello sarebbe errata, in quanto affermare che ai fini della concessione sarebbe stato comunque necessario un provvedimento amministrativo che non fu mai emanato equivale, secondo la ricorrente, “a privare il concessionario del diritto esattamente corrispondente all’obbligo eluso dalla P.A.”. Sia la manifestazione di volontà dell’amministrazione di appropriarsi dei beni di cui all’art. 25 del t.u. acque alla scadenza del 31 dicembre 2010, sia l’autorizzazione temporanea alla prosecuzione dell’attività fino al 31 dicembre 2015 non sarebbero altro che una pura e semplice conseguenza dell’inadempimento della Regione, la quale era tenuta a disporre la concessione ai sensi dei primi tre commi del citato art. 12; tanto più che la società Italgen non aveva chiesto la proroga della concessione, quanto invece l’applicazione delle norme che imponevano “il rilascio di una nuova concessione in favore del concessionario uscente”.

3.1. Il motivo non è fondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere, sotto questo profilo, integrata.

La tesi della società ricorrente è, in sostanza, nel senso che, ove pure non fosse riconosciuto esistente il diritto alla proroga per sessant’anni in base alle leggi richiamate nei motivi precedenti, dovrebbe tuttavia esserle almeno riconosciuto il diritto alla proroga trentennale alla luce del citato art. 12. Ma anche questa tesi è priva di fondamento.

La sentenza 3 agosto 2018, n. 20532, di queste Sezioni Unite ha affrontato la stessa questione odierna, in un giudizio che era stato promosso dalla medesima società Italgen, e a questa pronuncia la Corte intende dare ulteriore continuità.

E’ stato osservato in quell’occasione, illustrando il contenuto del D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 12 nel suo testo originario, che esso prevedeva che almeno cinque anni prima della scadenza di una grande concessione di derivazione a scopo idroelettrico, “ogni soggetto, purchè in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari”, potesse chiedere il rilascio della medesima concessione, a condizione di presentare un programma di aumento dell’energia prodotta e di miglioramento e risanamento ambientale del bacino di pertinenza (comma 1). Il successivo comma 2, regolando l’ipotesi di una pluralità di richieste, stabiliva che l’amministrazione ne comunicasse il contenuto al concessionario uscente, allo scopo di consentirgli, ove non lo avesse già fatto, di presentare “un proprio programma per migliorare la produttività dell’impianto”. Il successivo comma 3 prevedeva, in assenza di un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell’uso idroelettrico, che l’amministrazione rilasciasse la concessione, per un periodo di trent’anni, “preferendo, a parità di condizioni, il precedente concessionario”.

Dal complesso di tali disposizioni la sentenza n. 20532 del 2018 ha tratto la conclusione per cui anche il concessionario uscente era onerato, “al pari di ogni altro soggetto, della presentazione di un apposito programma migliorativo della precedente concessione”. Il successivo comma 5 stabiliva, poi, che anche in relazione alle procedure di cui al comma 1 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas dovesse determinare con un proprio provvedimento, “sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale”, “i requisiti organizzativi e finanziari, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata”. Ciò in quanto anche per il concessionario uscente si imponeva il medesimo obbligo di presentazione di un programma di miglioramento (secondo uno schema già previsto, sia pure con le dovute diversità, dall’art. 2 della citata L. n. 529 del 1982).

Il provvedimento dell’Autorità indicato dalla legge, però, non fu mai emanato, tant’è che poi, con l’entrata in vigore della L. 23 dicembre 2005, n. 266, furono abrogati i commi 3 e 5 dell’art. 12 in oggetto, venendo meno in tal modo l’istituto della proroga trentennale in favore del concessionario uscente (art. 1, comma 483, della legge in ultimo citata). Il che equivale a dire che il sistema di preferenza verso il concessionario uscente ai fini del rinnovo della concessione per trenta anni non fu, in effetti, mai operativo, perchè condizionato alla presentazione di un programma di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata, da modellare sulla base di un provvedimento dell’Autorità.

Consegue che anche il terzo motivo di ricorso è privo di fondamento.

4. Col quarto motivo di ricorso si lamenta omesso esame di due fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione nel giudizio di appello, oltre a violazione dell’art. 2043 c.c..

Si contesta con tale motivo il rigetto della domanda risarcitoria da parte del TSAP. Richiamata la motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, la società ricorrente lamenta che il TSAP non avrebbe considerato che la L. n. 529 del 1982 non poteva ritenersi abrogata dal D.Lgs. n. 79 del 1999 e che, al massimo, l’abrogazione avrebbe potuto avere luogo a decorrere dal marzo 1999, mentre il diritto al prolungamento della concessione si sarebbe perfezionato già nell’aprile 1997. In quel periodo di due anni l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto concedere il prolungamento della concessione. La sentenza in esame, quindi, non avrebbe esaminato i due fatti in questione e tale mancato esame si sarebbe tradotto in una violazione dell’art. 2043 c.c., negando il diritto al risarcimento dell’ingiusto danno subito.

4.1. Il motivo, in ampia misura da ritenere assorbito dal rigetto dei tre motivi precedenti, non è comunque fondato.

Si deve rilevare che non sussiste alcuna omissione, perchè i fatti cui si richiama la doglianza sono stati esaminati dal TSAP, mentre la censura è, in effetti, una censura di violazione di legge posta in riferimento a norme già esaminate. Ed è evidente che, non sussistendo alcun diritto della società ricorrente al rinnovo della concessione in via automatica, neppure può ipotizzarsi una violazione dell’art. 2043 cit., perchè non sussisteva un inadempimento o ritardo dell’Amministrazione in relazione alla posizione fatta valere dalla società Italgen, per cui nessun diritto al risarcimento dei danni è stato negato dalla sentenza in esame.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA