Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18830 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2041-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INTERFINANCE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso

lo studio dell’avvocato BERARDO LANCI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIAN MARIA VOLPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4214/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.p.a. “INTERFINANCE” avverso un provvedimento di diniego rimborso di IVA a credito del 2004; la CTR ha ritenuto che l’Agenzia delle entrate avesse inammissibilmente addotto in appello nuove eccezioni, in tal modo violando il D.Lgs. n. 542 del 1996, art. 57.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto che l’Agenzia delle entrate in appello avesse inammissibilmente integrato le ragioni del diniego di rimborso IVA a credito rispetto alle difese esposte in primo grado, si da incorrere nella violazione del D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 57; invero era incontestato che l’ufficio aveva negato il rimborso per mancanza di idonea documentazione giustificativa del credito IVA e nel giudizio di secondo grado l’ufficio si era limitato ad insistere sulla carenza di tale idonea documentazione giustificativa; in materia di rimborso d’imposta doveva invero ritenersi che la società contribuente rivestisse la qualifica di attrice in senso formale e sostanziale, si che era suo onere provare in giudizio i presupposti del chiesto rimborso; e l’ufficio poteva limitarsi ad indicare genericamente le ragioni del diniego e di dedurre ulteriormente nel corso del giudizio su tale diniego con eccezioni qualificabili come difese, proponibili in quanto tali anche in appello senza alcuna limitazione;

che la società contribuente si è costituita con controricorso ed ha presentato altresì memoria difensiva;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23587 del 2016; Cass. n. 10195 del 2016; Cass. n. 6246 del 2012), nel processo tributario, il contribuente, quando impugna il silenzio rifiuto formatosi su di un’istanza di rimborso, deve dimostrare che in punto di fatto non sussista alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l’amministrazione finanziaria può, da parte sua, difendersi a tutto campo, senza doversi ritenere vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, si che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall’ufficio anche in grado di appello, a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all’originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno di presupposti idonei a legittimare il rifiuto del chiesto rimborso; invero, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, ha ad oggetto le eccezioni in senso tecnico e cioè quegli strumenti processuali con i quali il contribuente, quale convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’ufficio di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio; invero le difese, le argomentazioni e le prospettazioni finalizzate a contestare la fondatezza di un’eccezione, non possono qualificarsi, a loro volta, come eccezioni in senso tecnico;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

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