Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1883 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1883 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 2747-2012 proposto da:
CRASTOLLA DONATO CRSDNT68T14D76IT, VITALE
CATERINA VTLCRN40S53C424H, CRASTOLLA GIUSEPPE
CRSGPP38D28I045X, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI
ENRICO, rappresentati e difesi dall’avvocato POCI COSIMO, giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
ASPRA FINANCE SPA – società con socio unico ed appartenente al
Gruppo Bancario UniCredit – e per essa quale mandataria per la
gestione dei crediti UniCredit Credit Management Bank SpA (già UGC
BANCA SpA) in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA DI SANT’ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo

Data pubblicazione: 29/01/2014

studio dell’avvocato D’ERCOLE STEFANO, che la rappresenta e
difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 839/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Pod Cosimo che si riporta ai motivi
del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Francesco Torre (per delega
avv. Stefano D’Ercole) che si riporta agli scritti.
PREMESSO
Che nella relazione presentata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si
legge quanto segue:
«1. — I sig.ri Donato e Giuseppe Crastolla e la sig.ra Caterina
Vitale proposero dinanzi al Tribunale di Brindisi opposizione al
decreto ingiuntivo ottenuto contro di loro dalla Banca Mediterranea
s.p.a. per il pagamento del saldo di un conto corrente, aperto il 7
dicembre 1992, pari a 190.292.375, oltre interessi di mora al tasso del
10,375 °A), dall’agosto 1996 sino al soddisfo.
Il Tribunale accolse parzialmente l’opposizione, revocando il
decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti al pagamento di €
82.198,199, oltre interessi di mora come sopra.
La Corte di Lecce, in parziale accoglimento dell’appello dei
debitori, diminuì ulteriormente la somma dovuta, quantificandola in €
68.593,49, oltre interessi di mora come già stabilito.
I sig.ri Crastolla e la sig.ra Vitale hanno quindi proposto ricorso
per cassazione per tre motivi, cui Unicredit Credit Bank Management
Ric. 2012 n. 02747 sez. M1 – ud. 22-10-2013
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LECCE del 18.7.2011, depositata il 06/10/2011;

s.p.a., quale mandataria della Aspra Finance s.p.a., cessionaria del
credito, ha resistito con controricorso.
2. — Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di
norme di diritto perché il Tribunale e la Corte d’appello, condannando
gli opponenti al pagamento, hanno pronunciato su domanda non

decreto ingiuntivo opposto.
2.1. — Il motivo è infondato in base al consolidato orientamento
di questa Corte, che non vi è ragione di disattendere, secondo cui la
richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal
creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di
opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di
condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può
pertanto essere pronunziata dal giudice per un importo inferiore a
quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto
di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere in vizio di
ultrapetizione (ex ~kis, Cass. 20613/2011, 1954/2009, 9021/2005,
1656/1998).
3. — Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 119
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 1713, 1823, 1856 e 1710
c.c., nonché vizio di motivazione, si ripropone la tesi secondo cui, pur
non essendo contestati gli estratti conto periodicamente inviati dalla
banca, il non avere la stessa ottemperato alla richiesta dei ricorrenti in
data 4 settembre 1998 di trasmissione di un documento riepilogativo

dei movimenti del conto, ai sensi dell’art. 119, comma 4, d.lgs. cit.,
coils-c-nfiva al inedeli anj di hullevate l’eu_eiiotiedi iriadempimento ai
sensi dell’art. 1460 c.c., con conseguente venire meno del diritto della
banca agli interessi convenzionali successivi alla chiusura del conto per
tutta la durata del giudizio.
Ric. 2012 n. 02747 sez. MI – ud. 22-10-2013
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avanzata dalla banca, che si era limitata a chiedere la conferma del

3.1. — Il motivo è infondato perché tra l’obbligazione della banca
di trasmettere il documento in questione e quella del correntista di
pagamento del saldo negativo del conto non esiste un nesso di
interdipendenza che giustifichi l’applicazione dell’art. 1460 c.c.
4. — Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli

Corte d’appello li ha condannati al pagamento degli interessi al tasso
del 10,375 %, nonostante per il periodo che va dal 2002 al 2011 tale
tasso avesse carattere usurario.
4.1. — Il motivo è infondato perché il d.l. 29 dicembre 2000, n.
394, conv. con modif. in 1. 28 febbraio 2001, n. 24, ha chiarito all’art. 1,
comma 1, con norma di interpretazione autentica, che

‘ai fini

dell’appficnione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono
usurari gli interessi che sioerano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui
essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indOendentemente dal
momento del loro pagamento”.>>;
che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli
avvocati delle parti costituite;
che il solo avvocato dei ricorrenti ha presentato memoria;
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione
di cui sopra, non superate dalle osservazioni svolte nella memoria;
che in particolare il richiamo, nella citata memoria, di Cass.
4585/1985, secondo cui l’adempimento dell’obbligo di rendere il conto
è condizione dell’azione del mandatario nei confronti del mandante
per il pagamento del corrispettivo, è fuori luogo, essendo pacifico nel
caso che ci occupa che gli estratti conto periodici erano stati dalla
banca regolarmente inviati al correntista e discutendosi della mera
riproduzione del loro contenuto in una ulteriore scrittura riepilogativa;
Ric. 2012 n. 02747 sez. M1 – ud. 2240-2013
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artt. 1815 e 1418 c.c. e dell’art. 2 1. 7 marzo 1996, n. 108 poiché la

che pertanto il ricorso va respinto, con condanna dei ricorrenti
alle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
/Le k-k

La Corte c ara inammissiEU il ricorso e condanna i ricorrenti
alle spese processuali, liquidate in € 5.100,00, di cui € 5.000,00 per

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 ottobre
2013

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